Cookie: le nuove Linee Guida del Garante diventano operative

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 

Dal 9 gennaio 2022 sono diventate operative le indicazioni contenute nelle Linee Guida del Garante approvate lo scorso mese di giugno in materia di cookie e altri strumenti di tracciamento.

Le nuove Linee guida suggeriscono alcuni miglioramenti che i titolari possono adottare al fine di rendere agli utenti un’informativa conforme ai requisiti di trasparenza previsti dagli articoli 12 e 13 del Regolamento. Le Linee Guida inoltre propongono significative innovazioni in tema di consenso.

Per una piena e corretta comprensione degli adempimenti, il Garante consiglia la consultazione del testo integrale delle «Linee guida sull’utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento» disponibili alla pagina www.gpdp.it/cookie .

10 Gennaio 2022

Password: dal Garante i suggerimenti per sceglierle e conservarle in modo sicuro

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
Data di pubblicazione: 25/10/2021
 
 
 
 
 

Pochi e semplici suggerimenti per la sicurezza dei dispositivi e dei servizi digitali che utilizziamo ogni giorno. Il Garante lancia una nuova scheda con consigli di base per impostare password sicure e gestirle in modo accorto. 

Il nuovo vademecum spiega ad esempio come scegliere una buona password, come gestire tutte quelle che fanno parte della nostra vita quotidiana (da quelle per accedere ai dispositivi a quelle per i vari servizi di e-mail, acquisto online, ecc.) e come conservarle in modo che non siano facile preda di eventuali malintenzionati.

La prima linea di difesa dei nostri dati personali è sempre la consapevolezza su come gestiamo, conserviamo ed eventualmente diffondiamo le informazioni che ci riguardano. 

La scheda, che ha finalità divulgative, si inserisce nel quadro delle attività di educazione digitale di base che fanno parte della missione specifica dell’Autorità.

26 Ottobre 2021

Droni in spiaggia e in città: Garante privacy apre tre istruttorie

 
Tratto da www.garanteprivacy.it
Data di pubblicazione: 03/09/2021
 

Il Garante per la privacy ha acceso un faro nei confronti di iniziative che prevedono con troppa facilità l’utilizzo dei droni. Il ricorso sempre più frequente e per le finalità più diverse a questi strumenti potrebbe risultare lesivo della riservatezza delle persone riprese.

Nei giorni scorsi l’Autorità è intervenuta per accertare il corretto trattamento dei dati effettuato mediante l’utilizzo di droni con una richiesta di informazioni inviata al Comune di Bari. L’Ente, secondo quanto risulta da un comunicato presente sul sito istituzionale e da notizie di stampa, in aggiunta alla flotta di droni già utilizzata dalla Polizia locale, ne vorrebbe utilizzare altri per monitorare “eventuali assembramenti incompatibili con le limitazioni dovute alla gestione della pandemia da Covid”.

Il Comune entro 20 giorni dovrà fornire al Garante tutte le informazioni richieste (caratteristiche tecniche dei droni, finalità perseguite, tempi di conservazione delle immagini, comunicazioni a soggetti terzi), inviando copia dell’eventuale valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prevista dal Regolamento Ue.

A fine agosto, una analoga richiesta di informazioni è stata inviata a Roma Capitale. Secondo notizie di stampa, infatti, dall’autunno prossimo la Polizia Locale di Roma sarà dotata di 9 piccoli droni per il monitoraggio ed il controllo del territorio cittadino (illeciti ambientali, rifiuti abusivi, roghi tossici, abusi edilizi, esigenze di traffico). Con l’avvio dell’istruttoria il Garante intende verificare l’impatto dell’iniziativa sulla privacy delle persone interessate e il puntuale rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati. Entro 20 giorni Roma Capitale oltre fornire le informazioni richieste dovrà inviare copia della valutazione d’impatto o specificare i motivi per i quali non ha ritenuto di doverla effettuare.  

Oggi, infine, è stata inviata una richiesta di informazioni alla Azienda Usl Roma 3 per verificare il corretto trattamento dei dati personali, anche di tipo sanitario, nell’ambito di una iniziativa in programma il 4 e il 5 settembre sulle spiagge di Ostia. Secondo notizie di stampa l’azienda sanitaria mediante un drone intenderebbe rilevare la temperatura corporea a tutte le persone presenti in spiaggia. Considerata la delicatezza dei trattamenti di dati personali che si intendono effettuare, in assenza di una chiara base giuridica che li possa legittimare, il Garante ha chiesto all’azienda di fornire una serie di chiarimenti. Entro 7 giorni l’azienda dovrà specificare, tra l’altro, chi sia il titolare del trattamento dei dati delle persone sottoposte alla rilevazione della temperatura corporea, i motivi della rilevazione, l’affidabilità degli strumenti utilizzati, le conseguenze previste per chi risultasse avere una temperatura superiore a quella fisiologica, quali informazioni saranno rese agli interessati e come verranno fornite.

6 Settembre 2021

Videosorveglianza: le nuove FAQ del Garante Privacy. Le regole per installare telecamere

 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 

Il datore di lavoro può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro? Occorre avere una autorizzazione del Garante per installare le telecamere? In che modo si fornisce l’informativa agli interessati? Quali sono i tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate? Si possono utilizzare telecamere di sorveglianza casalinghe c.d. smart cam?

