Privacy : lavoro, vanno protetti i dati degli iscritti ai sindacati

Lavoro, vanno protetti i dati degli iscritti ai sindacati

Il datore di lavoro non può comunicare ad una organizzazione sindacale la nuova sigla alla quale ha aderito un suo ex iscritto.  Per consentire al sindacato di espletare le procedure che seguono la revoca della affiliazione sindacale e della relativa delega, il datore di lavoro avrebbe dovuto limitarsi a comunicare la sola scelta del lavoratore di non aderire più all’originaria sigla di appartenenza.

È quanto affermato dal Garante privacy a conclusione di un’istruttoria originata dai reclami di alcuni dipendenti di una Azienda socio-sanitaria territoriale che si erano rivolti all’Autorità affinché valutasse la correttezza del datore di lavoro nel trattamento dei loro dati sensibili, quale è l’appartenenza sindacale [doc. web n. 9065999].

A giustificazione del proprio comportamento l’Azienda ha affermato, tra l’altro, di aver ritenuto necessario informare la Rappresentanza sindacale della variazione per evitare il rischio che senza questa comunicazione l’organismo avrebbe continuato ad operare in una composizione non più aderente alla realtà, con inevitabili ricadute sulla validità della contrattazione aziendale.

Le informazioni sull’adesione sindacale rientrano nella categoria dei dati sensibili  – ha osservato  l’Autorità – ai quali la disciplina di protezione dei dati riconosce particolari forme di tutela. Il datore di lavoro  può lecitamente trattarli in base alla legge per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, ad esempio per effettuare il versamento delle quote di iscrizione ad associazioni o organizzazioni sindacali su delega e per conto del dipendente.

In questo caso invece l’amministrazione non si è limitata a comunicare alla Rappresentanza sindacale la revoca dell’affiliazione di alcuni lavoratori, ma ha inviato a tutti i componenti della sigla sindacale una e-mail cui erano allegati dei documenti nei quali era espressamente indicata l’iscrizione dei lavoratori che avevano aderito ad un altro sindacato. Ciò ha determinato una illecita comunicazione di dati personali sensibili dei reclamanti.

A conclusione dell’istruttoria il Garante ha ritenuto che dalla valutazione degli elementi acquisiti la condotta dell’Azienda, pur difforme dalla disciplina applicabile, abbia esaurito i suoi effetti e non sussistono quindi i presupposti per l’adozione di un provvedimento prescrittivo  o inibitorio.

L’Autorità  si è riservata però di avviare un autonomo procedimento per valutare la contestazione di una eventuale violazione amministrativa per l’illecita comunicazione dei dati sindacali.

Fonte
Garante per la Protezione dei Dati Personali

7 Dicembre 2018

Privacy, I chiarimenti del Garante : valutazione d’impatto sulla protezione dei dati

Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679

Il Garante ha pubblicato l’elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d’impatto.

Vedi l’elenco dal sito del Garante

Fonte
Garante per la Protezione dei Dati Personali

3 Dicembre 2018

Privacy, I chiarimenti del Garante : Informativa e consenso per l´uso dei cookie

Informativa e consenso per l´uso dei cookie

1. Cosa sono i cookie?

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. “terze parti” vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l´utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.

2. A cosa servono i cookie?

I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.

3. Cosa sono i cookie “tecnici”?

Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall´utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.

Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione dell´estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l´identificazione dell´utente nell´ambito della sessione, risultano indispensabili.

4. I cookie analytics sono cookie “tecnici”?

No. Il Garante (cfr. provvedimento dell´8 maggio 2014) ha precisato che possono essere assimilati ai cookie tecnici soltanto se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie tecnici.

5. Cosa sono i cookie “di profilazione”?

Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell´utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell´utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.

6. È necessario il consenso dell´utente per l´installazione dei cookie sul suo terminale?

Dipende dalle finalità per le quali i cookie vengono usati e, quindi, se sono cookie “tecnici” o di “profilazione”.

