Attenzione al ransomware. Il programma che prende “in ostaggio” il tuo dispositivo

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 

L’emergenza sanitaria da Covid2019 – che porta molte più persone e per molto più tempo ad essere connesse online e ad utilizzare dispositivi digitali – sembra essere affiancata da un pericoloso “contagio digitale”, alimentato da malintenzionati che diffondono software “malevoli” per varie finalità illecite. Una delle attività più diffuse e dannose è attualmente il cosiddetto ransomware.

  1. Cos’e’ il ransomware?

Il ransomware è un programma informatico dannoso (“malevolo”) che può “infettare” un dispositivo digitale (PC, tablet, smartphone, smart TV), bloccando l’accesso a tutti o ad alcuni dei suoi contenuti (foto, video, file, ecc.) per poi chiedere un riscatto (in inglese, “ransom”) da pagare per “liberarli”.

La richiesta di pagamento, con le relative istruzioni, compare di solito in una finestra che si apre automaticamente sullo schermo del dispositivo infettato. All’utente viene minacciosamente comunicato che ha poche ore o pochi giorni per effettuare il versamento del riscatto, altrimenti il blocco dei contenuti diventerà definitivo.

Ci sono due tipi principali di ransomware:

  • i cryptor (che criptano i file contenuti nel dispositivo rendendoli inaccessibili);
  • i blocker (che bloccano l’accesso al dispositivo infettato).
  1. Come si diffonde?

Anche se in alcuni casi (non molto frequenti) il ransomware può essere installato sul dispositivo tramite sofisticate forme di attacco informatico (es: controllo da remoto), questo tipo di software malevoli si diffonde soprattutto attraverso comunicazioni ricevute via e-mail, sms o sistemi di messaggistica che:

  • sembrano apparentemente provenire da soggetti conosciuti e affidabili (ad esempio, corrieri espressi, gestori di servizi, operatori telefonici, pubbliche amministrazioni, ecc.), oppure da persone fidate (colleghi di lavoro, conoscenti);
  • contengono allegati da aprire (spesso “con urgenza”), oppure link e banner da cliccare (per verificare informazioni o ricevere importanti avvisi), ovviamente collegati a software malevoli.

In altri casi, il ransomware può essere scaricato sul dispositivo quando l’utente:

  • clicca link o banner pubblicitari su siti web (un canale molto usato è rappresentato dai siti per adulti) o social network;
  • naviga su siti web creati ad hoc o “compromessi” da hacker per diventare veicolo del contagio ransomware.

Il ransomware può essere diffuso da malintenzionati anche attraverso software e app (giochi, utilità per il PC, persino falsi anti-virus), offerti gratuitamente per invogliare gli utenti al download e infettare così i loro dispositivi.

E’ bene ricordare che ogni dispositivo “infettato” ne può “contagiare” altri. Il ransomware può diffondersi sfruttando, ad esempio, le sincronizzazioni tra dispositivi, i sistemi di condivisione in cloud, oppure può impossessarsi della rubrica dei contatti e utilizzarla per spedire automaticamente ad altre persone messaggi contenenti link e allegati che diventano veicolo del ransomware.

  1. Come difendersi?

La prima e più importante forma di difesa è la prudenza. Occorre evitare di aprire messaggi provenienti da soggetti sconosciuti o con i quali non si hanno rapporti (ad es. un operatore telefonico di cui non si è cliente, un corriere espresso da cui non si aspettano consegne, ecc.) e, in ogni caso, se si hanno dubbi, non si deve cliccare su link o banner sospetti e non si devono aprire allegati di cui si ognora il contenuto.

Anche se i messaggi provengono da soggetti a noi noti, è comunque bene adottare alcune piccole accortezze. Ad esempio:

– non aprire mai allegati con estensioni “strane” (ad esempio, allegati con estensione “.exe” sono a rischio, perché potrebbero installare applicazioni di qualche tipo nel dispositivo);

– non scaricare software da siti sospetti (ad esempio, quelli che offrono gratuitamente prodotti che invece di solito sono a pagamento);

scaricare preferibilmente app e programmi da market ufficiali, i cui gestori effettuano controlli sui prodotti e dove è eventualmente possibile leggere i commenti di altri utenti che contengono avvisi sui potenziali rischi;

– se si usa un pc, si può passare la freccia del mouse su eventuali link o banner pubblicitari ricevuti via e-mail o presenti su siti web senza aprirli (così, in basso nella finestra del browser, si può vedere l’anteprima del link da aprire e verificare se corrisponde al link che si vede scritto nel messaggio: in caso non corrispondano, c’è ovviamente un rischio).

