Pa: trasparenza siti, il Garante Privacy chiede più tutele per i dati personali

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 10/04/2024

Parere favorevole del Garante Privacy ad Anac su 14 quattordici schemi standard di pubblicazione che dettano le regole che le Pa devono seguire per rispettare gli obblighi di trasparenza online.

Gli schemi, previsti dal decreto trasparenza (d. lgs. n. 33/2013) tengono conto delle diverse osservazioni formulate dall’Ufficio.

Per garantire la riservatezza degli interessati ed evitare il rischio di eventuali sanzioni per violazione della normativa privacy, le Pa dovranno limitarsi, fra l’altro, a pubblicare nella sezione “amministrazione trasparente” dei rispettivi siti web solo dati necessari, come ad es., il numero di telefono, l’indirizzo email e pec dell’ufficio – e non i dati del dipendente – cui il cittadino può rivolgersi per richieste all’amministrazione. E negli esiti dei concorsi pubblici dovranno pubblicare il nome, il cognome, (la data di nascita, in caso di omonimia) e la posizione in graduatoria dei vincitori e degli idonei dichiarati vincitori a seguito dello scorrimento della graduatoria. Inoltre, nella pubblicazione dei dati riguardanti i pagamenti, le Pa dovranno oscurare i dati identificativi dei destinatari di benefici economici inferiori a mille euro nell’anno solare e in ogni caso se dalla pubblicazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale.

Nel dare il proprio parere positivo sugli schemi standard di pubblicazione, il Garante tuttavia ha chiesto ad Anac di innalzare il livello di tutela. Ad esempio, nel caso di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, le Pa devono evitare di pubblicare dati troppo dettagliati che possano identificare il dipendente e l’ammontare del premio erogato (o non erogato) a suo favore. Potranno invece pubblicare i dati riferiti all’ammontare complessivo dei premi stanziati e all’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Il Garante invita, inoltre, a valutare l’opportunità di prevedere un periodo transitorio per consentire alle pubbliche amministrazioni di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali.

11 Aprile 2024

Attacco hacker ai sistemi informatici della Regione Lazio: sanzioni del Garante privacy

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 10/04/2024

Con tre sanzioni di 271mila, 120mila e 10mila euro, irrogate rispettivamente a LAZIOcrea (società che gestisce i sistemi informativi regionali), alla Regione Lazio e alla ASL Roma 3, il Garante Privacy ha definito i procedimenti aperti dopo l’attacco informatico al sistema sanitario regionale avvenuto nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto del 2021. Il data breach – causato da un ransomware introdotto nel sistema attraverso un portatile in uso a un dipendente della Regione – ha bloccato l’accesso a molti servizi sanitari impedendo, tra l’altro, la gestione delle prenotazioni, i pagamenti, il ritiro dei referti, la registrazione delle vaccinazioni. Asl, aziende ospedaliere, case di cura non hanno potuto utilizzare alcuni sistemi informativi regionali, attraverso i quali sono trattati i dati sulla salute di milioni di assistiti, per un arco temporale che è andato da poche ore (48) ad alcuni mesi. [VEDI PROVVEDIMENTI doc. web n. 10002324, 10002533, 10002287]

Dagli accertamenti e dalle ispezioni effettuate dall’Autorità è emerso che LAZIOcrea e Regione Lazio, pur con differenti ruoli e livelli di responsabilità, sono incorse in numerose e gravi violazioni della normativa privacy, dovute in prevalenza all’adozione di sistemi non aggiornati e alla mancata adozione di misure di sicurezza adeguate a rilevare tempestivamente le violazioni di dati personali e a garantire la sicurezza delle reti informatiche.

L’inadeguata sicurezza dei sistemi ha determinato, nel corso dell’attacco informatico, l’impossibilità per le strutture sanitarie regionali di accedere al sistema ed erogare alcuni servizi sanitari ai loro assistiti. In particolare, l’indisponibilità dei dati è stata determinata dall’attacco informatico, che ha reso inaccessibili circa 180 server virtuali, nonché dalla scelta di LAZIOcrea di spegnere tutti i sistemi, non essendo in grado di determinare quali fossero quelli compromessi, né di evitare un’ulteriore propagazione del malware. Inoltre, LAZIOcrea non ha posto in essere le azioni necessarie per una gestione corretta del data breach e delle sue conseguenze, in particolare nei confronti dei soggetti per i quali svolge compiti da responsabile del trattamento (a partire dalle numerose strutture sanitarie coinvolte).

