CACTUS: attacco ransomware multi-fase coordinato. La ricerca di Bitdefender

 
 
 

Tratto da www.bitdefender.it/news – 28/02/2024

Si tratta di uno dei primi casi documentati di attacco simultaneo contro due aziende distinte a pochi minuti di distanza l’una dall’altra

Bitdefender ha pubblicato una nuova ricerca che ha rilevato che il gruppo ransomware CACTUS ha iniziato a lanciare attacchi multi-fase coordinati.

Dopo aver indagato su un attacco ransomware contro un’azienda non sua cliente, Bitdefender ha stabilito che CACTUS ha utilizzato una vulnerabilità del software meno di 24 ore dopo la divulgazione del POC. Dopo essersi infiltrato nella prima azienda e aver impiantato diversi strumenti di accesso remoto e tunnel su vari server, CACTUS ha individuato l’opportunità di spostarsi in un’altra azienda che fa parte della stessa organizzazione della prima azienda, ma che opera in modo completamente indipendente (reti e domini separati).

CACTUS ha scoperto le macchine che collegavano le due aziende e le ha colpite con estrema precisione e coordinazione a distanza di 5 minuti l’una dall’altra, e dopo 30 minuti ha paralizzato l’infrastruttura di virtualizzazione (comprese le macchine virtuali e i controller di dominio).

Bitdefender ritiene che il successo dell’attacco coordinato sarà implementato negli schemi di CACTUS e ripetuto anche prossimamente, poiché sono estremamente attivi.

Principali conclusioni:

  • CACTUS ha utilizzato una vulnerabilità meno di 24 ore dopo la divulgazione del POC per ottenere l’accesso alla prima azienda e ha poi distribuito strumenti di accesso remoto e tunnel sui loro server.
  • CACTUS ha scoperto che, nonostante le reti e i domini separati, le macchine di un’azienda erano presenti nella rete dell’altra, perché le due società fanno capo alla stessa organizzazione.
  • Gli attacchi sono avvenuti a distanza di cinque minuti l’uno dall’altro e hanno incorporato l’esfiltrazione dei dati, la crittografia dei dati e un attacco secondario contro le infrastrutture di virtualizzazione di entrambe le aziende.
  • CACTUS ha attaccato sia Hyper-V che VMware ESXi, mentre in precedenza era noto per colpire solo i carichi di lavoro Windows.

Bitdefender invita le aziende a mantenere uno stato di allerta elevato, ad applicare gli Indicatori di Compromissione trovati nella ricerca e a ridurre il rischio che l’attacco abbia successo applicando tattiche di difesa specifiche, tra cui l’impiego di tecnologie di rilevamento e risposta, l’applicazione di un rigoroso controllo degli accessi ai dati, la valutazione e la segmentazione delle reti per limitare gli spostamenti laterali non autorizzati.

La ricerca è disponibile qui.

15 Marzo 2024

Le Autorità privacy Ue avranno maggiore autonomia contro le imprese extra Ue. Chiarita dal Comitato dei Garanti la nozione di stabilimento principale

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 07/03/2024

Quando un’impresa extra europea ha uno stabilimento nei Paesi membri dell’Unione europea, ma le decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento sono prese al di fuori dell’UE, il meccanismo del cosiddetto “Sportello Unico” non si applica. In questi casi qualunque Autorità privacy di un Paese membro potrà muoversi in maniera autonoma per tutelare i diritti dei propri cittadini e intervenire direttamente presso il titolare.

L’importante decisione è stata presa dal Comitato europeo per la protezione dati (EDPB) il 13 febbraio adottando un parere sulla nozione di “stabilimento principale” e sui criteri per l’applicazione del meccanismo dello One-Stop-Shop, secondo cui l’autorità di controllo capofila funge da punto di contatto principale per il titolare o il responsabile del trattamento (mentre le autorità di controllo interessate fungono da punto di contatto principale per gli interessati nel territorio del proprio Stato membro) ed è incaricata di condurre il processo di cooperazione con le altre Autorità.

