Data breach, FSE Molise: le sanzioni del Garante privacy

Con tre sanzioni di 10mila euro ciascuna, irrogate rispettivamente alla Regione Molise, alla Società Molise dati, e a Engineering ingegneria informatica S.p.A., il Garante privacy ha definito i procedimenti aperti dopo l’intrusione nel Portale regionale FSE verificatasi tra novembre e dicembre 2022.

Il data breach, causato da una vulnerabilità̀ del sistema informatico, aveva consentito a un cittadino autenticato con il ruolo di “assistito”, attraverso una manipolazione della URL, di effettuare una ricerca di informazioni relative a sette individui presenti nell’Anagrafe regionale del Molise. L’accesso non autorizzato aveva riguardato i dati anagrafici; di residenza e domicilio; e quelli contenuti in documenti e referti sanitari degli utenti coinvolti.

Nel corso dell’attività istruttoria, il Garante ha accertato che la violazione era stata provocata da un bug di sicurezza nel sistema di autenticazione con cui si accedeva al Fascicolo Sanitario Elettronico della Regione Molise.

Nel caso specifico, l’Autorità ha sanzionato la Regione Molise in quanto titolare del Portale e la Società Molise dati, in qualità di responsabile dell’attività di implementazione tecnica del FSE, per non aver effettuato verifiche finalizzate a valutare l’eventuale presenza di simili errori nel software sviluppato da Engineering, la società di cui quest’ultima si era avvalsa per lo sviluppo delle componenti tecniche del Portale.

Nel progettare i sistemi informatici utilizzati nell’ambito del FSE, inclusi i sistemi di autenticazione e autorizzazione, Engineering S.p.A., non aveva infatti adottato le misure adeguate a limitare l’accesso da parte degli utenti alle sole informazioni che li riguardavano. Ciò aveva quindi permesso l’illecito da parte di un soggetto terzo, che superata la procedura di autenticazione, aveva potuto utilizzare funzionalità a cui non era autorizzato, mediante la modifica della URL.

4 Febbraio 2025

Data breach, Garante Privacy sanziona Postel per 900mila euro – Una vulnerabilità, nota da tempo, ha reso inadeguate le misure di sicurezza e agevolato l’attacco

Tratto da www.garanteprivacy.it – News del 22/10/2024

Il Garante Privacy ha applicato una sanzione di 900mila euro a Postel Spa che per quasi un anno non è intervenuta su una già nota e segnalata vulnerabilità dei propri sistemi, attraverso la quale ha poi subito una violazione dei dati personali.

Nell’agosto del 2023, la società è stata oggetto di un attacco informatico di tipo ransomware che ha causato il blocco dei server e di alcune postazioni di lavoro.

In particolare l’attacco ha comportato l’esfiltrazione – e in alcuni casi la perdita di disponibilità – dei file contenenti i dati personali di circa 25mila interessati, fra dipendenti, ex dipendenti, congiunti, titolari di cariche societarie, candidati a posizioni lavorative e rappresentanti di imprese che intrattenevano rapporti commerciali con Postel.

Le informazioni, successivamente pubblicate nel dark web, riguardavano dati anagrafici e di contatto, dati di accesso e identificazione, dati di pagamento, nonché dati relativi a condanne penali e reati e, tra quelli appartenenti a categorie particolari, dati che rivelano l’appartenenza sindacale e relativi alla salute.

Nonostante la vulnerabilità fosse stata segnalata, prima dal produttore del software (settembre 2022, con la messa a disposizione degli aggiornamenti necessari a novembre 2022) e poi dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (novembre 2022), Postel non aveva aggiornato, come raccomandato, i propri sistemi.

La società è venuta così meno agli obblighi previsti dalla normativa di protezione dei dati personali che richiedono l’adozione di misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Dal provvedimento è emerso anche come, nella notifica di data breach al Garante e nelle successive integrazioni, l’azienda non abbia fornito informazioni esaustive sulla violazione e sulle misure di mitigazione o di eliminazione delle vulnerabilità riscontrate, comportando un allungamento dei tempi per le verifiche dell’Autorità.

Nel provvedimento adottato, il Garante ha ingiunto a Postel, oltre al pagamento della sanzione di 900mila euro, di effettuare un’azione straordinaria di analisi delle vulnerabilità dei propri sistemi, di predisporre un piano per rilevare e gestire tali vulnerabilità e di individuare tempistiche di rilevamento e di risposta adeguate al rischio.

