Il Certificato SSL tutela i visitatori e protegge i siti web dalle frodi

 
Autore: Redazione Argonavis – 18/11/2020
 
 

Quale certificato SSL scegliere?

Questa e’ la domanda che i nostri clienti ci pongono spesso quando decidono di proteggere i visitatori del proprio sito.

Tutti i certificati SSL proteggono la navigazione dell’utente finale mediante cifratura del traffico, indipendentemente dal tipo di certificato.

Esistono tre tipi di convalida, ovvero il procedimento con cui la Certification Authority ( CA ) convalida l’autenticità del richiedente il certificato.

In base al tipo di convalida, al certificato vengono aggiunte delle informazioni estese per identificare meglio il proprietario del certificato e, quindi, del sito.

  • DV (Domain Validation): con questo tipo di certificato viene validato il solo dominio, ovvero si convalida che il richiedente del certificato SSL sia effettivamente l’assegnatario del dominio e ne abbia il completo controllo.

Pro: protezione del traffico, certifica il dominio, basso costo, tempi brevi di emissione (pochi minuti).

Contro: il certificato non riporta nessuna informazione estesa, come il nome del proprietario del dominio.

  • OV (Organization Validation)

Con questo tipo di certificato, l’ente certificatorio ( la CA ) effettua una verifica societaria sul richiedente per garantirne l’esistenza. Le informazioni del richiedente sono contenute all’interno del certificato stesso. Chi effettua acquisti su un sito che fornisce questa tipologia di protezione ha la garanzia di acquistare da una società verificata.

Pro: protezione del traffico , costo medio, certifica il dominio e l’azienda (che viene inserita nel certificato stesso).

Contro: i tempi di emissione si allungano a 2/3 giorni, necessari per le verifiche.

  • EV (Extended Validation)

Si tratta di una validazione legata all’azienda richiedente che viene sottoposta a un processo di analisi molto accurato a seguito del quale il nome dell’azienda sarà sinonimo di attendibilità. All’interno di una barra verde nel browser viene mostrato il nome stesso dell’azienda, il che garantisce al visitatore la massima attendibilità dello store dal quale sta effettuando i propri acquisti.
Pro: protezione del traffico, costo medio/alto, certifica il dominio e l’azienda (che viene inserita nel certificato stesso) e attiva la barra verde del browser.

Contro: i tempi di emissione si allungano a 2/3 giorni, necessari per le verifiche.

I certificati possono anche essere emessi con le seguenti opzioni:

  • l’opzione Wildcard, che permette alle aziende di proteggere, con un solo certificato SSL, tutti i sottodomini del sito principale, ad esempio, www.dominio.it, ma anche b2b.dominio.it, e anche cloud.dominio.it, ecc…
  • l’opzione SAN (Subject Alternative Name), che permette alle aziende di inserire, all’interno dello stesso certificato, fino ad un massimo di 250 domini legati alla stessa società ma con “common name” differenti (esempio: shop.primodominio.it, www.secondodominio.com).

I certificati gratuiti

I certificati SSL, come quelli di “Let’s Encrypt”, possono essere gratuiti, ovvero forniti da una CA (Certificate Authority) no-profit, creati per proteggere quei siti web che non possono permettersi di acquistarne uno. Essi però non sono considerati ottimali per portali di carattere commerciale, dove sono previste transazioni di denaro o dove al suo interno sono custoditi dati sensibili.

Let’s Encrypt, infatti, non è in grado di fornire una protezione completa, ma tutela solo il MIM (Man In the Middle), crittografando le comunicazioni. Non prevede alcun tipo di validazione, ma fa apparire semplicemente il lucchetto verde vicino all’url del sito sui browser.

Non è previsto un controllo dell’effettiva proprietà del dominio da parte di chi attiva il certificato. Apparentemente però non c’è alcuna differenza tra un Certificato SSL a pagamento e uno gratuito.

Le versioni gratuite non permettono di certificare i domini di terzo livello, hanno una validità di 90 giorni , ma la cosa più importante è che non offrono nessuna tutela dal rischio di phishing, né garanzia o supporto.