La nozione di stabilimento principale è una delle pietre miliari del One-Stop-Shop ed è fondamentale per determinare quale, se del caso, sia l’autorità di controllo principale nei casi di protezione dei dati che coinvolgano più Stati membri.

Il Comitato ha chiarito che il “luogo di amministrazione centrale” di un titolare del trattamento nell’UE può essere considerato “stabilimento principale” solo se è lì che si prendono decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento dei dati personali e se si ha il potere di far attuare tali decisioni. Solo in questo caso, dunque, si applica il meccanismo dello Sportello Unico.

Quando le decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento sono prese al di fuori dell’UE, “luogo di amministrazione centrale” non può essere considerato stabilimento principale del titolare del trattamento nell’Unione né si deve applicare il One-Stop-Shop, e pertanto qualunque Autorità nazionale può intervenire direttamente presso il titolare.

Spetta inoltre al titolare, chiarisce ancora il parere, l’onere di dimostrare che le decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento dei dati personali siano state prese nel Paese Ue dove è stabilito lo stabilimento principale e le sue conclusioni possono comunque essere confutate dalle Autorità di protezione dati.

8 Marzo 2024

Data breach: il Garante sanziona UniCredit per 2,8 milioni di euro. Multa di 800mila euro anche alla società incaricata di effettuare i test di sicurezza

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 07/03/2024

Le banche devono adottare tutte le necessarie misure tecnico-organizzative e di sicurezza per evitare che i dati dei propri clienti possano essere sottratti illecitamente. Lo ha affermato il Garante per la privacy nel sanzionare UniCredit banca per una violazione di dati personali (data breach) avvenuta nel 2018, che ha coinvolto migliaia di clienti ed ex clienti.

Dalle verifiche effettuate dall’Autorità – a seguito della ricezione della notifica di data breach da parte della banca – è emerso che la violazione era avvenuta a causa di un attacco informatico massivo, perpetrato da cybercriminali, al portale di mobile banking. L’attacco aveva causato l’acquisizione illecita del nome, cognome, codice fiscale e codice identificativo di circa 778mila clienti ed ex clienti e, per oltre 6.800 dei clienti “attaccati”, aveva comportato anche l’individuazione del PIN di accesso al portale. I dati erano resi disponibili nella risposta HTTP fornita dai sistemi della banca al browser di chiunque provasse ad accedere, anche senza riuscirvi, al portale di mobile banking.

Nel corso della complessa attività istruttoria, il Garante ha rilevato diverse violazioni della normativa privacy. In particolare, l’Autorità ha accertato che la banca non aveva adottato misure tecniche e di sicurezza in grado di contrastare efficacemente eventuali attacchi informatici e di impedire ai propri clienti di utilizzare PIN deboli (come ad es. quelli composti da sequenze di numeri o coincidenti con la data di nascita). Nel definire l’importo della sanzione a 2 milioni e 800 mila euro, il Garante ha considerato l’elevato numero dei soggetti coinvolti dalla violazione dei dati personali, la gravità della stessa e la capacità economica della banca. Sono invece state considerate attenuanti la tempestiva adozione di misure correttive, le iniziative di informazione e supporto poste in essere nei confronti della clientela e la circostanza che la violazione non ha riguardato i dati bancari.

Con l’adozione di un secondo provvedimento l’Autorità è intervenuta anche nei confronti di NTT Data Italia, sanzionando la società con una multa di 800mila euro. Dalle verifiche effettuate dal Garante, in particolare è emerso che NTT Data Italia aveva comunicato ad UniCredit l’avvenuta violazione dei dati personali dei propri clienti oltre il termine previsto dal Regolamento e solo dopo che la banca ne era venuta a conoscenza tramite i propri sistemi di monitoraggio interno.

Inoltre, NTT Data Italia aveva affidato l’esecuzione delle attività di vulnerability assessment e penetration testing in subappalto ad un’altra società, senza l’autorizzazione preventiva alla banca in qualità di titolare del trattamento, che invece aveva espressamente vietato l’affidamento a terze parti di tali attività.

