Aggiornamento del Garante Privacy in merito all’uso dei cookie nei siti web

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 
 
Qui di seguito riportiamo le FAQ sui cookie aggiornate dal Garante.
 
 
 

Cosa sono i cookie?

I cookie sono stringhe di testo che i siti web visitati dagli utenti (cd. Publisher, o “prime parti”) ovvero siti o web server diversi (cd. “terze parti”) posizionano ed archiviano all’interno del dispositivo terminale dell’utente medesimo, perché siano poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.

A cosa servono i cookie?

I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, o per agevolare la fruizione dei contenuti on line, come ad esempio per tenere traccia degli articoli in un carrello degli acquisti o delle informazioni per la compilazione di un modulo informatico ecc.; ma possono essere impiegati anche per profilare l’utente, cioè per “osservarne” i comportamenti, ad esempio al fine di inviare pubblicità mirate, misurare l’efficacia del messaggio pubblicitario e adottare conseguenti strategie commerciali. In questo caso si parla di cookie di profilazione.

Lo stesso risultato può essere conseguito anche per mezzo di altri strumenti o tecniche di tracciamento, tra i quali il fingerprinting.

Cosa sono i cookie tecnici?

Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.

Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione dell’estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione, risultano indispensabili.

I cookie analytics sono cookie “tecnici”?

No.

Il Garante (cfr. provvedimento dell’8 maggio 2014 e Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021) ha tuttavia precisato che possono essere assimilati ai cookie tecnici se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni di tipo statistico in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.

Qualora, invece, l’elaborazione di tali analisi statistiche sia affidata a soggetti terzi, i dati degli utenti dovranno essere preventivamente minimizzati e non potranno essere combinati con altre elaborazioni né trasmessi ad ulteriori terzi. A queste condizioni, per i cookie analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie tecnici.

In via di eccezione, è comunque consentita tanto alla prima parte che vi provveda in proprio quando alla terza parte che agisca su mandato della prima, la produzione di statistiche con dati relativi a più domini, siti web o app riconducibili al medesimo titolare o gruppo imprenditoriale.

E’ necessario il consenso dell’utente per l’installazione di cookie sul suo terminale?

Dipende dalle finalità per le quali i cookie vengono usati e, quindi, se sono cookie “tecnici” o di “profilazione”.

Per l’installazione dei cookie tecnici e di quelli analytics non è richiesto il consenso degli utenti, mentre è comunque sempre necessario dare l’informativa (art. 13 del Regolamento Ue 2016/679).

I cookie di profilazione o gli altri strumenti di tracciamento, invece, possono essere  utilizzati soltanto se l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate.

In che modo il titolare del sito deve fornire l’informativa semplificata e richiedere il consenso all’uso dei cookie di profilazione?

Come stabilito dal Garante nel provvedimento dell’8 maggio 2014 e ribadito nelle Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento del 10 giugno 2021, l’informativa dovrebbe essere impostata su più livelli ed è possibile sia resa anche su più canali, adottando ogni più opportuno accorgimento per renderla fruibile senza discriminazioni anche ai soggetti portatori di disabilità.

Pur nel rispetto dell’accountability del titolare e dunque della sua libertà di scelta delle misure e delle soluzioni che meglio garantiscano la conformità agli obblighi di legge, il Garante tuttavia suggerisce l’adozione di un meccanismo per il quale, nel momento in cui l’utente accede a un sito web (sulla home page o su qualunque altra pagina), compaia immediatamente un banner contenente una prima informativa “breve”, la richiesta di consenso all’uso dei cookie e un link per accedere ad un’informativa più “estesa”. In questa pagina, l’utente potrà reperire maggiori e più dettagliate informazioni sui cookie scegliere quali specifici cookie autorizzare.

Come dev’essere realizzato il banner?

È bene rammentare che, soprattutto dopo l’entrata in vigore del GDPR, il titolare deve garantire che, per impostazione predefinita, siano trattati solo i dati necessari al conseguimento di specifiche finalità, limitando cioè il trattamento al minimo indispensabile per consentire agli utenti la navigazione nel sito; di conseguenza, al momento del primo accesso dell’utente, non potrà essere utilizzato nessun cookie o altro strumento di tracciamento.

Potrà invece comparire un  banner, di dimensioni adeguate ai diversi tipi di dispositivo utilizzabili, che pur non impedendo il mantenimento delle impostazioni predefinite, consenta a chi invece lo desidera di esprimere il proprio consenso.