Sono queste alcune delle domande cui rispondono le Faq messe a punto dal Garante per la protezione dei dati personali sulle questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati. I chiarimenti si sono resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento 2016/679, alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante in materia, che risale al 2010 e contiene prescrizioni in parte superate. Le Faq tengono conto anche delle Linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell’esempio proposto dall’EDPB.

Le Faq, disponibili da oggi sul sito dell’Autorità www.garanteprivacy.it, contengono indicazioni di carattere generale ispirate alle risposte fornite a reclami, segnalazioni, quesiti ricevuti dall’Ufficio in questo periodo.

Il Garante ha chiarito, ad esempio, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione  dell’impianto, e che i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. In base al principio di responsabilizzazione, poi, spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio…) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità dello stesso, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, inoltre, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.

In merito all’informativa agli interessati, l’Autorità ha chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (esempio un semplice cartello) contenente le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell’area sorvegliata, in modo che gli interessati possano capire quale zona sia coperta da una telecamera.

Di particolare importanza, infine, le indicazioni sui tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate: salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Al riguardo il Garante ha sottolineato che i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni e che quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

9 Dicembre 2020

Violazioni di dati personali (data breach) – Regolamento (UE) 2016/679

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 

COSA È UNA VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)?

Una violazione di sicurezza che comporta – accidentalmente o in modo illecito – la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. 

Una violazione dei dati personali può compromettere la riservatezza, l’integrità o la disponibilità di dati personali. 

Alcuni possibili esempi: 

– l’accesso o l’acquisizione dei dati da parte di terzi non autorizzati;

– il furto o la perdita di dispositivi informatici contenenti dati personali;

– la deliberata alterazione di dati personali;

– l’impossibilità di accedere ai dati per cause accidentali o per attacchi esterni, virus, malware, ecc.; 

– la perdita o la distruzione di dati personali a causa di incidenti, eventi avversi, incendi o altre calamità;

– la divulgazione non autorizzata dei dati personali.

COSA FARE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI?

Il titolare del trattamento (soggetto pubblico, impresa, associazione, partito, professionista, ecc.) senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, deve notificare la violazione al Garante per la protezione dei dati personali a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Il responsabile del trattamento che viene a conoscenza di una eventuale violazione è tenuto a informare tempestivamente il titolare in modo che possa attivarsi. 

Le notifiche al Garante effettuate oltre il termine delle 72 ore devono essere accompagnate dai motivi del ritardo. 

Inoltre, se la violazione comporta un rischio elevato per i diritti delle persone, il titolare deve comunicarla a tutti gli interessati, utilizzando i canali più idonei, a meno che abbia già preso misure tali da ridurne l’impatto. 

Il titolare del trattamento, a prescindere dalla notifica al Garante, documenta tutte le violazioni dei dati personali, ad esempio predisponendo un apposito registro. Tale documentazione consente all’Autorità di effettuare eventuali verifiche sul rispetto della normativa.

CHE TIPO DI VIOLAZIONI  DI DATI PERSONALI VANNO NOTIFICATE?

Vanno notificate unicamente le violazioni di dati personali che possono avere effetti avversi significativi sugli individui, causando danni fisici, materiali  o immateriali. 

Ciò può includere, ad esempio, la perdita del controllo sui propri dati personali, la limitazione di alcuni diritti, la discriminazione, il furto d’identità o il rischio di frode, la perdita di riservatezza dei dati personali protetti dal segreto professionale, una perdita finanziaria, un danno alla reputazione  e qualsiasi altro significativo svantaggio economico o sociale.

CHE INFORMAZIONI DEVE CONTENERE LA NOTIFICA AL GARANTE?**

La notifica deve contenere le informazioni previste all’art. 33, par. 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e indicate nell’allegato al Provvedimento del Garante del 30 luglio 2019 sulla notifica delle violazioni dei dati personali (doc. web n. 9126951).

Qualora si utilizzi per la notifica il modello allegato al provvedimento, è necessario scaricarlo sul proprio dispositivo e successivamente procedere alla sua compilazione.

COME INVIARE LA NOTIFICA AL GARANTE?

La notifica deve essere inviata al Garante tramite posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.gpdp.it *** oppure tramite posta elettronica ordinaria all’indirizzo protocollo@gpdp.it e deve essere sottoscritta digitalmente (con firma elettronica qualificata/firma digitale) ovvero con firma autografa. In quest’ultimo caso la notifica deve essere presentata unitamente alla copia del documento d’identità del firmatario.

L’oggetto del messaggio deve contenere obbligatoriamente la dicitura “NOTIFICA VIOLAZIONE DATI PERSONALI” e opzionalmente la denominazione del titolare del trattamento.

LE AZIONI DEL GARANTE

Il Garante può prescrivere misure correttive (v. art. 58, paragrafo 2, del Regolamento UE 2016/679) nel caso sia rilevata una violazione delle disposizioni del Regolamento stesso, anche per quanto riguarda l’adeguatezza delle misure di sicurezza tecniche e organizzative applicate ai dati oggetto di violazione. Sono previste sanzioni pecuniarie che possono arrivare fino a 10 milioni di Euro o, nel caso di imprese, fino al 2% del fatturato totale annuo mondiale

* Consultare sempre le procedure aggiornate che il Garante Privacy pubblica sul suo sito.

27 Ottobre 2020