Attacco hacker ai sistemi informatici della Regione Lazio: sanzioni del Garante privacy

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 10/04/2024

Con tre sanzioni di 271mila, 120mila e 10mila euro, irrogate rispettivamente a LAZIOcrea (società che gestisce i sistemi informativi regionali), alla Regione Lazio e alla ASL Roma 3, il Garante Privacy ha definito i procedimenti aperti dopo l’attacco informatico al sistema sanitario regionale avvenuto nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto del 2021. Il data breach – causato da un ransomware introdotto nel sistema attraverso un portatile in uso a un dipendente della Regione – ha bloccato l’accesso a molti servizi sanitari impedendo, tra l’altro, la gestione delle prenotazioni, i pagamenti, il ritiro dei referti, la registrazione delle vaccinazioni. Asl, aziende ospedaliere, case di cura non hanno potuto utilizzare alcuni sistemi informativi regionali, attraverso i quali sono trattati i dati sulla salute di milioni di assistiti, per un arco temporale che è andato da poche ore (48) ad alcuni mesi. [VEDI PROVVEDIMENTI doc. web n. 10002324, 10002533, 10002287]

Dagli accertamenti e dalle ispezioni effettuate dall’Autorità è emerso che LAZIOcrea e Regione Lazio, pur con differenti ruoli e livelli di responsabilità, sono incorse in numerose e gravi violazioni della normativa privacy, dovute in prevalenza all’adozione di sistemi non aggiornati e alla mancata adozione di misure di sicurezza adeguate a rilevare tempestivamente le violazioni di dati personali e a garantire la sicurezza delle reti informatiche.

L’inadeguata sicurezza dei sistemi ha determinato, nel corso dell’attacco informatico, l’impossibilità per le strutture sanitarie regionali di accedere al sistema ed erogare alcuni servizi sanitari ai loro assistiti. In particolare, l’indisponibilità dei dati è stata determinata dall’attacco informatico, che ha reso inaccessibili circa 180 server virtuali, nonché dalla scelta di LAZIOcrea di spegnere tutti i sistemi, non essendo in grado di determinare quali fossero quelli compromessi, né di evitare un’ulteriore propagazione del malware. Inoltre, LAZIOcrea non ha posto in essere le azioni necessarie per una gestione corretta del data breach e delle sue conseguenze, in particolare nei confronti dei soggetti per i quali svolge compiti da responsabile del trattamento (a partire dalle numerose strutture sanitarie coinvolte).

La Regione Lazio, dal canto suo, in qualità di titolare del trattamento, avrebbe dovuto esercitare in maniera più efficace la vigilanza su LAZIOcrea, quale suo responsabile del trattamento, assicurando un livello di sicurezza adeguato ai rischi nonché la protezione dei dati fin dalla progettazione.

Nel definire l’ammontare delle sanzioni il Garante ha tenuto conto della natura e della gravità delle violazioni, nonché del grado di responsabilità, in particolare, di soggetti come LAZIOcrea e la Regione Lazio.

Alla Asl Roma 3 che, diversamente da altre strutture sanitarie, non ha notificato il data breach determinato dall’indisponibilità dei dati sulla salute degli assistiti trattati nell’ambito di alcuni sistemi, il Garante ha applicato la sanzione di 10mila euro.

11 Aprile 2024

Linee guida in materia di conservazione delle password

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 01/03/2024

Le password giocano un ruolo determinante nel proteggere la vita delle persone nel mondo digitale. Ed è proprio con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza, sia dei fornitori di servizi digitali sia degli sviluppatori di software, che nel dicembre 2023 l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e il Garante per la protezione dei dati personali hanno messo a punto specifiche linee guida in materia di conservazione delle password, fornendo importanti indicazioni sulle misure tecniche da adottare.

Molte violazioni dei dati personali sono infatti strettamente collegate alle modalità di protezione delle password. Troppo spesso furti di identità sono causati dall’utilizzo di credenziali di autenticazione informatica archiviate in database non adeguatamente protetti con funzioni crittografiche.

Tali attacchi informatici sfruttano la cattiva abitudine degli utenti di utilizzare la stessa password per l’accesso a diversi servizi online, con la conseguenza che la compromissione delle credenziali di autenticazione di un singolo servizio potrebbe causare l’accesso non autorizzato a una pluralità di sistemi. Studi di settore dimostrano che il furto di username e password consente ai cybercriminali di commettere numerose frodi a danno delle vittime. I dati rubati vengono utilizzati per entrare illecitamente nei siti di intrattenimento (35,6%), nei social media (21,9%) e nei portali di e-commerce (21,2%). In altri casi, permettono di accedere a forum e siti web di servizi a pagamento (18,8%) e finanziari (1,3%).