L’utente che non intenderà prestarlo, si limiterà a chiudere il banner selezionando l’apposito comando normalmente utilizzato a questo scopo (di regola, un pulsante con una X posto in alto a destra del banner stesso).

Quali indicazioni e comandi deve contenere il banner?

Il banner deve:

– specificare, se questo è il caso, che il sito utilizza cookie di profilazione, eventualmente anche di “terze parti”, che consentono di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze dell’utente;

– contenere il link all’informativa estesa e ad una diversa area nella quale sia possibile selezionare in modo analitico solo le funzionalità, i cookie e le terze parti cui si intende prestare il proprio consenso;

– contenere un comando per esprimere il proprio consenso accettando tutti i cookie o altri strumenti di tracciamento;

– precisare che se l’utente sceglie di chiudere il banner utilizzando il pulsante con la X in alto a destra, saranno mantenute le impostazioni predefinite che non consentono l’utilizzo di cookie o altri strumenti di tracciamento diversi dai tecnici.

In che modo può essere documentata l’acquisizione del consenso effettuata tramite l’uso del banner?

Per tenere traccia del consenso acquisito, il titolare del sito può avvalersi di un apposito cookie tecnico, sistema non particolarmente invasivo e che non richiede a sua volta un ulteriore consenso, come pure di altre modalità che consentano di tenere sempre aggiornata la documentazione delle scelte dell’interessato.

Resta ferma la possibilità per l’utente di  modificare, in ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni. Al riguardo, costituisce buona prassi l’adozione di un accorgimento tecnico (ad esempio una icona o un segno grafico) che indichi in ogni momento lo stato dei consensi resi in precedenza dall’utente.

Il banner può essere riproposto a ogni accesso al sito successivo al primo?

No.

Se l’utente non ha fornito il proprio consenso o lo abbia fornito solo per l’impiego di alcuni cookie, il banner non dovrà più essere ripresentato se non in casi specifici:

quando cambiano significativamente una o più condizioni del trattamento, ad esempio le “terze parti”;

quando è impossibile per il provider sapere se un cookie tecnico è già stato posizionato nel dispositivo dell’utente (ad esempio nel caso in cui sia l’utente stesso a cancellare i cookie);

quando sono trascorsi almeno sei mesi dalla precedente presentazione del banner.

Il consenso online all’uso dei cookie può essere chiesto solo tramite l’uso del banner?

No.

I titolari dei siti hanno sempre la possibilità di ricorrere a modalità diverse da quella individuata dal Garante nel provvedimento sopra indicato, purché le modalità prescelte presentino tutti i requisiti di validità del consenso richiesti dalla legge.

L’obbligo di usare il banner grava anche sui titolari di siti che utilizzano solo cookie tecnici?

No.

In questo caso, il titolare del sito può dare l’informativa agli utenti con le modalità che ritiene più idonee, ad esempio, anche tramite l’inserimento delle relative indicazioni nella privacy policy indicata nel sito.

E’ possibile esprimere il proprio consenso tramite lo scrolling?

No, il semplice scorrimento del cursore di pagina non è atto in sé idoneo alla manifestazione di un consenso consapevole.

Lo scrolling potrebbe semmai costituire una delle componenti di un processo più articolato che consenta di generare un evento informatico idoneo ad esprimere una scelta registrabile, documentabile e inequivocabile.

E’ lecito negare l’accesso a un sito a chi non accetti di esprimere il proprio consenso all’impiego di cookie e altri strumenti di tracciamento?

No, salva l’ipotesi, da verificarsi caso per caso, nella quale il titolare del sito, agendo nel rispetto del principio di correttezza, offra all’interessato la possibilità di accedere ad un contenuto o a un servizio equivalenti senza prestare il consenso.

Cosa deve indicare l’informativa estesa?

– Deve contenere tutti gli elementi previsti dalla legge, descrivere analiticamente le caratteristiche e le finalità dei cookie installati dal sito, elencare gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali, i tempi di conservazione delle informazioni e le indicazioni sulla possibilità e sulle modalità per gli utenti di esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati personali.

– Deve contenere i criteri di codifica dei cookie o degli altri strumenti di tracciamento utilizzati in modo da distinguere, in particolare, i cookie tecnici da quelli analytics e da quelli di profilazione.

