Attacchi alle reti Wi-Fi con l’utilizzo dell’intercettazione PMKID

Tratto da: Blog Kaspersky

Autore: Alanna Titterington

L’attacco più semplice ed efficace a WPA/WPA2-PSK: l’intercettazione PMKID

L’intercettazione PMKID è il metodo più efficace, facile da eseguire e completamente non rilevabile per attaccare le reti wireless protette dagli standard WPA/WPA2. In sostanza, questo attacco comporta l’intercettazione delle password Wi-Fi crittografate che i router wireless trasmettono costantemente, anche quando non è connesso alcun dispositivo. Dopo aver ottenuto la password crittografata, l’autore dell’attacco può utilizzare il metodo di forza bruta per decrittografarla e quindi connettersi alla rete Wi-Fi.

Questo attacco può essere effettuato anche su larga scala utilizzando una tecnica chiamata wardriving. In questo caso, l’autore dell’attacco si sposta per una città eseguendo la scansione di tutte le reti wireless disponibili e intercettando le password crittografate trasmesse dai router. Non sono necessarie molte attrezzature per farlo: bastano un laptop, un adattatore Wi-Fi a lungo raggio e un’antenna potente.

Le password crittografate intercettate possono essere violate anche in mobilità. Tuttavia, l’autore dell’attacco potrebbe preferire aspettare di essere a casa e immettere tutte le password raccolte in uno strumento per decifrarle su un computer ad alte prestazioni (o noleggiare potenza di calcolo sul cloud). L’efficacia di questo attacco è stata recentemente dimostrata ad Hanoi: un hacker vietnamita ha effettuato la scansione di circa 10.000 reti wireless ed è riuscito a decifrare le password di metà di esse.

Com’è possibile hackerare il Wi-Fi utilizzando l’intercettazione PMKID?

Perché i router wireless trasmettono continuamente la password Wi-Fi, anche se in formato crittografato? Questa è una funzione di base dello standard 802.11r, che è implementato nella maggior parte dei router e in genere è abilitato per impostazione predefinita. Questo standard consente il roaming veloce nelle reti Wi-Fi utilizzando più punti di accesso. Per accelerare la riconnessione del dispositivo client ai nuovi punti di accesso, i dispositivi trasmettono costantemente il proprio identificatore: lo stesso PMKID.

Questo identificatore è un derivato della chiave PMK (Pairwise Master Key). Più precisamente, contiene il risultato di un calcolo della funzione hash SHA-1, i cui dati di origine includono la chiave PMK e alcuni dati aggiuntivi. La chiave PMK stessa, a sua volta, è il risultato di un calcolo della funzione hash SHA-1 della password Wi-Fi.

In altre parole, il PMKID contiene la password della rete wireless, sottoposta ad hashing due volte. In teoria, il processo di hashing è irreversibile, il che significa che è impossibile recuperare i dati originali dal valore hash risultante. I creatori dello standard 802.11r si sono presumibilmente basati su questo presupposto per ideare il meccanismo di roaming veloce tramite PMKID.

Tuttavia, i dati con hashing possono essere sottoposti ad attacchi di forza bruta. L’operazione è resa particolarmente semplice dal fatto che le persone utilizzano di rado password particolarmente complesse per le reti wireless, basandosi spesso su combinazioni di caratteri abbastanza prevedibili. I creatori dello standard 802.11r ovviamente non ne hanno tenuto conto.

Questo problema è stato scoperto alcuni anni fa dal team che sta dietro a una delle utilità di recupero password più popolari (in altre parole uno strumento per decifrare le password), Hashcat. Da allora, sono stati sviluppati strumenti specializzati specificamente per decifrare i PMKID intercettati.

In pratica, l’autore dell’attacco di solito intercetta il PMKID contenente la password crittografata e quindi utilizza un attacco a dizionario, ovvero applica la forza bruta alle password più comuni, che vengono raccolte in un database.

