Pa: attenzione a quando si pubblicano dati on line

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 26/07/2022
 
 
 
 
 

Quando pubblicano atti e documenti on line, le Pubbliche amministrazioni devono porre la massima attenzione a non diffondere dati che non siano pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite. Lo ha ribadito il Garante privacy nel comminare una sanzione di 10 mila euro a un Comune.

L’Autorità è intervenuta su richiesta di un reclamante che lamentava la diffusione di dati personali contenuti all’interno di un curriculum vitae pubblicato sul sito web istituzionale di un Comune, con cui da tempo aveva cessato l’attività lavorativa. Con il reclamo l’interessato aveva anche fatto presente la peculiare condizione personale, in ragione della quale la diffusione dei dati avrebbe potuto comportare dei rischi per sé e per la famiglia.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato che il curriculum era rimasto disponibile online oltre l’arco temporale previsto dalla disciplina di settore e che la circostanza aveva comportato la diffusione dei dati in assenza di base giuridica. Il Comune non aveva neanche operato un’attenta selezione dei dati in esso contenuti (indirizzo di residenza, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica personali).

Quanto alla tesi difensiva avanzata dal Comune, secondo la quale la pubblicazione del curriculum del reclamante sarebbe dipesa dalla condotta negligente del fornitore cui era stata affidata all’epoca la gestione della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito, il Garante ha ricordato che spetta al titolare del trattamento, quindi nel caso in esame al Comune, impartire adeguate indicazioni ai fini della corretta gestione del ciclo di vita dei dati a chi li tratta per suo conto. Indicazioni che l’Ente aveva mancato di dare alla società affidataria del servizio informatico.

La diffusione dei dati personali del reclamante era pertanto avvenuta in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione dei dati”. Tra le altre violazioni riscontrate dall’Autorità, anche la mancata risposta da parte del Comune alla richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato.

Nel determinare l’ammontare della sanzione il Garante privacy ha tenuto favorevolmente in considerazione che la violazione non ha riguardato categorie particolari di dati personali e ha coinvolto un solo interessato. Il titolare ha inoltre fornito assicurazioni in merito alle modalità con cui in futuro provvederà a pubblicare atti e documenti contenenti dati personali sul proprio sito web istituzionale.

27 Luglio 2022

Data breach: Garante privacy sanziona Inail per 50mila euro

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it – GPDP Newsletter del 30/05/2022
 
 
L’ente ha subito tre violazioni di dati sugli infortuni dei lavoratori
 
 

Tutti gli enti pubblici, in particolare quelli con rilevanti competenze istituzionali, devono adottare adeguate misure tecniche e organizzative per evitare violazioni dei dati personali. Lo ha ribadito il Garante per la privacy nel sanzionare l’Inail, che ha registrato tre incidenti informatici che hanno comportato l’accesso non autorizzato ai dati di alcuni lavoratori, in particolare quelli sulla salute e sugli infortuni subiti.

Dall’istruttoria del Garante è emerso che, almeno in tre diverse occasioni, lo “Sportello Virtuale Lavoratori” gestito dall’Ente avrebbe consentito ad alcuni utenti di consultare accidentalmente le pratiche di infortunio e malattia professionale di altri lavoratori. In un caso, peraltro, l’incidente si è verificato a seguito dell’esecuzione di una versione non aggiornata dello “Sportello Virtuale Lavoratori”, a causa di un errore umano.

Nel provvedimento, l’Autorità ha rimarcato che un Ente con così significative competenze istituzionali, che comportano il trattamento di dati particolarmente delicati riferibili a interessati anche vulnerabili, è tenuto ad adottare, in linea con il principio di responsabilizzazione richiesto dal Gdpr, misure tecniche e organizzative che assicurino su base permanente la riservatezza dei dati trattati, nonché l’integrità dei relativi sistemi e servizi.