La Regione Lazio, dal canto suo, in qualità di titolare del trattamento, avrebbe dovuto esercitare in maniera più efficace la vigilanza su LAZIOcrea, quale suo responsabile del trattamento, assicurando un livello di sicurezza adeguato ai rischi nonché la protezione dei dati fin dalla progettazione.

Nel definire l’ammontare delle sanzioni il Garante ha tenuto conto della natura e della gravità delle violazioni, nonché del grado di responsabilità, in particolare, di soggetti come LAZIOcrea e la Regione Lazio.

Alla Asl Roma 3 che, diversamente da altre strutture sanitarie, non ha notificato il data breach determinato dall’indisponibilità dei dati sulla salute degli assistiti trattati nell’ambito di alcuni sistemi, il Garante ha applicato la sanzione di 10mila euro.

Le Autorità privacy Ue avranno maggiore autonomia contro le imprese extra Ue. Chiarita dal Comitato dei Garanti la nozione di stabilimento principale

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 07/03/2024

Quando un’impresa extra europea ha uno stabilimento nei Paesi membri dell’Unione europea, ma le decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento sono prese al di fuori dell’UE, il meccanismo del cosiddetto “Sportello Unico” non si applica. In questi casi qualunque Autorità privacy di un Paese membro potrà muoversi in maniera autonoma per tutelare i diritti dei propri cittadini e intervenire direttamente presso il titolare.

L’importante decisione è stata presa dal Comitato europeo per la protezione dati (EDPB) il 13 febbraio adottando un parere sulla nozione di “stabilimento principale” e sui criteri per l’applicazione del meccanismo dello One-Stop-Shop, secondo cui l’autorità di controllo capofila funge da punto di contatto principale per il titolare o il responsabile del trattamento (mentre le autorità di controllo interessate fungono da punto di contatto principale per gli interessati nel territorio del proprio Stato membro) ed è incaricata di condurre il processo di cooperazione con le altre Autorità.

La nozione di stabilimento principale è una delle pietre miliari del One-Stop-Shop ed è fondamentale per determinare quale, se del caso, sia l’autorità di controllo principale nei casi di protezione dei dati che coinvolgano più Stati membri.

Il Comitato ha chiarito che il “luogo di amministrazione centrale” di un titolare del trattamento nell’UE può essere considerato “stabilimento principale” solo se è lì che si prendono decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento dei dati personali e se si ha il potere di far attuare tali decisioni. Solo in questo caso, dunque, si applica il meccanismo dello Sportello Unico.

Quando le decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento sono prese al di fuori dell’UE, “luogo di amministrazione centrale” non può essere considerato stabilimento principale del titolare del trattamento nell’Unione né si deve applicare il One-Stop-Shop, e pertanto qualunque Autorità nazionale può intervenire direttamente presso il titolare.

Spetta inoltre al titolare, chiarisce ancora il parere, l’onere di dimostrare che le decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento dei dati personali siano state prese nel Paese Ue dove è stabilito lo stabilimento principale e le sue conclusioni possono comunque essere confutate dalle Autorità di protezione dati.

8 Marzo 2024

Data breach: il Garante sanziona UniCredit per 2,8 milioni di euro. Multa di 800mila euro anche alla società incaricata di effettuare i test di sicurezza

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 07/03/2024

Le banche devono adottare tutte le necessarie misure tecnico-organizzative e di sicurezza per evitare che i dati dei propri clienti possano essere sottratti illecitamente. Lo ha affermato il Garante per la privacy nel sanzionare UniCredit banca per una violazione di dati personali (data breach) avvenuta nel 2018, che ha coinvolto migliaia di clienti ed ex clienti.

Dalle verifiche effettuate dall’Autorità – a seguito della ricezione della notifica di data breach da parte della banca – è emerso che la violazione era avvenuta a causa di un attacco informatico massivo, perpetrato da cybercriminali, al portale di mobile banking. L’attacco aveva causato l’acquisizione illecita del nome, cognome, codice fiscale e codice identificativo di circa 778mila clienti ed ex clienti e, per oltre 6.800 dei clienti “attaccati”, aveva comportato anche l’individuazione del PIN di accesso al portale. I dati erano resi disponibili nella risposta HTTP fornita dai sistemi della banca al browser di chiunque provasse ad accedere, anche senza riuscirvi, al portale di mobile banking.