Per ulteriori informazioni: dircom@argonavis.it

18 Novembre 2020

Webinar 19 novembre : Soluzioni iperconvergenti per la “Business Continuity”

Soluzioni iperconvergenti per la “Business Continuity”

webinar : 19 novembre, ore 11

Alla base dell’iperconvergenza di terza generazione c’è una nuova intelligenza del software. Grazie a questa chiave di sviluppo,  “la capacità di calcolo, la virtualizzazione, il networking dei componenti, lo storage e la security” convergono in un’unica architettura gestita attraverso una console di management centralizzata web based html 5.

I concetti su cui si basa l’iperconvergenza permettono di abbassare il TCO e aumentare l’affidabilità dell’infrastruttura garantendo la Business Continuity: un intero data center riassunto in configurazioni che, partendo da un minimo di 2 nodi, sono, al bisogno, scalabili a caldo.

Semplificando l’infrastruttura, diminuiscono le attivita’ di controllo/gestione e i punti di failure. L’ottimizzazione delle risorse, la resilienza della struttura, il backup continuo sono concetti insiti nelle soluzioni di iperconvergenza (by design by default).

La soluzione Sangfor HCI, oltre ad implementare tutti i concetti dell’iperconvergenza di terza generazione, lascia la massima libertà nella configurazione e nella scelta dell’hardware.

Soluzioni iperconvergenti per la “Business Continuity”

webinar : 19 novembre, ore 11

La partecipazione è gratuita, previa registrazione.

ISCRIVITI

Per qualunque richiesta il nostro staff e’ a vostra disposizione: dircom@argonavis.it

31 Ottobre 2020

Violazioni di dati personali (data breach) – Regolamento (UE) 2016/679

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 

COSA È UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)?

Una violazione di sicurezza che comporta – accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati personali. 

Alcuni possibili esempi: 

– l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati;

– il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali;

– la deliberata alterazione di dati personali;

– l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, ecc.; 

– la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre calamità;

– la divulgazione non autorizzata dei dati personali.

COSA FARE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI?

Il titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, professionista, ecc.) senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il responsabile del trattamento che viene a conoscenza di una eventuale violazione è tenuto a informare tempestivamente il titolare in modo che possa attivarsi. 

Le notifiche al Garante effettuate oltre il termine delle 72 ore devono essere accompagnate dai motivi del ritardo. 

Inoltre, se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti delle persone, il titolare deve comunicarla a tutti gli interessati, utilizzando i canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurne l’impatto. 

Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica al Garante, documenta tutte le violazioni dei dati personali, ad esempio predisponendo un apposito registro. Tale documentazione consente all’Autorità di effettuare eventuali verifiche sul rispetto della normativa.

CHE TIPO DI VIOLAZIONI  DI DATI PERSONALI VANNO NOTIFICATE?

Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono avere effetti avversi significativi sugli individui, causando danni fisici, materiali  o immateriali. 

Ciò può includere, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d’identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione  e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale.

CHE INFORMAZIONI DEVE CONTENERE LA NOTIFICA AL GARANTE?**

La notifica deve contenere le informazioni previste all’art. 33, par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e indicate nell’allegato al Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali (doc. web n. 9126951).

Qualora si utilizzi per la notifica il modello allegato al provvedimento, è necessario scaricarlo sul proprio dispositivo e successivamente procedere alla sua compilazione.

COME INVIARE LA NOTIFICA AL GARANTE?

La notifica deve essere inviata al Garante tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it *** oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@gpdp.it e deve essere sottoscritta digitalmente (con firma elettronica qualificata/firma digitale) ovvero con firma autografa. In quest’ultimo caso la notifica deve essere presentata unitamente alla copia del documento d’identità del firmatario.

L’oggetto del messaggio deve contenere obbligatoriamente la dicitura “NOTIFICA VIOLAZIONE DATI PERSONALI” e opzionalmente la denominazione del titolare del trattamento.

LE AZIONI DEL GARANTE

Il Garante può prescrivere misure correttive (v. art. 58, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679) nel caso sia rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, anche per quanto riguarda l’adeguatezza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione. Sono previste sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o, nel caso di imprese, fino al 2% del fatturato totale annuo mondiale

* Consultare sempre le procedure aggiornate che il Garante Privacy pubblica sul suo sito.