Il Garante per la privacy, tenuto conto della piena collaborazione offerta dalla pubblica amministrazione nel corso dell’istruttoria e del numero esiguo di persone coinvolte nei data breach individuati, ha comminato all’Ente una sanzione di 50.000 euro.

31 Maggio 2022

Lavoro: informazioni corrette ai dipendenti sui sistemi aziendali in uso

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 

Una società manifatturiera non potrà più utilizzare i dati dei dipendenti trattati illecitamente attraverso un sistema informatico in uso presso l’azienda. La società non aveva informato correttamente i lavoratori delle caratteristiche del sistema che aveva impiegato anche oltre i limiti stabiliti dall’autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro. Per questi motivi dovrà pagare una sanzione di 40mila euro e mettersi in regola con le misure correttive stabilite dal Garante per la privacy.

L’Autorità, intervenuta a seguito del reclamo di un sindacato, ha appurato che, a differenza di quanto sostenuto dalla società, il sistema, che prevedeva l’inserimento di una password individuale sulla postazione di lavoro prima di iniziare la produzione, raccoglieva anche dati disaggregati e per finalità ulteriori rispetto a quelle dichiarate nelle informative.

È risultato, infatti, che anche i dati sulla produzione erano riconducibili a lavoratori identificabili, attraverso l’utilizzo di ulteriori informazioni in possesso del datore di lavoro. E che i dati di un singolo dipendente fossero stati utilizzati per altre finalità, non previste dalle informative e non autorizzate dall’Ispettorato, è stato di fatto confermato, nell’ambito di un procedimento disciplinare, dalla verifica effettuata dal direttore delle risorse umane sui “fermi” della macchina alla quale il lavoratore era addetto.

Dagli accertamenti del Garante è emerso, inoltre, che il sistema informatico coesisteva con la precedente modalità di organizzazione del lavoro, basata sulla compilazione di moduli cartacei nei quali il nominativo dei dipendenti è indicato in chiaro. Moduli che poi venivano conservati e registrati su un apposito software, ma senza alcuna separazione, tanto che i dati in essi contenuti sono stati utilizzati nel procedimento disciplinare. In questo modo la società contravveniva a quanto indicato nelle informative sul funzionamento del sistema e nell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato, che vietavano espressamente l’utilizzo dei dati raccolti a fini disciplinari.

Irregolarità sono state riscontrate anche nei tempi di conservazione dei dati dei lavoratori.

L’Autorità quindi, ritenuto illecito il trattamento effettuato, ha ordinato alla società di modificare le informative rese ai lavoratori, indicando nel dettaglio tutte le caratteristiche del sistema, e le ha ingiunto il pagamento di una sanzione.

20 Maggio 2021

Permessi Ztl: dati accessibili a chiunque. Sanzione del Garante a Roma Capitale

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 
 
 

Il Comune di Roma e la società dei servizi per la mobilità sono stati sanzionati dal Garante per la Privacy per non aver adeguatamente protetto i dati dei cittadini ai quali era stato assegnato il permesso di accesso alle zone a traffico limitato. Le sanzioni, per complessivi 410mila euro, sono arrivate all’esito dell’istruttoria avviata in seguito a una segnalazione e ad alcuni articoli della stampa sui problemi relativi al controllo dei pass ZTL.

Dai riscontri raccolti dall’Autorità, è emerso che i permessi di accesso esposti sulle vetture presentavano un codice a barre bidimensionale (QR code) che consentiva agli addetti di verificare in tempo reale la validità del contrassegno e a chi era stato assegnato. Tale codice, però, poteva essere letto con una semplice applicazione (app) installata nella maggior parte degli smartphone in commercio. Chiunque, quindi, poteva accedere al nominativo del titolare del permesso (ad esempio il nome dell’azienda, dell’istituzione, della scuola specifica, o della persona fisica), al nominativo del suo utilizzatore e alla categoria del richiedente, nonché alla targa del veicolo.