Per l´installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti, mentre è necessario dare l’informativa (art. 13 del Regolamento Ue 2016/679). I cookie di profilazione, invece, possono essere installati sul terminale dell´utente soltanto se questo abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate.

7. In che modo il titolare del sito deve fornire l´informativa semplificata e richiedere il consenso all´uso dei cookie di profilazione?

Come stabilito dal Garante nel provvedimento indicato alla domanda n. 4, l´informativa va impostata su due livelli.

Nel momento in cui l´utente accede a un sito web (sulla home page o su qualunque altra pagina), deve immediatamente comparire un banner contenente una prima informativa “breve”, la richiesta di consenso all´uso dei cookie e un link per accedere ad un´informativa più “estesa”. In questa pagina, l´utente potrà reperire maggiori e più dettagliate informazioni sui cookie scegliere quali specifici cookie autorizzare.

8. Come deve essere realizzato il banner?

Il banner deve avere dimensioni tali da coprire in parte il contenuto della pagina web che l´utente sta visitando. Deve poter essere eliminato soltanto tramite un intervento attivo dell´utente, ossia attraverso la selezione di un elemento contenuto nella pagina sottostante.

9. Quali indicazioni deve contenere il banner?

Il banner deve specificare che il sito utilizza cookie di profilazione, eventualmente anche di “terze parti”, che consentono di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze dell´utente.

Deve contenere il link all´informativa estesa e l´indicazione che, tramite quel link, è possibile negare il consenso all´installazione di qualunque cookie.

Deve precisare che se l´utente sceglie di proseguire “saltando” il banner, acconsente all´uso dei cookie.

10. In che modo può essere documentata l´acquisizione del consenso effettuata tramite l´uso del banner?

Per tenere traccia del consenso acquisito, il titolare del sito può avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema non particolarmente invasivo e che non richiede a sua volta un ulteriore consenso.

In presenza di tale “documentazione”, non è necessario che l´informativa breve sia riproposta alla seconda visita dell´utente sul sito, ferma restando la possibilità per quest´ultimo di negare il consenso e/o modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni, ad esempio tramite accesso all´informativa estesa, che deve essere quindi linkabile da ogni pagina del sito.

11. Il consenso online all´uso dei cookie può essere chiesto solo tramite l´uso del banner?

No. I titolari dei siti hanno sempre la possibilità di ricorrere a modalità diverse da quella individuata dal Garante nel provvedimento sopra indicato, purché le modalità prescelte presentino tutti i requisiti di validità del consenso richiesti dalla legge.

12. L´obbligo di usare il banner grava anche sui titolari di siti che utilizzano solo cookie tecnici?

No. In questo caso, il titolare del sito può dare l´informativa agli utenti con le modalità che ritiene più idonee, ad esempio, anche tramite l´inserimento delle relative indicazioni nella privacy policy indicata nel sito.

13. Cosa deve indicare l´informativa “estesa”?

Deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge, descrivere analiticamente le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito e consentire all´utente di selezionare/deselezionare i singoli cookie.

Deve includere il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con le quali il titolare ha stipulato accordi per l´installazione di cookie tramite il proprio sito.

Deve richiamare, infine, la possibilità per l´utente di manifestare le proprie opzioni sui cookie anche attraverso le impostazioni del browser utilizzato.

14. Chi è tenuto a fornire l´informativa e a richiedere il consenso per l´uso dei cookie?

Il titolare del sito web che installa cookie di profilazione.

Per i cookie di terze parti installati tramite il sito, gli obblighi di informativa e consenso gravano sulle terze parti, ma il titolare del sito, quale intermediario tecnico tra queste e gli utenti, è tenuto a inserire nell´informativa “estesa” i link aggiornati alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti stesse.