27 Ottobre 2020

Attenzione al ransomware. Il programma che prende “in ostaggio” il tuo dispositivo

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 

L’emergenza sanitaria da Covid2019 – che porta molte più persone e per molto più tempo ad essere connesse online e ad utilizzare dispositivi digitali – sembra essere affiancata da un pericoloso “contagio digitale”, alimentato da malintenzionati che diffondono software “malevoli” per varie finalità illecite. Una delle attività più diffuse e dannose è attualmente il cosiddetto ransomware.

  1. Cos’e’ il ransomware?

Il ransomware è un programma informatico dannoso (“malevolo”) che può “infettare” un dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone, smart TV), bloccando l’accesso a tutti o ad alcuni dei suoi contenuti (foto, video, file, ecc.) per poi chiedere un riscatto (in inglese, “ransom”) da pagare per “liberarli”.

La richiesta di pagamento, con le relative istruzioni, compare di solito in una finestra che si apre automaticamente sullo schermo del dispositivo infettato. All’utente viene minacciosamente comunicato che ha poche ore o pochi giorni per effettuare il versamento del riscatto, altrimenti il blocco dei contenuti diventerà definitivo.

Ci sono due tipi principali di ransomware:

  • i cryptor (che criptano i file contenuti nel dispositivo rendendoli inaccessibili);
  • i blocker (che bloccano l’accesso al dispositivo infettato).
  1. Come si diffonde?

Anche se in alcuni casi (non molto frequenti) il ransomware può essere installato sul dispositivo tramite sofisticate forme di attacco informatico (es: controllo da remoto), questo tipo di software malevoli si diffonde soprattutto attraverso comunicazioni ricevute via e-mail, sms o sistemi di messaggistica che:

  • sembrano apparentemente provenire da soggetti conosciuti e affidabili (ad esempio, corrieri espressi, gestori di servizi, operatori telefonici, pubbliche amministrazioni, ecc.), oppure da persone fidate (colleghi di lavoro, conoscenti);
  • contengono allegati da aprire (spesso “con urgenza”), oppure link e banner da cliccare (per verificare informazioni o ricevere importanti avvisi), ovviamente collegati a software malevoli.

In altri casi, il ransomware può essere scaricato sul dispositivo quando l’utente:

  • clicca link o banner pubblicitari su siti web (un canale molto usato è rappresentato dai siti per adulti) o social network;
  • naviga su siti web creati ad hoc o “compromessi” da hacker per diventare veicolo del contagio ransomware.

Il ransomware può essere diffuso da malintenzionati anche attraverso software e app (giochi, utilità per il PC, persino falsi anti-virus), offerti gratuitamente per invogliare gli utenti al download e infettare così i loro dispositivi.

E’ bene ricordare che ogni dispositivo “infettato” ne può “contagiare” altri. Il ransomware può diffondersi sfruttando, ad esempio, le sincronizzazioni tra dispositivi, i sistemi di condivisione in cloud, oppure può impossessarsi della rubrica dei contatti e utilizzarla per spedire automaticamente ad altre persone messaggi contenenti link e allegati che diventano veicolo del ransomware.

  1. Come difendersi?

La prima e più importante forma di difesa è la prudenza. Occorre evitare di aprire messaggi provenienti da soggetti sconosciuti o con i quali non si hanno rapporti (ad es. un operatore telefonico di cui non si è cliente, un corriere espresso da cui non si aspettano consegne, ecc.) e, in ogni caso, se si hanno dubbi, non si deve cliccare su link o banner sospetti e non si devono aprire allegati di cui si ognora il contenuto.

Anche se i messaggi provengono da soggetti a noi noti, è comunque bene adottare alcune piccole accortezze. Ad esempio:

– non aprire mai allegati con estensioni “strane” (ad esempio, allegati con estensione “.exe” sono a rischio, perché potrebbero installare applicazioni di qualche tipo nel dispositivo);

– non scaricare software da siti sospetti (ad esempio, quelli che offrono gratuitamente prodotti che invece di solito sono a pagamento);

scaricare preferibilmente app e programmi da market ufficiali, i cui gestori effettuano controlli sui prodotti e dove è eventualmente possibile leggere i commenti di altri utenti che contengono avvisi sui potenziali rischi;

– se si usa un pc, si può passare la freccia del mouse su eventuali link o banner pubblicitari ricevuti via e-mail o presenti su siti web senza aprirli (così, in basso nella finestra del browser, si può vedere l’anteprima del link da aprire e verificare se corrisponde al link che si vede scritto nel messaggio: in caso non corrispondano, c’è ovviamente un rischio).