Chi è tenuto a fornire l’informativa e a richiedere il consenso per l’uso dei cookie?

Il titolare del sito web che installa cookie di profilazione.

Per i cookie di terze parti installati tramite il sito, gli obblighi di informativa e consenso riguardano le terze parti, ma il titolare del sito, quale intermediario tecnico tra queste e gli utenti, è tenuto a inserire nell’informativa “estesa” i link aggiornati alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti stesse.

2 Agosto 2021

Covid 19: Il Garante privacy “avverte” la Regione Sicilia. L’ordinanza del Presidente delle Regione viola le norme sulla privacy dei lavoratori

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 
 
Il Garante per la protezione dei dati personali ha avvertito la Regione Sicilia e tutti i soggetti coinvolti (aziende sanitarie provinciali, datori di lavoro, medici competenti) che i trattamenti di dati personali effettuati in attuazione dell’ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 del Presidente della Regione Sicilia, in assenza di interventi correttivi, possono violare le disposizioni del Regolamento europeo e del Codice privacy.
 

L’ordinanza prevede infatti trattamenti di dati personali relativi allo stato vaccinale dei dipendenti pubblici e degli enti regionali, determinando limitazioni dei diritti e delle libertà individuali che possono essere introdotte solo da una norma nazionale di rango primario, previo parere dell’Autorità.

Le disposizioni regionali prevedono che tutti i dipendenti a contatto diretto con l’utenza siano “formalmente invitati” a ricevere la vaccinazione e, in assenza di questa, assegnati ad altra mansione.

Tali trattamenti relativi allo stato vaccinale del personale non previsti dalla legge statale, introducono, di fatto, un requisito per lo svolgimento di determinate mansioni su base regionale, generando una disparità di trattamento rispetto al personale che svolge le medesime mansioni sull’intero territorio nazionale.

L’ordinanza prevede, inoltre, trattamenti generalizzati di dati relativi allo stato vaccinale dei dipendenti, anche da parte del medico competente, non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati e alla disciplina in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Considerata poi la delicatezza delle informazioni trattate e le possibili conseguenze discriminatorie in ambito lavorativo, il coinvolgimento dei datori di lavoro, previsto dall’ordinanza, in assenza di misure tecniche e organizzative può porsi in contrasto con le norme nazionali che vietano ai datori di lavoro di trattare informazioni relative alla salute, alle scelte individuali e alla vita privata dei dipendenti.

Il Garante, in considerazione delle gravi violazioni riscontrate, ha dunque ritenuto necessario intervenire tempestivamente per tutelare i diritti e le libertà degli interessati, prima che tali criticità producano i loro effetti, ed ha di conseguenza avvertito la Regione Siciliana e tutti gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, che, in assenza di interventi correttivi, i trattamenti di dati previsti possono violare la normativa privacy.

Il provvedimento adottato dal Garante è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri e alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per le valutazioni di competenza, anche al fine di segnalare alle Regioni e alle Province autonome il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezioni dei dati personali.

23 Luglio 2021

Garante privacy: no al controllo indiscriminato dei lavoratori

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 
 
L’Autorità sanziona il comune di Bolzano per 84mila euro
 
 
 
 

Non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.

È quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Bolzano, avviato sulla base del reclamo presentato da un dipendente che, nel corso di un procedimento disciplinare, aveva scoperto di essere stato costantemente controllato. L’amministrazione, che inizialmente gli aveva contestato la consultazione di Facebook e Youtube durante l’orario di lavoro, aveva poi archiviato il procedimento per l’inattendibilità dei dati di navigazione raccolti.

Dagli accertamenti del Garante è emerso che il Comune impiegava, da circa dieci anni, un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di sicurezza della rete. Sebbene il datore di lavoro avesse stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla disciplina di settore, il Garante ha evidenziato che tale trattamento di dati deve comunque rispettare anche i principi di protezione dei dati previsti dal Gdpr. Il sistema, implementato dal Comune, senza aver adeguatamente informato i dipendenti, consentiva invece operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti. Il sistema raccoglieva inoltre anche informazioni estranee all’attività professionale e comunque riconducibili alla vita privata dell’interessato.

Nel provvedimento l’Autorità ha rimarcato che l’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell’interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.

