Violazioni di dati personali (data breach) – Regolamento (UE) 2016/679

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 

COSA È UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)?

Una violazione di sicurezza che comporta – accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati personali. 

Alcuni possibili esempi: 

– l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati;

– il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali;

– la deliberata alterazione di dati personali;

– l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, ecc.; 

– la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre calamità;

– la divulgazione non autorizzata dei dati personali.

COSA FARE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI?

Il titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, professionista, ecc.) senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il responsabile del trattamento che viene a conoscenza di una eventuale violazione è tenuto a informare tempestivamente il titolare in modo che possa attivarsi. 

Le notifiche al Garante effettuate oltre il termine delle 72 ore devono essere accompagnate dai motivi del ritardo. 

Inoltre, se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti delle persone, il titolare deve comunicarla a tutti gli interessati, utilizzando i canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurne l’impatto. 

Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica al Garante, documenta tutte le violazioni dei dati personali, ad esempio predisponendo un apposito registro. Tale documentazione consente all’Autorità di effettuare eventuali verifiche sul rispetto della normativa.

CHE TIPO DI VIOLAZIONI  DI DATI PERSONALI VANNO NOTIFICATE?

Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono avere effetti avversi significativi sugli individui, causando danni fisici, materiali  o immateriali. 

Ciò può includere, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d’identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione  e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale.

CHE INFORMAZIONI DEVE CONTENERE LA NOTIFICA AL GARANTE?**

La notifica deve contenere le informazioni previste all’art. 33, par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e indicate nell’allegato al Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali (doc. web n. 9126951).

Qualora si utilizzi per la notifica il modello allegato al provvedimento, è necessario scaricarlo sul proprio dispositivo e successivamente procedere alla sua compilazione.

COME INVIARE LA NOTIFICA AL GARANTE?

La notifica deve essere inviata al Garante tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it *** oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@gpdp.it e deve essere sottoscritta digitalmente (con firma elettronica qualificata/firma digitale) ovvero con firma autografa. In quest’ultimo caso la notifica deve essere presentata unitamente alla copia del documento d’identità del firmatario.

L’oggetto del messaggio deve contenere obbligatoriamente la dicitura “NOTIFICA VIOLAZIONE DATI PERSONALI” e opzionalmente la denominazione del titolare del trattamento.

LE AZIONI DEL GARANTE

Il Garante può prescrivere misure correttive (v. art. 58, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679) nel caso sia rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, anche per quanto riguarda l’adeguatezza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione. Sono previste sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o, nel caso di imprese, fino al 2% del fatturato totale annuo mondiale

* Consultare sempre le procedure aggiornate che il Garante Privacy pubblica sul suo sito.

27 Ottobre 2020

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

Il regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) (regolamento UE 2016/679) è un Logo-Unione-Europea-2regolamento con il quale la Commissione Europea ha voluto omogeneizzare e rafforzare la protezione dei dati personali all’interno dell’Unione Europea. Il regolamento, trascorso il periodo di transizione andrà a sostituire la direttiva sulla protezione dei dati (direttiva UE 95/46 del 1995).

Il periodo di transizione durerà due anni, ed entrerà pienamente in vigore il 25 maggio 2018.
A differenza di una direttiva, questo provvedimento è un regolamento che viene applicato senza richiedere che i governi nazionali lo recepiscano con delle leggi nazionali.

Secondo il nuovo regolamento sono da considerarsi dati personali qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, sia che si riferisca alla sua vita privata che la sua vita professionale o pubblica.

Può essere qualsiasi tipo di informazione: un nome, una foto, un indirizzo e-mail, coordinate bancarie, messaggi su siti web o social network, informazioni mediche, o l’indirizzo IP di un computer.

Il regolamento si applica oltre alle aziende ed alle organizzazioni con sede all’interno di un paese dell’Unione Europea, anche a quelle società extra comunitarie che trattano i dati di cittadini europei.

Dal 2018 tutte le aziende che trattano i dati di cittadini europei dovranno attenersi scrupolosamente al GDPR.

In caso di incidente informatico e violazione dei dati, sono previste multe, per le aziende, fino al 4% dei loro ricavi annui o 20 milioni di Euro (si applica il valore maggiore), oltre all’obbligo di informare l’autorità di vigilanza del proprio paese.

Le attività da svolgere per essere compliance sono numerose ed il tempo a disposizione (2 anni circa) non è molto.

argonavislabArgonavis è a vostra disposizione per fornirvi ulteriori informazioni ed illustrarvi come proteggere i vostri sistemi impiegando le più diffuse best practies ed utilizzando le tecnologie più efficaci.

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6 Luglio 2016