Le Linee Guida sono rivolte a tutte le imprese e le amministrazioni che, in qualità di titolari o responsabili del trattamento, conservano sui propri sistemi le password dei propri utenti, le quali si riferiscono a un numero elevato di interessati (es. gestori dell’identità digitale SPID o CieID, gestori PEC, gestori di servizi di posta elettronica, banche, assicurazioni, operatori telefonici, strutture sanitarie, etc.), a soggetti che accedono a banche dati di particolare rilevanza o dimensioni (es. dipendenti di pubbliche amministrazioni), oppure a tipologie di utenti che abitualmente trattano dati sensibili o giudiziari (es. professionisti sanitari, avvocati, magistrati).

L’obiettivo delle Linee Guida è quello di fornire raccomandazioni sulle funzioni crittografiche ritenute attualmente più sicure per la conservazione delle password, in modo da evitare che le credenziali di autenticazione (username e password) possano venire violate e finire nelle mani di cybercriminali, per essere poi messe online o utilizzate per furti di identità, richieste di riscatto o altri tipi di attacchi.

4 Marzo 2024

Lavoro: dal Garante Privacy nuove tutele per la email dei dipendenti. Varato un Documento di indirizzo sulla conservazione dei metadati

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 06/02/2024

I datori di lavoro pubblici e privati che per la gestione della posta elettronica utilizzano programmi forniti anche in modalità cloud da oggi hanno a disposizione nuove indicazioni utili a prevenire trattamenti di dati in contrasto con la disciplina sulla protezione dei dati e le norme che tutelano la libertà e la dignità dei lavoratori.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti adottato un documento di indirizzo denominato “Programmi e servizi informatici di gestione della posta elettronica nel contesto lavorativo e trattamento dei metadati” rivolto ai datori di lavoro pubblici e privati.

Il documento nasce a seguito di accertamenti effettuati dall’Autorità dai quali è emerso che alcuni programmi e servizi informatici per la gestione della posta elettronica, commercializzati da fornitori anche in modalità cloud, sono configurati in modo da raccogliere e conservare – per impostazione predefinita, in modo preventivo e generalizzato – i metadati relativi all’utilizzo degli account di posta elettronica dei dipendenti (ad esempio, giorno, ora, mittente, destinatario, oggetto e dimensione dell’email). In alcuni casi è emerso anche che i sistemi non consentono ai datori di lavoro di disabilitare la raccolta sistematica dei dati e ridurre il periodo di conservazione.

Con il documento odierno il Garante chiede quindi ai datori di lavoro di verificare che i programmi e i servizi informatici di gestione della posta elettronica in uso ai dipendenti (specialmente in caso di prodotti di mercato forniti in cloud o as-a-service) consentano di modificare le impostazioni di base, impedendo la raccolta dei metadati o limitando il loro periodo di conservazione ad un massimo di 7 giorni, estensibili, in presenza di comprovate esigenze, di ulteriori 48 ore. Periodo considerato congruo, sotto il profilo prettamente tecnico, per assicurare il regolare funzionamento della posta elettronica in uso al lavoratore.

I datori di lavoro che per esigenze organizzative e produttive o di tutela del patrimonio anche informativo del titolare (in particolare, ad esempio, per specifiche esigenze di sicurezza dei sistemi) avessero necessità di trattare i metadati per un periodo di tempo più esteso, dovranno espletare le procedure di garanzia previste dallo Statuto dei lavoratori (accordo sindacale o autorizzazione dell’ispettorato del lavoro). L’estensione del periodo di conservazione oltre l’arco temporale fissato dal Garante può infatti comportare un indiretto controllo a distanza dell’attività del lavoratore.

6 Febbraio 2024

Videosorveglianza: rifiuti, il Garante sanziona un Comune e due società. Utenti non informati adeguatamente sui sistemi installati

 
Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 11/09/2023
 
 

Una multa di 45mila euro è stata comminata dal Garante Privacy ad un Comune siciliano per aver installato alcune telecamere per il controllo della raccolta differenziata dei rifiuti in violazione della disciplina che tutela i dati personali.

Per contrastare il fenomeno diffuso dell’abbandono dei rifiuti, il Comune aveva incaricato due ditte, sanzionate anch’esse dal Garante, dell’acquisto, installazione e manutenzione di telecamere fisse, e della raccolta e analisi dei filmati relativi alle violazioni. 