Durante le verifiche del Garante è stata riscontrata un’ulteriore criticità nella gestione dei dati: chiunque, dopo essersi collegato, tramite il QR code, alla pagina web con i dati del permesso esaminato, poteva accedere anche alle informazioni relative agli assegnatari di altri pass semplicemente modificando il numero identificativo del contrassegno (PID).

Differenti le responsabilità del Comune e della società per l’illecita diffusione dei dati personali dei possessori dei pass.

La società di servizi per la mobilità – designata responsabile del trattamento dei dati da Roma Capitale – non aveva valutato correttamente i rischi e aveva progettato e realizzato un sistema informativo inadeguato, che non limitava l’accesso ai dati alle sole persone autorizzate. Anche il Comune – titolare del trattamento dei dati relativi ai pass –non aveva adottato misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi del trattamento. Roma Capitale, tra l’altro, non aveva fornito alla società di servizi per la mobilità istruzioni specifiche per trattare correttamente i dati personali degli utenti del servizio (titolari dei permessi ZTL e utilizzatori), impedendo l’accesso da parte di terzi non autorizzati. Il Comune non aveva neppure proceduto a designare responsabile del trattamento un’ulteriore società che forniva il servizio di “hosting” dei sistemi informatici utilizzati per la gestione dei permessi.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha dunque adottato due distinti provvedimenti correttivi e sanzionatori. A Roma Capitale ha applicato una sanzione di 350.000 euro, calcolata tenendo conto dell’elevato numero di persone interessate, dell’esteso lasso temporale della violazione, nonché delle precedenti violazioni in materia di privacy già commesse dall’ente locale. Alla società per la mobilità, in considerazione delle prime misure tecniche e organizzative già adottate per limitare il problema, è stata invece irrogata una sanzione di 60.000 euro. Ad entrambi sono state inoltre imposte misure correttive per limitare la consultazione dei dati personali relativi ai permessi ZTL.

31 Marzo 2021

Sanzione del Garante privacy alla Regione Lazio

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 

Non aveva designato responsabile del trattamento la cooperativa che gestiva il call center del CUP

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato la Regione Lazio per 75.000 euro per non aver nominato responsabile del trattamento dati la Società Cooperativa Capodarco, a cui l’Ente aveva affidato la gestione delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie, attraverso il call center regionale (ReCUP).

La società ha dunque trattato i dati dei pazienti in modo illecito per un decennio, dal 1999 al 7 gennaio 2019, data in cui la Regione Lazio, in qualità di titolare, ha designato formalmente la Cooperativa responsabile del trattamento, ben oltre l’inizio di piena applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali.

Con il provvedimento il Garante ha ribadito che le società che prestano servizi per conto del titolare e che di conseguenza trattano i dati personali degli utenti, devono essere designate responsabili del trattamento. Il rapporto tra titolare e responsabile deve essere regolato da un contratto o da altro atto giuridico, stipulato per iscritto che, oltre a vincolare reciprocamente le due figure, prevede nel dettaglio le regole e i limiti con cui devono essere trattati i dati personali. Il responsabile è, pertanto, legittimato a trattare i dati degli interessati “soltanto su istruzione documentata del titolare”.

Inoltre, come recentemente evidenziato dall’Edpb, il Comitato che riunisce le Autorità di protezione dati dell’Ue, l’assenza di una chiara definizione del rapporto tra titolare e responsabile può sollevare il problema della mancanza di base giuridica su cui ogni trattamento deve fondarsi: ad esempio, per quanto riguarda la comunicazione dei dati tra titolare e responsabile.

Rilevato l’illecito, l’Autorità ha multato la Regione per 75.000 euro ed ha applicato la sanzione accessoria della pubblicazione del provvedimento sul sito dell’Autorità.

Il Garante ha ritenuto invece sufficiente ammonire il titolare della Cooperativa perché la Società Capodarco aveva più volte rappresentato alla Regione la necessità di essere nominata responsabile del trattamento e messo in atto misure conformi alla disciplina privacy, istituendo, ad esempio, il registro dei trattamenti.

12 Marzo 2021