E’ inoltre utile:

  • installare su tutti i dispositivi un antivirus con estensioni anti-malware;
  • mantenere costantemente aggiornati il sistema operativo oltre che i software e le app che vengono utilizzati più spesso;
  • utilizzare dei sistemi di backup che salvino (anche in maniera automatica) una copia dei dati (sono disponibili soluzioni anche libere e gratuite per tutti i sistemi operativi). Con un corretto backup, in caso di necessità, si potranno così ripristinare i dati contenuti nel dispositivo, quantomeno fino all’ultimo salvataggio.
  1. Come liberarsi dal ransomware?

Pagare il riscatto è solo apparentemente la soluzione più facile. Oltre al danno economico, si corre infatti il rischio di non ricevere i codici di sblocco, o addirittura di finire in “liste di pagatori” potenzialmente soggetti a periodici attacchi ransomware.

La soluzione consigliata è quella di rivolgersi a tecnici specializzati capaci di sbloccare il dispositivo.

Un’alternativa efficace è quella di formattare il dispositivo: ma in questo caso, oltre ad eliminare il malware, si perdono tutti i dati in esso contenuti. Per questo è fondamentale (come suggerito) effettuare backup periodici dei contenuti (che è sempre una buona prassi) in modo da non perderli in caso di incidenti (es: danneggiamento del dispositivo, ecc.) o attacchi informatici che necessitano di interventi di ripristino.

E’ sempre consigliabile segnalare o denunciare l’attacco ransomware alla Polizia postale (https://www.commissariatodips.it), anche per aiutare a prevenire ulteriori illeciti.

È possibile, inoltre, rivolgersi al Garante nel caso si voglia segnalare una eventuale violazione in materia di dati personali (furto di identità, sottrazione di dati personali, furto di contenuti, ecc.), seguendo le indicazioni della pagina https://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-tuoi-dati-personali.

26 Ottobre 2020

PA: il Garante Privacy chiede più tutele per chi segnala gli illeciti

Parere favorevole alle linee guida Anac sul cosiddetto “whistleblowing”, ma con alcune integrazioni

Adottare ulteriori misure per proteggere l’identità di chi segnala riservatamente condotte illecite e quella dei presunti autori, delineare più precisamente i fatti che possono essere segnalati con il “whistleblowing” nella Pa, definire meglio il ruolo dei soggetti coinvolti.

Queste sono alcune delle condizioni e osservazioni indicate dal Garante per la privacy nel parere sulla bozza di “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, (c.d. whistleblowing)”, predisposta dall’Anac.

Le Linee guida – rivolte ai datori di lavoro in ambito pubblico, ma contenenti anche indicazioni per l’inoltro di segnalazioni da parte di dipendenti di imprese fornitrici di beni o servizi per la Pa – specificano le misure tecniche di base che le pubbliche amministrazioni, titolari del trattamento dei dati, dovranno adottare ed eventualmente ampliare, tenendo conto degli specifici rischi del trattamento e nel rispetto dei principi di privacy-by-design e privacy-by-default.

Il testo delle linee guida era stato inizialmente posto dall’Autorità anticorruzione in consultazione pubblica e poi integrato sulla base di una positiva collaborazione con il Garante per la privacy, così da rafforzare la tutela della speciale riservatezza dell’identità del segnalante e delle informazioni che facilitano l’individuazione di fenomeni corruttivi nella Pa.Tale collaborazione aveva portato anche a delineare meglio, ad esempio, il ruolo dei fornitori di applicativi e servizi informatici utilizzati per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni, nonché a proporre accorgimenti specifici per evitare la tracciabilità del segnalante.

Il parere favorevole del Garante privacy è però condizionato – anche alla luce degli esiti di attività ispettive avviate nel corso del 2019 proprio nei confronti dei principali soggetti (società informatiche, pubbliche amministrazioni) che trattano dati nell’ambito del whistleblowing – all’introduzione di specifiche modifiche che possano evitare di compromettere la corretta gestione delle segnalazioni.

