Linux: Kaspersky Embedded Systems Security ora lo supporta

 
 
Tratto da www.lineaedp.it
Redazione: Redazione LineaEDP – 19/07/2023

Kaspersky ha presentato una soluzione specifica per dispositivi Linux-base

 

Kaspersky ha aggiunto il supporto per Linux a Kaspersky Embedded Systems Security. Questa soluzione adattabile e multi-livello offre una protezione ottimizzata per sistemi, dispositivi e ambienti integrati basati su Linux, in conformità con i rigorosi standard normativi spesso applicabili a questi sistemi. Il prodotto garantisce una protezione ottimale a tutti i dispositivi – a prescindere dal livello di potenza – contro le ultime minacce informatiche che colpiscono gli attuali sistemi Linux. Secondo un recente report di Fortune Business Insights, il mercato globale di Linux valeva 5,33 miliardi di dollari nel 2021, ma si prevede in crescita fino a raggiungere 22,15 miliardi di dollari entro il 2029, con un tasso di incremento annuo composito del 19,8%. Concorrenziale dal punto di vista dei costi e capace di funzionare su un’ampia gamma di dispositivi hardware, Linux ha acquisito popolarità tra i sistemi embedded commerciali delle grandi aziende e delle infrastrutture critiche, tra cui banche, punti vendita al dettaglio e strutture sanitarie, e si prevede che la sua adozione crescerà significativamente nei prossimi anni.

Questa crescente diffusione sta attirando l’attenzione dei criminali informatici, che stanno sviluppando nuovi malware specializzati per queste piattaforme. Kaspersky ha registrato più di 14,5 milioni di attacchi automatici network-based su Linux nella prima metà del 2023. Questi attacchi – risultato di malware auto-distribuiti che si diffondono attraverso la rete – sono i preferiti dagli aggressori che vogliono sfruttare le vulnerabilità interne dei sistemi embedded. Nello stesso periodo, Kaspersky ha scoperto 260.000 nuovi file unici malevoli, pari a una media di oltre 1.400 nuovi file distribuiti dagli hacker ogni giorno. È chiaro che le aziende debbano impegnarsi a proteggere i propri dispositivi embedded basati su Linux.

Kaspersky ora offre un’ampia gamma di funzioni di sicurezza per rispondere alle specifiche piattaforme embedded Linux-based. Una protezione rigorosa per i dispositivi embedded autonomi (ATM, distributori automatici, ecc.) si combina con ulteriori livelli configurabili in modo flessibile, progettati per gestire le maggiori superfici di attacco dei sistemi embedded con livelli di potenza più elevati, come elettronici digitalizzati e sistemi sanitari.

Questo approccio di protezione multilivello consente di modificare l’implementazione in base a configurazioni e scenari specifici, ottimizzando le prestazioni con protezione su misura per gli scenari di minaccia rilevanti per ogni caso d’uso specifico. Il rischio di attacchi con infezione diretta su dispositivi accessibili al pubblico è contrastato da efficaci funzionalità di autoprotezione e di Integrity Monitoring. Inoltre, gli Application e Device Control prevengono gli attacchi basati sull’uso di periferiche e applicazioni non richieste e l’esecuzione di strumenti illegali. L’Integrity Monitoring, insieme alla gestione centralizzata degli eventi e all’integrazione di capacità SIEM di terze parti, aiuta le aziende che lavorano con dati finanziari e personali preziosi e sensibili a soddisfare i requisiti di compatibilità e responsabilità imposti da normative come PCI/DSS, SWIFT CSCF HIPAA, ecc.

Per ulteriori informazioni: dircom@argonavis.it

20 Luglio 2023

Estensioni dannose in Chrome Web Store

 
 
Tratto da www.kaspersky.it
Redazione: Alanna Titterington – 14/07/2023

L’articolo, pubblicato sul sito Kaspersky, è disponibile qui

19 Luglio 2023

Andariel, nuova famiglia di malware da documentare

 
 
Tratto da www.lineaedp.it
Redazione: LineaEDP – 30/06/2023

3 Luglio 2023

Garante privacy: illecite le email pubblicitarie senza consenso. Inserire un link per disiscriversi non rende l’invio lecito

 
Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 28/06/2023
 
 

Un link per disiscriversi nelle email promozionali inviate senza consenso non rende lecito l’invio.