30 Ottobre 2024

Documento di indirizzo. Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati

Tratto da www.garanteprivacy.it – News del 17/06/2024

Il Garante Privacy ha pubblicato sul suo sito Internet il Provvedimento del 6 giugno 2024 – Documento di indirizzo. Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati.

ll provvedimento è consultabile al seguente link.

18 Luglio 2024

Intelligenza artificiale: dal Garante privacy le indicazioni per difendere i dati personali dal web scraping

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 07/06/2024

Il Garante privacy ha pubblicato le indicazioni per difendere i dati personali pubblicati online da soggetti pubblici e privati in qualità di titolari del trattamento dal web scraping, la raccolta indiscriminata di dati personali su internet, effettuata, da terzi, con lo scopo di addestrare i modelli di Intelligenza artificiale generativa (IAG). Il documento tiene conto dei contributi ricevuti dall’Autorità nell’ambito dell’indagine conoscitiva, deliberata lo scorso dicembre.

In attesa di pronunciarsi, all’esito di alcune istruttorie già avviate tra le quali quella nei confronti di OpenAI, sulla liceità del web scraping di dati personali effettuato sulla base del legittimo interesse, l’Autorità ha ritenuto necessario fornire a quanti pubblicano online dati personali in qualità di titolari del trattamento talune prime indicazioni sull’esigenza di compiere alcune valutazioni in ordine all’esigenza di adottare accorgimenti idonei a impedire o, almeno, ostacolare il web scraping.

Nel documento l’Autorità suggerisce alcune tra le misure concrete da adottare: la creazione di aree riservate, accessibili solo previa registrazione, in modo da sottrarre i dati dalla pubblica disponibilità; l’inserimento di clausole anti-scraping nei termini di servizio dei siti; il monitoraggio del traffico verso le pagine web per individuare eventuali flussi anomali di dati in entrata e in uscita; interventi specifici sui bot utilizzando, tra le altre, le soluzioni tecnologiche rese disponibili dalle stesse società responsabili del web scraping (es: l’intervento sul file robots.txt.).

Si tratta di misure non obbligatorie che i titolari del trattamento dovranno valutare, sulla base del principio di accountability, se mettere in atto per prevenire o mitigare, in maniera selettiva, gli effetti del web scraping, in considerazione di una serie di elementi: lo stato dell’arte tecnologico; i costi di attuazione, in particolare per le PMI.

Il provvedimento, consultabile sul sito www.gpdp.it.

14 Giugno 2024

Videosorveglianza e rilevazione delle presenze: il Garante Privacy sanziona un Comune

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 21/05/2024

L’installazione degli “occhi elettronici” nei luoghi di lavoro deve rispettare gli obblighi previsti dallo Statuto dei lavoratori e le garanzie assicurate ai dipendenti dalla normativa privacy. Il principio è stato ribadito dal Garante Privacy che ha inflitto ad un Comune una sanzione di 3mila euro per trattamento illecito di dati personali.

L’Autorità è intervenuta a seguito della segnalazione di una dipendente che lamentava l’installazione di una telecamera nell’atrio del Comune, in prossimità dei dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori. Attraverso l’utilizzo delle immagini registrate, l’amministrazione aveva contestato alla dipendente alcune violazioni dei propri doveri d’ufficio, tra cui il mancato rispetto dell’orario di servizio. Alla richiesta di spiegazioni da parte dell’Autorità, il Comune ha risposto che la telecamera era stata installata per motivi di sicurezza, a seguito di alcune aggressioni ai danni di un assessore e di un’assistente sociale. 

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha rilevato che il Comune non aveva, tuttavia, assicurato il rispetto delle procedure di garanzia previste dalla disciplina di settore in materia di controlli a distanza e aveva peraltro utilizzato le immagini di videosorveglianza per adottare un provvedimento disciplinare nei confronti della lavoratrice.

L’Autorità ha, pertanto, sanzionato l’Amministrazione ingiungendo, inoltre, alla stessa di fornire a tutti gli interessati (lavoratori e visitatori presso la sede comunale) un’idonea informativa sui dati personali trattati mediante l’utilizzo della telecamera in questione. Il Comune non aveva infatti reso tutti gli elementi informativi previsti dal Regolamento europeo, né potevano essere considerati idonei altri documenti redatti dal titolare per diversi fini.

22 Maggio 2024