Garante: l’accesso alla email del lavoratore licenziato vìola la privacy

Tratto da www.garanteprivacy.it – News del 29/01/2026

Il contenuto delle email, i dati di contatto delle comunicazioni e gli eventuali allegati, rientrano nella nozione di corrispondenza e sono quindi tutelati dal diritto alla segretezza. Tale garanzia, riconosciuta anche dalla Costituzione, salvaguarda la dignità della persona e il suo pieno sviluppo nelle relazioni sociali.

Lo ha ribadito il Garante per la protezione dei dati personali, che ha inflitto una sanzione di 40mila euro a una società per violazione della segretezza dell’account email di un amministratore delegato dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Nel reclamo presentato al Garante l’amministratore lamentava che, dopo aver ricevuto una lettera di contestazione disciplinare cui è seguito il licenziamento, l’azienda gli aveva negato l’accesso alla propria casella di posta elettronica aziendale, rimasta attiva. Esercitando i propri diritti, aveva chiesto alla società di disabilitare l’account di posta elettronica, di inoltrare i messaggi ricevuti nel frattempo al suo indirizzo email personale e di attivare una risposta automatica che informasse eventuali mittenti del nuovo indirizzo email. Richiesta tuttavia rimasta inevasa sebbene formulata correttamente ai sensi del GDPR.

Nel corso dell’istruttoria, il Garante ha accertato che l’azienda non solo continuava a ricevere le email indirizzate al lavoratore, ma addirittura le inoltrava ad un altro account di posta elettronica aziendale. Una pratica scorretta che si era protratta per circa due mesi, superando il limite di 30 giorni previsto dalle regole interne dell’azienda.

Tale modalità prolungata nel tempo ha determinato l’accesso e la conservazione di email personali, in violazione della normativa privacy. L’Autorità ha pertanto ordinato alla società di consentire al lavoratore l’accesso al proprio account aziendale di posta elettronica e ne ha disposto la successiva cancellazione, fatta salva la conservazione di quanto necessario per la tutela dei diritti in sede giudiziaria.

Nel definire l’ammontare della sanzione, il Garante ha considerato la tipologia e la durata delle violazioni, il mancato riscontro all’istanza di esercizio dei diritti del lavoratore e l’assenza di precedenti violazioni della normativa privacy da parte della società.

2 Febbraio 2026

Garante privacy: no al controllo dello stile di guida dei lavoratori. Sanzione di 120mila euro a società che monitorava 5 dipendenti con auto aziendale 

Tratto da www.garanteprivacy.it – News del 29/01/2026

Il Garante privacy ha inflitto una sanzione di 120mila euro ad una società del settore della selezione e produzione di sementi agricole per aver trattato in modo illecito i dati personali di cinque dipendenti.

La società, parte di un gruppo multinazionale, su disposizione della capogruppo svizzera, aveva fatto installare sui propri veicoli aziendali un dispositivo – associato al nominativo del conducente – che raccoglieva, in modo illecito, i dati sui viaggi di lavoro e privati (tempi, km, consumi e stile di guida) dei lavoratori, per l’assegnazione di un punteggio mensile. I dati così raccolti, venivano conservati per un periodo di 13 mesi e utilizzati ai fini delle valutazioni del comportamento alla guida dei dipendenti, nonché per l’adozione di eventuali interventi correttivi.

L’iniziativa, avviata in via sperimentale, era destinata a essere estesa a tutte le società europee del gruppo. Nel corso dell’attività ispettiva e delle successive verifiche, l’Autorità – intervenuta a seguito della ricezione di un reclamo – ha rilevato numerose violazioni della normativa privacy.

In particolare, è emerso che il dispositivo installato sui veicoli aziendali raccoglieva informazioni molto dettagliate sui viaggi effettuati, tali da consentire un controllo sull’attività dei lavoratori, svolto in assenza delle garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori. Inoltre, l’informativa resa ai lavoratori era rivolta a tutte le società affiliate del gruppo, incluse quelle con sede extra-Ue, senza indicare in modo chiaro le finalità, le basi giuridiche né i soggetti qualificabili come titolari, responsabili e destinatari del trattamento dei dati.

Gli accertamenti condotti dal Garante hanno inoltre evidenziato che l’accesso alle informazioni raccolte tramite i dispositivi installati sulle auto aziendali era consentito anche al personale di altre società del gruppo, in assenza di un’idonea autorizzazione.

Nel determinare l’importo della sanzione, l’Autorità ha tenuto conto sia del numero limitato di dipendenti coinvolti sia della sospensione immediata del trattamento dei dati ritenuto illecito, disposta dalla società subito dopo la contestazione. Il Garante ha inoltre ordinato la cancellazione dei dati relativi ai viaggi dei lavoratori, raccolti e utilizzati per l’attribuzione dei punteggi di comportamento alla guida.

Trasparenza siti, il Garante privacy sanziona un Comune

Tratto da www.garanteprivacy.it – News del 25/09/2025

Il Garante privacy ha inflitto una sanzione di 12mila euro a un Comune per aver pubblicato online, i dati personali di centinaia di cittadini, in modo illecito. Le informazioni erano contenute nei registri delle richieste di accesso civico e documentale, caricati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e rimasti consultabili almeno fino ad aprile 2024.

Nei documenti – relativi a 1.455 istanze presentate tra il 2017 e settembre 2023 – comparivano nomi e cognomi dei mittenti e dei destinatari, numeri di protocollo, oggetto e descrizione delle istanze. In alcuni casi erano riportati i nominativi di proprietari di immobili o di intestatari di pratiche edilizie; in uno addirittura si potevano dedurre informazioni sullo stato di salute di un cittadino.

Il Comune ha giustificato la pubblicazione parlando di una “interpretazione ampia del principio di trasparenza”. Una tesi respinta dall’Autorità, che nel corso dell’istruttoria ha affermato che per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte il Comune avrebbe dovuto oscurare i dati personali.

La diffusione di tali informazioni, sottolinea il Garante nel provvedimento, è inoltre in contrasto con le Linee guida dell’Anac e con la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che richiedono espressamente l’oscuramento dei dati personali presenti nel Registro degli accessi pubblicati online, inclusi i nomi dei richiedenti e delle persone fisiche citate nei documenti.

Nel definire l’ammontare della sanzione, il Garante ha tenuto in considerazione la pronta collaborazione del Comune e la rimozione dei dati dal sito istituzionale.

26 Settembre 2025