L’intervento dell’Autorità segue le segnalazioni di un cittadino che lamentava la ricezione di alcune multe per aver conferito i rifiuti indifferenziati in modo errato. Gli accertamenti della violazione sarebbero avvenuti più di un mese dopo la registrazione dei filmati, effettuata senza che i cittadini fossero stati adeguatamente informati della presenza delle telecamere e del trattamento dei dati. Il Comune infatti aveva apposto un cartello direttamente sul cassonetto, non facilmente visibile e per di più privo delle informazioni necessarie.

Il Municipio inoltre non aveva individuato i tempi di conservazione dei dati e non aveva nominato, prima dell’inizio del trattamento, le due aziende sopracitate quali responsabili del trattamento dati, come previsto dalla normativa privacy. Anche le società dunque operavano in modo illecito, ragion per cui entrambe sono state sanzionate anch’esse dal Garante, l’una per 10.000 euro, per non essere mai stata nominata responsabile del trattamento, e l’altra per 5.000 euro, per essere stata nominata responsabile in ritardo.

Il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è generalmente ammesso se è necessario per adempiere un obbligo legale e la gestione dei rifiuti rientra tra le attività istituzionali affidate agli enti locali. Anche in presenza di una condizione di liceità il titolare del trattamento, ha ribadito il Garante, è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza. In particolare, è necessario adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni previste dal GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile.

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni il Garante ha tenuto conto del fatto che il trattamento ha riguardato potenzialmente i dati dei residenti del Comune (circa 53.000 interessati) e dei soggetti non residenti (il cui numero non è quantificabile).

Di contro, l’Autorità ha considerato il comportamento non doloso del Municipio e delle aziende, nonché l’assenza di precedenti violazioni a loro carico.

12 Settembre 2023

Sito falso, il Garante Privacy ordina a Google la rimozione dell’indirizzo web. Creato da anonimi con il nominativo di un imprenditore e dati reperiti in rete

 
Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 11/09/2023
 
 

Il Garante Privacy ha ordinato a Google la rimozione dai risultati di ricerca di un Url collegato a un sito web falso, il cui indirizzo era formato dal nome e cognome di un imprenditore italiano e al cui interno erano riportate affermazioni lesive della reputazione personale e professionale.

Il sito era stato creato da soggetti anonimi utilizzando i dati personali dell’interessato reperiti in rete, tra cui una foto e un indirizzo email la cui denominazione lasciava presupporre l’appartenenza ad un’organizzazione criminale. Il sito conteneva anche link a documenti pubblici relativi a supposte vicende giudiziarie.

Nel reclamo inviato all’Autorità, l’interessato, un imprenditore con attività anche all’estero, chiedeva la deindicizzazione del sito associato al suo nome e cognome e specificava di non aver mai riportato condanne, né di essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari, vertenze, indagini legate a contesti di criminalità o malavita organizzata come invece riportato nel sito. L’imprenditore faceva inoltre presente di aver già ottenuto da Google, a seguito di una sentenza di un’autorità giudiziaria extraeuropea, la deindicizzazione dell’Url, che rimaneva tuttavia visibile in Europa.

Google, infatti, al quale l’interessato si era rivolto per ottenere una deindicizzazione globale, aveva dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che fosse basato sulla tutela della reputazione, dell’onore e dell’immagine e non sulla tutela dei dati personali, qualificabile quindi, forse, più come reato di diffamazione e non come violazione del diritto all’oblio.

Nel ritenere fondata la richiesta, il Garante Privacy ha accolto invece le ragioni del reclamante, che sosteneva l’uso improprio e a fini denigratori dei suoi dati personali all’interno del sito in questione, e ha precisato che il motore di ricerca non aveva considerato le plurime violazioni della disciplina privacy poste in essere dagli autori del sito, tra cui la mancanza di informativa e dei riferimenti dei titolari, che tutt’ora rendono impossibile esercitare i diritti di opposizione e di rettifica di cui all’art. 12 del Regolamento.

Il Garante ha ricordato infine che, nel valutare le richieste di deindicizzazione, occorre tenere conto, in particolare, oltre che del trascorrere del tempo, anche del criterio relativo all’esattezza del dato laddove si sottolinea l’esigenza di tenere in particolare conto di quelle informazioni che originino “un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata”, come raccomandato dalle Linee Guida EDPB sul diritto all’oblio del 2014.

11 Settembre 2023