Nell’ambito dell’istruttoria, sono state inoltre riscontrate violazioni anche in merito al trattamento dei dati relativi alle richieste di accertamento medico straordinario da parte dei dipendenti, effettuate attraverso un apposito modulo, Il modulo, messo a disposizione dall’amministrazione, prevedeva la presa visione obbligatoria da parte del dirigente dell’unità organizzativa, circostanza che comportava un trattamento di dati sulla salute illecito.

Il Garante, tenendo conto della piena collaborazione dell’amministrazione, ha disposto una sanzione di 84.000 euro per l’illecito trattamento dei dati del personale. Il Comune dovrà anche adottare misure tecniche e organizzative per anonimizzare il dato relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti, cancellare i dati personali presenti nei log di navigazione web registrati, nonché aggiornare le procedure interne individuate e inserite nell’accordo sindacale.

24 Giugno 2021

Garante privacy a Sindaco: via dal profilo social video e foto di minori disagiati

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 
 
La pubblicazione in chiaro lede la privacy e la dignità delle persone
 
 

Per denunciare situazioni di degrado presenti nel suo Comune, un sindaco non può pubblicare sulle proprie pagine social immagini e video in chiaro di minorenni disabili e di persone disagiate, o di presunti autori di trasgressioni esponendoli ai commenti offensivi degli utenti del social network.

Lo ha stabilito il Garante per la privacy, in un recente provvedimento, ordinando al sindaco di Messina di rimuovere dal proprio profilo le immagini pubblicate e sanzionandolo per 50mila euro.

L’Autorità è intervenuta a seguito di alcune segnalazioni che denunciavano un utilizzo di dati non conforme alla disciplina in materia di dati personali da parte del sindaco.

Nel corso del procedimento è emerso che all’interno della pagina Facebook “De Luca Sindaco di Messina”, tra gli altri contenuti, era pubblicato un video che ritraeva persone riconoscibili e in evidenti condizioni di difficoltà socio-economica, senza che la loro identificabilità fosse giustificata da ragioni di interesse pubblico. La pubblicazione del video, a giudizio del Garante, travalica i limiti posti dal principio di essenzialità dell’informazione stabilito dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali e dalla Regole deontologiche dei giornalisti, viola il diritto di non discriminazione e lede la dignità delle persone riprese.

In un’altra pagina del profilo era stata pubblicata, inoltre, l’immagine di un ragazzo disabile, associata al provvedimento che assegnava ai genitori un posto auto nei pressi dell’abitazione, per di più con l’indirizzo in chiaro. Anche in questo caso la diffusione è risultata ingiustificata ed in contrasto sia con il principio di essenzialità dell’informazione che con le disposizioni poste a tutela dei minori e delle persone con problemi di salute.

Altre immagini e video – diffusi senza rendere irriconoscibili i minori ripresi in condizioni di degrado per documentare la questione delle “baraccopoli” o la descrizione delle condizioni di salute di una bambina – sono risultati anch’essi in contrasto con le norme a tutela della riservatezza e in violazione delle regole fissate dalla Carta di Treviso.  Quanto alle immagini di presunti trasgressori delle norme sul decoro urbano, il Sindaco aveva provveduto ad eliminarle nel corso dell’istruttoria.

A conclusione del procedimento l’Autorità ha quindi vietato al sindaco di Messina l’ulteriore trattamento dei dati, eccettuata la loro conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria, e gli ha ordinato il pagamento di una sanzione di 50mila euro.

22 Giugno 2021

25 maggio 2018 – 25 maggio 2021: i primi tre anni di applicazione del Regolamento (UE) 2016/679

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 

Il 25 maggio 2021 si celebrano i primi 3 anni dalla applicazione del Regolamento (UE) 2016/679, noto anche come Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD) o General Data Protection Regulation (GDPR).

In occasione di questa importante ricorrenza, i componenti del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali hanno registrato dei video per presentare e approfondire alcuni dei principi fondamentali e delle più importanti innovazioni introdotte dal Regolamento.

In questa pagina è presente anche il link alla pagina informativa che il Garante ha dedicato al Regolamento, con focus sui principali temi, notizie utili e contenuti di formazione e approfondimento.

E’ possibile inoltre consultare i dati (aggiornati al 31 marzo 2021) che illustrano l’attività del Garante in relazione ad alcune delle principali attività connesse all’applicazione del Regolamento.

25 Maggio 2021