Sangfor HCI – Alta Affidabilità Iperconvergente per la Business Continuity – Registrazione Webinar

Iperconvergenza di 3° Generazione – Virtualizzazione server e storage, Alta affidabilità, Disaster Recovery, Networking e Security riuniti in un’unica soluzione e gestiti da un’unica piattaforma
 
 
 
 

Il 16 febbraio scorso il nostro partner Sangfor ha tenuto una sessione tecnica in DEMO Live della soluzione HCI con lo scopo di dare l’esatta percezione della semplicità di utilizzo in tutte le sue funzionalità:

  • Unica console di management centralizzata in HTML5,
  • creazione e gestione di VM e Virtual Storage,
  • Network virtualizzato e Security,
  • Backup e ripristino,
  • integrazione e gestione degli UPS.
E’ possibile accedere alla registrazione del webinar tecnico cliccando qui
 

Sangfor HCI offre soluzioni di Business Continuity, dalle architetture più semplici, partendo con minimo 2 nodi in direct attach, alle più complesse, contando sulla scalabilità a caldo senza limiti né vincoli di terze parti.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti: dircom@argonavis.it

2 Marzo 2021

Vaccinazione dei dipendenti: le FAQ del Garante privacy

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 

Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni, ad esempio in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori?

A queste domande ha risposto il Garante per la privacy con le Faq pubblicate sul sito www.gpdp.it. L’intento dell’Autorità è quello di fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori.

Nelle Faq è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico competente, i nominativi del personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali. Ciò non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente.

Il Garante ha chiarito inoltre che – in attesa di un intervento del legislatore nazionale che eventualmente imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni – nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008).

Anche in questi casi, solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità.

1 Marzo 2021

Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) – Semplice gestione del programma e micro apprendimento continuo

 
 
Autore: Redazione Argonavis
 

Il fattore umano è la causa principale degli incidenti informatici. I dipendenti rappresentano il principale punto d’ingresso nell’organizzazione per un attaccante.

Le preoccupazioni circa l’uso improprio delle risorse IT da parte di dipendenti variano notevolmente a seconda delle dimensioni dell’organizzazione, con aziende molto piccole che si sentono più a rischio rispetto alle aziende con più di mille dipendenti.

Personale ben formato e informato che segue best practice efficaci e che è consapevole del mondo informatico potrebbe diventare la prima linea di difesa.

Automated Security Awareness Platform

Qui di seguito illustriamo brevemente le caratteristiche e le funzionalità del programma Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) che rappresenta un nuovo approccio rispetto ai programmi formativi online che sono in grado di creare vere e proprie competenze di cybersecurity per i dipendenti.

L’approccio di Kaspersky Lab si basa su moderne tecniche di apprendimento e combina sessioni ludiche, in cui si generano anche interessanti dinamiche di gruppo, apprendimento attraverso attività pratiche e rafforzamento dei concetti.

Argomenti del corso Security Awareness

  • E-mail
  • Navigazione in Internet
  • Password
  • Social network e servizi di messaggistica
  • Sicurezza del PC
  • Dispositivi mobili
  • Dati riservati
  • Dati personali/GDPR
  • Social engineering
  • Sicurezza a casa e in viaggio.

Ciascun argomento comprende diversi livelli, in cui vengono spiegate nel dettaglio le competenze di sicurezza specifiche.

Semplice gestione del programma: semplicità attraverso la completa automazione.

Avvio del programma in 10 minuti: basta impostare l’obiettivo e caricare l’elenco degli utenti.

Sono utilizzate regole automatizzate per assegnare il livello di formazione finale desiderato ai singoli dipendenti. Il livello finale è strettamente correlato al rischio rappresentato dallo specifico utente per l’azienda. Maggiore è il rischio, più elevato dovrebbe essere il livello di formazione finale. Ad esempio, utenti del reparto IT o contabilità tipicamente rappresentano un rischio più elevato rispetto a quello della maggior parte dei dipendenti di un ufficio.