Fonte
Garante per la Protezione dei Dati Personali

10 Novembre 2018

Privacy , schede di sintesi : #7 Trasferimento dei dati all’estero

Trasferimento dei dati all’estero

Verso Paesi appartenenti all’Unione europea

Non possono esservi limitazioni né divieti alla libera circolazione dei dati personali nell’Unione europea per motivi attinenti alla protezione dei dati (Articolo 1, paragrafo 3 del Regolamento). Pertanto, non vi sono limiti di alcun genere per quanto riguarda i flussi di dati dall’Italia verso altri Stati membri dell’Ue (e dello Spazio Economico Europeo: Islanda, Norvegia, Liechtenstein).

Verso Paesi non appartenenti all’Unione europea

Il  trasferimento di dati personali verso Paesi non appartenenti all’Unione europea è vietato, in linea di principio.

Tale divieto può essere superato solo quando intervengano le seguenti specifiche garanzie (articoli da 44 a 49 del Regolamento UE 2016/679):

a) adeguatezza del Paese terzo riconosciuta tramite decisione della Commissione europea;

b) in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione, garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia che devono essere fornite dai titolari coinvolti (fra cui le norme vincolanti d’impresa – BCR, e clausole contrattuali tipo);

c) in assenza di ogni altro presupposto, utilizzo di deroghe al divieto di trasferimento applicabili in specifiche situazioni (articolo 49 del Regolamento).

Sono altresì vietati trasferimenti di dati verso titolari o responsabili in un Paese terzo sulla base di decisioni giudiziarie o ordinanze amministrative emesse da autorità di tale Paese terzo, a meno dell’esistenza di accordi internazionali in particolare di mutua assistenza giudiziaria o analoghi accordi fra gli Stati (articolo 48 del Regolamento UE 2016/679). Si potranno utilizzare, tuttavia, gli altri presupposti e in particolare le deroghe previste per situazioni specifiche di cui all’articolo 49 del Regolamento medesimo. E’ lecito trasferire dati personali verso un Paese terzo non adeguato “per importanti motivi di interesse pubblico”, in deroga al divieto generale, ma deve trattarsi di un interesse pubblico riconosciuto dal diritto dello Stato membro del titolare o dal diritto dell’Unione europea (articolo 49, paragrafo 4) – e dunque non può essere fatto valere l’interesse pubblico dello Stato terzo ricevente.

Fonte
Schede di sintesi redatte dall’Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla legislazione in tema di protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell’Autorità

26 Ottobre 2018

Privacy , schede di sintesi : #6 I diritti degli interessati

I diritti degli interessati

I titolari del trattamento devono rispettare le modalità previste per l’esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati, stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del Regolamento

  • In primo luogo, il titolare del trattamento deve agevolare l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato, adottando ogni misura (tecnica e organizzativa) a ciò idonea. Benché sia il solo titolare a dover dare riscontro in caso di esercizio dei diritti, il responsabile del trattamento è tenuto a collaborare con il titolare ai fini dell’esercizio di tali diritti (articolo 28, paragrafo 3, lettera e) ).
  • Il titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identificare l’interessato, e quest’ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee (, in particolare, articolo 11, paragrafo 2 e articolo 12, paragrafo 6).
  • Il termine per la risposta all’interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), pari a 1 mese, estendibile fino a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all’interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.
  • La risposta fornita all’interessato non deve essere solo “intelligibile”, ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.
  • Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all’interessato e stabilire l’ammontare dell’eventuale contributo da chiedere all’interessato, ma soltanto se  si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive  – anche ripetitive (articolo12, paragrafo 5) – ovvero se sono chieste più “copie” dei dati personali nel caso del diritto di accesso (articolo 15, paragrafo 3). In quest’ultimo caso il titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti. Il riscontro all’interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l’accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede l’interessato stesso (articolo 12, paragrafo 1; articolo 15, paragrafo 3)

Fonte
Schede di sintesi redatte dall’Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla legislazione in tema di protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell’Autorità

19 Ottobre 2018