Lo ha precisato il Garante privacy nel comminare una sanzione di 10mila euro ad una società che aveva utilizzato questa modalità per le proprie campagne promozionali indirizzate a numerosi destinatari.

L’intervento dell’Autorità segue il reclamo di un utente che lamentava la ricezione di e-mail promozionali indesiderate, anche dopo essersi opposto a tali invii e non aver avuto alcun riscontro da parte della società. 

La società si è difesa dichiarando di aver estratto i nominativi da diversi elenchi pubblici e che l’invio delle e-mail era diretto, oltre che al reclamante, anche ad altri professionisti. I dati, poi, sarebbero stati trattati sulla base di un legittimo interesse.

Il Garante ha ricordato che l’invio di comunicazioni con modalità automatizzate è consentito solo con il consenso del contraente o utente, essendo ammessa come unica deroga il rilascio dell’indirizzo e-mail da parte dell’interessato nel contesto di una vendita di beni o servizi analoghi.

Deroga che, nel caso in esame, non risulta applicabile, dato che le persone raggiunte dall’attività di marketing non avevano rilasciato il proprio indirizzo nell’ambito di un rapporto contrattuale pregresso non avendo alcuna conoscenza né del titolare né del trattamento.

Dall’istruttoria è dunque emerso che nessuna e-mail poteva essere inviata al reclamante, così come agli altri destinatari, senza un idoneo consenso. Rispetto al link inserito in calce alla mail per disiscriversi, il Garante ha poi ricordato che non ha alcuna rilevanza poiché, prima ancora del suo contenuto e delle eventuali misure di contenimento del danno, è lo stesso invio dell’e-mail ad essere illecito.

Tenuto conto dell’ampia portata dei trattamenti e del fatto che l’azienda non ha mai dichiarato di aver interrotto la condotta limitandosi a cancellare i dati del reclamante, il Garante privacy ha imposto alla società il divieto di trattare per finalità promozionali tutti i dati inseriti nel data base oggetto di istruttoria per i quali non sia in grado di dimostrare l’acquisizione di un idoneo consenso. In conseguenza di tale divieto, ha poi ordinato alla società di provvedere alla cancellazione dei dati in questione, ad eccezione di quelli necessari ad adempiere ad un obbligo di legge o per la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Fidelity card: il Garante privacy sanziona il Gruppo Benetton. Multa di 240mila euro per illecito trattamento di dati personali

 
Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 28/06/2023
 
 

Il Garante privacy ha sanzionato per 240mila euro il Gruppo Benetton per aver trattato illecitamente i dati personali di un numero rilevante di clienti ed ex clienti. Assenza di adeguate misure di sicurezza e conservazione senza limiti temporali di dati personali ai fini di marketing e di profilazione, le violazioni più gravi. I dati dei clienti venivano raccolti attraverso l’iscrizione al servizio e-commerce, al programma fedeltà e alla newsletter promozionale.

A seguito dell’attività ispettiva dell’Autorità, svolta in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza L’Autorità ha rilevato che la società conservava i dati raccolti tramite le fidelity card – inclusi i prodotti acquistati dal 2015, i dettagli degli scontrini e i punti accumulati – anche degli ex clienti. 

Una mole di informazioni di grande utilità ed “appetibilità” per le attività di data enrichment e di profilazione, sempre più diffuse.

Dalle verifiche effettuate è emerso, inoltre, che il database gestionale era accessibile da tutti gli addetti dei negozi del Gruppo, presenti in 7 paesi europei da qualunque dispositivo connesso alla rete internet (pc, smartphone, tablet), tramite un’unica password e un unico account.

Considerato l’elevato numero degli interessati e la notevole durata delle violazioni, il Garante ha multato il Gruppo Benetton e ha ingiunto alla società di adottare tutte le misure necessarie per conformarsi alla normativa privacy. In particolare, il Gruppo dovrà cancellare o anonimizzare i dati degli ex clienti risalenti a più di 10 anni (fatti salvi i contenziosi in atto) e predisporre adeguate soluzioni organizzative e misure di sicurezza volte ad assicurare la corretta conservazione dei dati dei clienti e degli ex clienti nel rispetto dei principi di finalità e minimizzazione del Regolamento europeo (Gdpr).