Efficienza della formazione: micro apprendimento continuo.

I contenuti sono strutturati appositamente per la micro formazione (da 2 a 10 minuti), per evitare lezioni lunghe e poco stimolanti.

Ogni gruppo di utenti viene formato esclusivamente sul materiale pertinente al proprio ruolo, senza sprecare tempo di lavoro in altri training.

Le competenze aumentano livello dopo livello, dal più facile al più avanzato. La piattaforma riassegna automaticamente più moduli di formazione a coloro che non sono riusciti a completare il livello precedente. In questo modo si garantisce il mantenimento delle competenze e si evita che vengano dimenticate.

I dipendenti sono coinvolti nella formazione con un approccio ludico e la formazione è pertinente alla vita quotidiana delle persone.

Vengono fornite tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei progressi (suggerimenti su cosa fare per migliorare i risultati e confronto dei risultati con benchmark mondiali/di settore).

Set di strumenti completo su ogni argomento di sicurezza

  1. Moduli online (lezioni),
  2. Rinforzi motivazionali via e-mail,
  3. Indagini e test (valutazione delle conoscenze),
  4. Attacchi di phishing simulati.

Risposta a diverse esigenze aziendali: supporto multi-tenant per la gestione di più clienti da una singola console, possibilità di pagare soltanto per gli utenti attivi e supporto multilingue: lo stile e i testi non sono solo tradotti nelle diverse lingue, ma vengono adattati perché riflettano le culture locali.

Per ulteriori informazioni o per richiedere una prova gratuita della Piattaforma: dircom@argonavis.it

Dal Consiglio d’Europa le linee guida sul riconoscimento facciale

 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 
Preoccupazione per le tecnologie di “riconoscimento dell’affetto”
 
 

ll Consiglio d’Europa ha chiesto regole rigide per evitare i grandi rischi per la privacy e la protezione dei dati posti dall’utilizzo crescente delle tecnologie di riconoscimento facciale.

Il 28 gennaio 2021, nella Giornata europea per la protezione dei dati, il Comitato Consultivo della Convenzione 108, istituito presso il Consiglio d’Europa, ha adottato linee guida in materia.

Le linee guida, che si fondano sui principi della Convenzione 108 modernizzata, forniscono una serie di misure di riferimento che governi, sviluppatori di sistemi di riconoscimento facciale, produttori, aziende e pubbliche amministrazioni dovrebbero adottare per garantire che l’impiego di queste tecnologie non pregiudichi la dignità della persona, i diritti umani e le libertà fondamentali.

Il Comitato riconosce infatti i pericoli che possono derivare da tecniche particolarmente invasive e richiama la necessità di un dibattito pubblico e di un approccio precauzionale.

Il documento esprime particolare preoccupazione riguardo ai rischi derivanti dal riconoscimento facciale volto a rilevare i tratti della personalità, i sentimenti o le reazioni emotive dall’immagine del volto: le cosiddette tecnologie di “riconoscimento dell’affetto”. Tali tecnologie – afferma il Comitato – dovrebbero essere vietate e non dovrebbero essere impiegate, ad esempio, nelle procedure di assunzione di personale, nell’accesso ai servizi assicurativi e a all’istruzione. Allo stesso modo, non dovrebbe essere consentito l’uso del riconoscimento facciale al solo scopo di determinare il colore della pelle di una persona, le convinzioni religiose o di altro tipo, il sesso, l’origine etnica, l’età, le condizioni di salute o le condizioni sociali.

L’uso di sistemi di riconoscimento facciale da parte delle forze dell’ordine dovrebbe essere consentito solo quando è strettamente necessario per prevenire un rischio imminente e grave alla sicurezza pubblica.

Le Linee guida raccomandano agli sviluppatori di tecnologie di riconoscimento facciale di prestare specifica attenzione all’attendibilità degli algoritmi e all’accuratezza dei dati trattati, al fine di evitare disparità e possibili ricadute discriminatorie.