Nel corso della complessa attività istruttoria, il Garante ha rilevato diverse violazioni della normativa privacy. In particolare, l’Autorità ha accertato che la banca non aveva adottato misure tecniche e di sicurezza in grado di contrastare efficacemente eventuali attacchi informatici e di impedire ai propri clienti di utilizzare PIN deboli (come ad es. quelli composti da sequenze di numeri o coincidenti con la data di nascita). Nel definire l’importo della sanzione a 2 milioni e 800 mila euro, il Garante ha considerato l’elevato numero dei soggetti coinvolti dalla violazione dei dati personali, la gravità della stessa e la capacità economica della banca. Sono invece state considerate attenuanti la tempestiva adozione di misure correttive, le iniziative di informazione e supporto poste in essere nei confronti della clientela e la circostanza che la violazione non ha riguardato i dati bancari.

Con l’adozione di un secondo provvedimento l’Autorità è intervenuta anche nei confronti di NTT Data Italia, sanzionando la società con una multa di 800mila euro. Dalle verifiche effettuate dal Garante, in particolare è emerso che NTT Data Italia aveva comunicato ad UniCredit l’avvenuta violazione dei dati personali dei propri clienti oltre il termine previsto dal Regolamento e solo dopo che la banca ne era venuta a conoscenza tramite i propri sistemi di monitoraggio interno.

Inoltre, NTT Data Italia aveva affidato l’esecuzione delle attività di vulnerability assessment e penetration testing in subappalto ad un’altra società, senza l’autorizzazione preventiva alla banca in qualità di titolare del trattamento, che invece aveva espressamente vietato l’affidamento a terze parti di tali attività.

Linee guida in materia di conservazione delle password

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 01/03/2024

Le password giocano un ruolo determinante nel proteggere la vita delle persone nel mondo digitale. Ed è proprio con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza, sia dei fornitori di servizi digitali sia degli sviluppatori di software, che nel dicembre 2023 l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e il Garante per la protezione dei dati personali hanno messo a punto specifiche linee guida in materia di conservazione delle password, fornendo importanti indicazioni sulle misure tecniche da adottare.

Molte violazioni dei dati personali sono infatti strettamente collegate alle modalità di protezione delle password. Troppo spesso furti di identità sono causati dall’utilizzo di credenziali di autenticazione informatica archiviate in database non adeguatamente protetti con funzioni crittografiche.

Tali attacchi informatici sfruttano la cattiva abitudine degli utenti di utilizzare la stessa password per l’accesso a diversi servizi online, con la conseguenza che la compromissione delle credenziali di autenticazione di un singolo servizio potrebbe causare l’accesso non autorizzato a una pluralità di sistemi. Studi di settore dimostrano che il furto di username e password consente ai cybercriminali di commettere numerose frodi a danno delle vittime. I dati rubati vengono utilizzati per entrare illecitamente nei siti di intrattenimento (35,6%), nei social media (21,9%) e nei portali di e-commerce (21,2%). In altri casi, permettono di accedere a forum e siti web di servizi a pagamento (18,8%) e finanziari (1,3%).

Le Linee Guida sono rivolte a tutte le imprese e le amministrazioni che, in qualità di titolari o responsabili del trattamento, conservano sui propri sistemi le password dei propri utenti, le quali si riferiscono a un numero elevato di interessati (es. gestori dell’identità digitale SPID o CieID, gestori PEC, gestori di servizi di posta elettronica, banche, assicurazioni, operatori telefonici, strutture sanitarie, etc.), a soggetti che accedono a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni (es. dipendenti di pubbliche amministrazioni), oppure a tipologie di utenti che abitualmente trattano dati sensibili o giudiziari (es. professionisti sanitari, avvocati, magistrati).

L’obiettivo delle Linee Guida è quello di fornire raccomandazioni sulle funzioni crittografiche ritenute attualmente più sicure per la conservazione delle password, in modo da evitare che le credenziali di autenticazione (username e password) possano venire violate e finire nelle mani di cybercriminali, per essere poi messe online o utilizzate per furti di identità, richieste di riscatto o altri tipi di attacchi.

4 Marzo 2024