Al fine di incrementare l’utilizzo e la fiducia in questo strumento, il Garante ha chiesto, ad esempio, che nelle Linee guida vengano circoscritte e definite meglio le condotte segnalabili con il “whistleblowing”, così da evitare che gli uffici che gestiscono le segnalazioni rischino di trattare illecitamente i dati delle persone citate, magari perché riferibili a casi non previsti dalla normativa anticorruzione. Dovranno poi essere specificati meglio – seppure con alcune limitazioni a tutela dell’identità del segnalante – i diritti garantiti dalla normativa privacy anche all’autore del presunto illecito.

Dovrà inoltre essere limitata al “responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” la possibilità di associare la segnalazione all’identità del segnalante. Nel parere è indicato, tra l’altro, che occorre specificare meglio il ruolo svolto nel trattamento dei dati dai soggetti (sia interni all’amministrazione, sia esterni come l’Autorità giudiziaria e la Corte dei Conti) che possono conoscere le informazioni contenute nelle segnalazioni riservate.

Il Garante ha infine chiesto all’Anac di rafforzare nelle Linee guida le misure tecniche e organizzative necessarie per tutelare l’identità del segnalante, utilizzando, ad esempio, protocolli sicuri per la trasmissione dei dati, abilitando accessi selettivi ai dati contenuti nelle segnalazioni, ed evitando che la piattaforma invii al segnalante notifiche sullo stato della pratica, in quanto tali messaggi potrebbero consentire di svelarne l’identità.

Fonte
Garante per la Protezione dei Dati Personali

20 Dicembre 2019

Lavoro: è illecito mantenere attivo l’account di posta dell’ex dipendente

Lavoro: è illecito mantenere attivo l’account di posta dell’ex dipendente

Commette un illecito la società che mantiene attivo l’account di posta aziendale di un dipendente dopo l’interruzione del rapporto di lavoro e accede alle mail contenute nella sua casella di posta elettronica. La protezione della vita privata si estende anche all’ambito lavorativo.

Questi i principi ribaditi dal Garante per la privacy nel definire il reclamo di un dipendente che lamentava la violazione della disciplina sulla protezione dei dati da parte della società presso la quale aveva lavorato.

L’ex dipendente contestava, in particolare, alla società la mancata disattivazione della email aziendale e l’accesso ai messaggi ricevuti sul suo account. L’interessato era venuto a conoscenza di questi fatti per caso, nel corso di un giudizio davanti al giudice del lavoro promosso nei suoi confronti dalla sua ex azienda, avendo quest’ultima depositato agli atti una email giunta sulla sua casella di posta un anno dopo la cessazione dal servizio.

Dagli accertamenti svolti dall’Autorità è emerso che l’account di posta era rimasto attivo per oltre un anno e mezzo dopo la conclusone del rapporto di lavoro prima della sua eliminazione, avvenuta solo dopo la diffida presentata dal lavoratore. In questo periodo la società aveva avuto accesso alle comunicazioni che vi erano pervenute, alcune anche estranee all’attività lavorativa del dipendente.

Il Garante ha ritenuto illecite le modalità adottate dalla società perché non conformi ai principi sulla protezione dei dati, che impongono al datore di lavoro la tutela della riservatezza anche dell’ex lavoratore. Subito dopo la cessazione del rapporto di lavoro, un’azienda deve infatti rimuovere gli account di posta elettronica riconducibili a un dipendente, adottare sistemi automatici con indirizzi alternativi a chi contatta la casella di posta e introdurre accorgimenti tecnici per impedire la visualizzazione dei messaggi in arrivo.

L’adozione di tali misure tecnologiche – ha spiegato il Garante – consente di contemperare l’interesse del datore di lavoro di accedere alle informazioni necessarie alla gestione della propria attività con la legittima aspettativa di riservatezza sulla corrispondenza da parte di dipendenti/collaboratori oltre che di terzi. Lo scambio di email con altri dipendenti o con persone esterne all’azienda consente infatti di conoscere informazioni personali relative al lavoratore, anche solamente dalla visualizzazione dei dati esterni delle comunicazioni (data, ora oggetto, nominativi di mittenti e destinatari).