Le aziende e le pubbliche amministrazioni che intendano avvalersi di tecniche di riconoscimento facciale, da parte loro, hanno l’obbligo di garantire il rispetto dei principi di protezione dati, compresa la necessità di effettuare una valutazione dei rischi che il ricorso a tali tecniche può avere sui diritti delle persone, nonché dei profili etici che ne derivano, anche attraverso l’ausilio di comitati di esperti indipendenti.

Le persone devono, inoltre, poter esercitare i propri diritti, compreso quello di rettifica (ad esempio in presenza di false corrispondenze) o quello di non essere sottoposto a decisioni puramente automatizzate senza che la propria opinione sia adeguatamente considerata.

Infine, un ruolo importante a tutela dei diritti delle persone possono svolgerlo le Autorità di protezione dei dati che, in base all’art. 15 (3) della Convenzione 108+, devono essere consultate riguardo a proposte legislative e amministrative che comportino il trattamento dei dati personali mediante tecnologie di riconoscimento facciale. Le Autorità devono essere consultate prima di possibili sperimentazioni o utilizzi.

23 Febbraio 2021

Lavoro: Garante, no all’uso delle impronte digitali dei dipendenti se manca base normativa

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 
Sanzione di 30.000 euro ad una Asp
 
 

Il Garante ha sanzionato per 30.000 euro l’Azienda sanitaria provinciale (Asp) di Enna per l’utilizzo di un sistema di rilevazione delle presenze basato sul trattamento di dati biometrici dei dipendenti. A seguito del rafforzamento delle garanzie previste dal Regolamento e dal Codice privacy, per installare questo tipo di sistemi è necessaria infatti una base normativa che sia proporzionata all’obiettivo perseguito e che fissi misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati. Nel caso della Asp di Enna la base normativa invocata era carente, non essendo stato adottato il regolamento attuativo della legge 56/2019 (poi abrogata) che doveva stabilire garanzie per circoscrivere gli ambiti di applicazione e regolare le principali modalità del trattamento.

L’istruttoria dell’Autorità, avviata a seguito di alcuni articoli di stampa, ha consentito di accertare che il sistema di rilevazione presenze dell’Asp di Enna acquisiva le impronte digitali di oltre 2.000 dipendenti memorizzandole in forma crittografata sul badge di ciascun lavoratore. L’Azienda, poi, verificava l’identità del dipendente mediante il confronto tra il modello biometrico di riferimento, memorizzato all’interno del badge, e l’impronta digitale presentata all’atto del rilevamento della presenza e trasmetteva il numero di matricola del dipendente, la data e l’ora della timbratura, al sistema di gestione delle presenze.

L’Autorità ha ritenuto, contrariamente a quanto sostenuto dall’Azienda sanitaria, che in questo modo si effettuava un trattamento di dati biometrici dei dipendenti (sia all’atto dell’emissione del badge, sia all’atto della verifica dell’impronta in occasione di ogni “timbratura” di ciascun dipendente,) in assenza di una idonea base giuridica. Né il consenso dei dipendenti, invocato dall’Asp quale fondamento del trattamento, può essere considerato valido, nel contesto lavorativo, a maggior ragione pubblico, per effetto dello squilibrio del rapporto tra dipendente e datore di lavoro.

Inoltre la struttura sanitaria, pur avendo informato il personale e i sindacati della scelta organizzativa compiuta, non aveva fornito tutte le informazioni sul trattamento, come richiesto dal Regolamento europeo in materia di privacy.

Considerati tutti gli aspetti della vicenda, il Garante ha dichiarato illecito il trattamento dei dati biometrici e ha applicato all’Asp 30.000 euro di sanzione. Ha inoltre disposto la cancellazione dei modelli biometrici memorizzati all’interno dei badge e chiesto all’Asp di far conoscere le iniziative che intende intraprendere per far cessare il trattamento dei dati biometrici dei dipendenti.

22 Febbraio 2021