D. Lgs. n.24/2023: obbligo di istituire un canale interno di segnalazione di un illecito nell’ambito del contesto lavorativo (whistleblowing)

 

Argonavis può oggi supportare le aziende e gli enti, pubblici e privati, che devono adempiere agli obblighi del Decreto Legislativo Italiano di attuazione n.24 del 10 marzo 2023 relativi al whistleblowing. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023. 

Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell’ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a 249, l’obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17 dicembre 2023.

La protezione dei segnalanti operanti nel settore privato, prevista dal D.lgs. n. 24/2023, impone l’obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni*:

  • hanno impiegato, nell’ultimo anno, la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • si occupano di alcuni specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell’ambiente), anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato;
  • adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001, anche se nell’ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato. 

L’obbligo di predisporre i canali di segnalazione interna grava altresì sui seguenti soggetti del settore pubblico:

  • le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
  • le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione
  • gli enti pubblici economici, gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
  • i concessionari di pubblico servizio, le società a controllo pubblico e le società in house, così come definite, rispettivamente, dall’articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

Le violazioni possono essere comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; 
  • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
  • illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione; 
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; 
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.

L’ANAC, l’Autorità Nazionale Anti Corruzione, in caso di inadempienza, può applicare sanzioni da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l’adozione di tali procedure non è conforme a quella richiesta dalla legge, nonché quando accerta che non è stata svolta l’attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

La piattaforma per il whistleblowing proposta da Argonavis, sviluppata da un Partner, è conforme allo standard ISO 37002, alla Direttiva UE 2019/1937 e al Decreto Legislativo Italiano di attuazione n.24 del 10 marzo 2023; grazie a politiche di conservazione di dati aderenti al GDPR, consente ai segnalatori di condividere dati criptati restando nell’anonimato; gli indirizzi IP da cui parte la segnalazione, infatti, non vengono registrati.

L’interfaccia, accessibile via web, permette all’utente di inserire agevolmente la propria segnalazione, scritta o orale, e al ricevente di analizzare, categorizzare e gestire ogni caso con semplicità.

Con la piattaforma, vengono gestite entro i termini di legge sia la conferma della ricezione della segnalazione (entro 7 giorni dalla medesima) sia il riscontro alla segnalazione (entro 3 mesi dall’avviso del ricevimento). Le segnalazioni e i relativi follow up vengono archiviati per almeno 5 anni.

Per ulteriori informazioni: dircom@argonavis.it

*Fonte: sito ANAC, www.anticorruzione.it

 

 

 

20 Ottobre 2023