Linee guida in materia di conservazione delle password

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 01/03/2024

Le password giocano un ruolo determinante nel proteggere la vita delle persone nel mondo digitale. Ed è proprio con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza, sia dei fornitori di servizi digitali sia degli sviluppatori di software, che nel dicembre 2023 l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e il Garante per la protezione dei dati personali hanno messo a punto specifiche linee guida in materia di conservazione delle password, fornendo importanti indicazioni sulle misure tecniche da adottare.

Molte violazioni dei dati personali sono infatti strettamente collegate alle modalità di protezione delle password. Troppo spesso furti di identità sono causati dall’utilizzo di credenziali di autenticazione informatica archiviate in database non adeguatamente protetti con funzioni crittografiche.

Tali attacchi informatici sfruttano la cattiva abitudine degli utenti di utilizzare la stessa password per l’accesso a diversi servizi online, con la conseguenza che la compromissione delle credenziali di autenticazione di un singolo servizio potrebbe causare l’accesso non autorizzato a una pluralità di sistemi. Studi di settore dimostrano che il furto di username e password consente ai cybercriminali di commettere numerose frodi a danno delle vittime. I dati rubati vengono utilizzati per entrare illecitamente nei siti di intrattenimento (35,6%), nei social media (21,9%) e nei portali di e-commerce (21,2%). In altri casi, permettono di accedere a forum e siti web di servizi a pagamento (18,8%) e finanziari (1,3%).

Le Linee Guida sono rivolte a tutte le imprese e le amministrazioni che, in qualità di titolari o responsabili del trattamento, conservano sui propri sistemi le password dei propri utenti, le quali si riferiscono a un numero elevato di interessati (es. gestori dell’identità digitale SPID o CieID, gestori PEC, gestori di servizi di posta elettronica, banche, assicurazioni, operatori telefonici, strutture sanitarie, etc.), a soggetti che accedono a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni (es. dipendenti di pubbliche amministrazioni), oppure a tipologie di utenti che abitualmente trattano dati sensibili o giudiziari (es. professionisti sanitari, avvocati, magistrati).

L’obiettivo delle Linee Guida è quello di fornire raccomandazioni sulle funzioni crittografiche ritenute attualmente più sicure per la conservazione delle password, in modo da evitare che le credenziali di autenticazione (username e password) possano venire violate e finire nelle mani di cybercriminali, per essere poi messe online o utilizzate per furti di identità, richieste di riscatto o altri tipi di attacchi.

4 Marzo 2024

E-mail dei dipendenti, il Garante privacy avvia una consultazione pubblica

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 27/02/2024

Per rispondere alle numerose richieste di chiarimenti ricevute, il Garante ha dunque deciso di differire l’efficacia del documento di indirizzo e promuovere una consultazione pubblica di 30 giorni sulle forme e modalità di utilizzo che renderebbero necessaria una conservazione dei metadati superiore a quella ipotizzata nel documento di indirizzo.

Come già comunicato il 6 febbraio scorso nel nostro blog, il Garante, per richiamare l’attenzione su alcuni aspetti che potrebbero essere in contrasto con la disciplina di protezione dei dati e le norme a tutela del lavoratore, ha recentemente pubblicato il documento di indirizzo “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati”, con cui – in particolare – viene indicato in 7 giorni, estensibili di 48 ore per comprovate esigenze, il periodo di conservazione dei metadati degli account dei servizi di posta elettronica. 

Datori di lavoro pubblici e privati, esperti della disciplina di protezione dei dati e tutti i soggetti interessati avranno a disposizione 30 giorni, a partire dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, per inviare al Garante le proprie osservazioni, i commenti, le informazioni, le proposte e tutti gli elementi ritenuti utili, tramite posta ordinaria o alle caselle protocollo@gpdp.it oppure protocollo@pec.gpdp.it

27 Febbraio 2024