E’ inoltre utile:

  • installare su tutti i dispositivi un antivirus con estensioni anti-malware;
  • mantenere costantemente aggiornati il sistema operativo oltre che i software e le app che vengono utilizzati più spesso;
  • utilizzare dei sistemi di backup che salvino (anche in maniera automatica) una copia dei dati (sono disponibili soluzioni anche libere e gratuite per tutti i sistemi operativi). Con un corretto backup, in caso di necessità, si potranno così ripristinare i dati contenuti nel dispositivo, quantomeno fino all’ultimo salvataggio.
  1. Come liberarsi dal ransomware?

Pagare il riscatto è solo apparentemente la soluzione più facile. Oltre al danno economico, si corre infatti il rischio di non ricevere i codici di sblocco, o addirittura di finire in “liste di pagatori” potenzialmente soggetti a periodici attacchi ransomware.

La soluzione consigliata è quella di rivolgersi a tecnici specializzati capaci di sbloccare il dispositivo.

Un’alternativa efficace è quella di formattare il dispositivo: ma in questo caso, oltre ad eliminare il malware, si perdono tutti i dati in esso contenuti. Per questo è fondamentale (come suggerito) effettuare backup periodici dei contenuti (che è sempre una buona prassi) in modo da non perderli in caso di incidenti (es: danneggiamento del dispositivo, ecc.) o attacchi informatici che necessitano di interventi di ripristino.

E’ sempre consigliabile segnalare o denunciare l’attacco ransomware alla Polizia postale (https://www.commissariatodips.it), anche per aiutare a prevenire ulteriori illeciti.

È possibile, inoltre, rivolgersi al Garante nel caso si voglia segnalare una eventuale violazione in materia di dati personali (furto di identità, sottrazione di dati personali, furto di contenuti, ecc.), seguendo le indicazioni della pagina https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali.

26 Ottobre 2020

Sangfor Technologies, soluzioni per l’iperconvergenza

Sangfor è un’azienda specializzata nei settori del Cloud Computing, Network Security e Network Optimization, ha un’esperienza ventennale nel settore e conta su una struttura con oltre 6.000 dipendenti.

Fondata nel 2000, l’azienda è attiva con oltre 60 filiali tra le quali Malesia, Hong Kong, Tailandia, Indonesia, Singapore, Filippine, Vietnam, Myanmar, Pakistan, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. In Europa, invece, Sangfor ha scelto l’Italia come “testa di ponte” per portare le sue soluzioni nel vecchio continente.

Sangfor HCI consolida la tradizionale sicurezza basata su hardware, rete IP, rete di storage, server e storage in un unico livello di hardware di base (server x86) che costituisce un’unità HCI standardizzata.

Con la soluzione HCI di Sangfor le risorse sono integrate, le prestazioni ridefinite, la gestione migliorata. La riduzione della complessità dell’infrastruttura IT, accompagnata dall’unificazione dell’intera infrastruttura, porta con se un minor TCO e ne migliora l’efficienza consentendo la transizione al cloud data center.

aSV (Virtualizzazione di calcolo) – aNET (Virtualizzazione di rete) – aSAN (Virtualizzazione dello storage) – NFV (Network Function Virtualization) 

Sangfor HCI può essere implementato in pochi minuti attraverso semplici operazioni che portano ad avere un’infrastruttura di alta qualità progettata per supportare l’azienda.

E’ possibile cominciare con un server e scalare linearmente in base alle proprie esigenze.

Con Sangfor HCI si ottiene mediamente una riduzione complessiva dei costi pari al 70% e una riduzione di potenza, raffreddamento e spazio fino al 90%.

Per ulteriori informazioni: dircom@argonavis.it

7 Ottobre 2020