Oltre a dichiarare l’illecito trattamento, il Garante ha quindi ammonito la società a conformare i trattamenti effettuati sugli account di posta elettronica aziendale dopo la cessazione del rapporto di lavoro alle disposizioni e ai principi sulla protezione dei dati ed ha disposto l’iscrizione del provvedimento nel registro interno delle violazioni istituito presso l’Autorità. Tale iscrizione costituisce un precedente per la valutazione di eventuali future violazioni.

Fonte
Garante per la Protezione dei Dati Personali

PA: il Garante Privacy chiede più tutele per chi segnala gli illeciti

Parere favorevole alle linee guida Anac sul cosiddetto “whistleblowing”, ma con alcune integrazioni

Adottare ulteriori misure per proteggere l’identità di chi segnala riservatamente condotte illecite e quella dei presunti autori, delineare più precisamente i fatti che possono essere segnalati con il “whistleblowing” nella Pa, definire meglio il ruolo dei soggetti coinvolti.

Queste sono alcune delle condizioni e osservazioni indicate dal Garante per la privacy nel parere sulla bozza di “Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis del d.lgs. 165/2001, (c.d. whistleblowing)”, predisposta dall’Anac.

Le Linee guida – rivolte ai datori di lavoro in ambito pubblico, ma contenenti anche indicazioni per l’inoltro di segnalazioni da parte di dipendenti di imprese fornitrici di beni o servizi per la Pa – specificano le misure tecniche di base che le pubbliche amministrazioni, titolari del trattamento dei dati, dovranno adottare ed eventualmente ampliare, tenendo conto degli specifici rischi del trattamento e nel rispetto dei principi di privacy-by-design e privacy-by-default.

Il testo delle linee guida era stato inizialmente posto dall’Autorità anticorruzione in consultazione pubblica e poi integrato sulla base di una positiva collaborazione con il Garante per la privacy, così da rafforzare la tutela della speciale riservatezza dell’identità del segnalante e delle informazioni che facilitano l’individuazione di fenomeni corruttivi nella Pa.Tale collaborazione aveva portato anche a delineare meglio, ad esempio, il ruolo dei fornitori di applicativi e servizi informatici utilizzati per l’acquisizione e la gestione delle segnalazioni, nonché a proporre accorgimenti specifici per evitare la tracciabilità del segnalante.

Il parere favorevole del Garante privacy è però condizionato – anche alla luce degli esiti di attività ispettive avviate nel corso del 2019 proprio nei confronti dei principali soggetti (società informatiche, pubbliche amministrazioni) che trattano dati nell’ambito del whistleblowing – all’introduzione di specifiche modifiche che possano evitare di compromettere la corretta gestione delle segnalazioni.

Al fine di incrementare l’utilizzo e la fiducia in questo strumento, il Garante ha chiesto, ad esempio, che nelle Linee guida vengano circoscritte e definite meglio le condotte segnalabili con il “whistleblowing”, così da evitare che gli uffici che gestiscono le segnalazioni rischino di trattare illecitamente i dati delle persone citate, magari perché riferibili a casi non previsti dalla normativa anticorruzione. Dovranno poi essere specificati meglio – seppure con alcune limitazioni a tutela dell’identità del segnalante – i diritti garantiti dalla normativa privacy anche all’autore del presunto illecito.

Dovrà inoltre essere limitata al “responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” la possibilità di associare la segnalazione all’identità del segnalante. Nel parere è indicato, tra l’altro, che occorre specificare meglio il ruolo svolto nel trattamento dei dati dai soggetti (sia interni all’amministrazione, sia esterni come l’Autorità giudiziaria e la Corte dei Conti) che possono conoscere le informazioni contenute nelle segnalazioni riservate.

Il Garante ha infine chiesto all’Anac di rafforzare nelle Linee guida le misure tecniche e organizzative necessarie per tutelare l’identità del segnalante, utilizzando, ad esempio, protocolli sicuri per la trasmissione dei dati, abilitando accessi selettivi ai dati contenuti nelle segnalazioni, ed evitando che la piattaforma invii al segnalante notifiche sullo stato della pratica, in quanto tali messaggi potrebbero consentire di svelarne l’identità.

Fonte
Garante per la Protezione dei Dati Personali

4 Dicembre 2019