Come proteggere la rete wireless da un attacco PMKID

Cosa puoi fare per prevenire un attacco di intercettazione PMKID alla tua rete wireless? Fortunatamente, ci sono diverse misure di protezione che non sono troppo difficili da implementare:

  • Crea una password per la tua rete wireless che sia quanto più lunga e complessa possibile. Se l’autore di un attacco PMKID intercetta la password con hash dal Wi-Fi, deve comunque decrittografarla in seguito: più complessa è la password, minori sono le probabilità che riesca nel suo intento. Pertanto, per proteggerti da questo attacco, crea la password più lunga e indecifrabile possibile per la rete wireless.
  • Disabilita la trasmissione PMKID nelle impostazioni del router. Sfortunatamente, non tutti i router lo consentono, ma vale la pena verificare se il tuo dispone di questa impostazione. Puoi trovarla cercando PMKID o 802.11r.
  • Passa a WPA3. Se tutti i tuoi dispositivi supportano questo standard di protezione Wi-Fi più recente, vale la pena valutare se passare a questo protocollo: WPA3 è generalmente molto più sicuro di WPA2 e, soprattutto, non è suscettibile di intercettazione PMKID.
  • Imposta una rete guest. Può essere noioso dover immettere frequentemente una password complessa per la rete principale nei nuovi dispositivi, quindi configura una rete guest con una password più semplice. A proposito, è anche consigliabile trasferire elementi potenzialmente non sicuri come i dispositivi IoT nella rete guest.

Per una protezione aggiuntiva dei dati trasmessi nel caso qualcuno riesca comunque ad hackerare la tua rete Wi-Fi, utilizza una VPN su tutti i dispositivi per proteggere la connessione Internet.

4 Aprile 2024

Videosorveglianza: le nuove FAQ del Garante Privacy. Le regole per installare telecamere

 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 

Il datore di lavoro può installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro? Occorre avere una autorizzazione del Garante per installare le telecamere? In che modo si fornisce l’informativa agli interessati? Quali sono i tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate? Si possono utilizzare telecamere di sorveglianza casalinghe c.d. smart cam?

Sono queste alcune delle domande cui rispondono le Faq messe a punto dal Garante per la protezione dei dati personali sulle questioni concernenti il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati. I chiarimenti si sono resi necessari in ragione delle nuove previsioni introdotte dal Regolamento 2016/679, alla luce delle quali va valutata la validità del provvedimento del Garante in materia, che risale al 2010 e contiene prescrizioni in parte superate. Le Faq tengono conto anche delle Linee guida recentemente adottate sul tema della videosorveglianza dal Comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) e contengono un modello di informativa semplificata redatto proprio sulla base dell’esempio proposto dall’EDPB.

Le Faq, disponibili da oggi sul sito dell’Autorità www.garanteprivacy.it, contengono indicazioni di carattere generale ispirate alle risposte fornite a reclami, segnalazioni, quesiti ricevuti dall’Ufficio in questo periodo.

Il Garante ha chiarito, ad esempio, che l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e alla dislocazione  dell’impianto, e che i dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite. In base al principio di responsabilizzazione, poi, spetta al titolare del trattamento (un’azienda, una pubblica amministrazione, un professionista, un condominio…) valutare la liceità e la proporzionalità del trattamento, tenuto conto del contesto e delle finalità dello stesso, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Il titolare del trattamento deve, inoltre, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati prima di iniziare il trattamento.

In merito all’informativa agli interessati, l’Autorità ha chiarito che può essere utilizzato un modello semplificato (esempio un semplice cartello) contenente le informazioni più importanti e collocato prima di entrare nell’area sorvegliata, in modo che gli interessati possano capire quale zona sia coperta da una telecamera.

Di particolare importanza, infine, le indicazioni sui tempi dell’eventuale conservazione delle immagini registrate: salvo specifiche norme di legge che prevedano durate determinate, i tempi di conservazione devono necessariamente essere individuati dal titolare del trattamento in base al contesto e alle finalità del trattamento, nonché al rischio per i diritti e le libertà delle persone. Al riguardo il Garante ha sottolineato che i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni e che quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto, tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

9 Dicembre 2020

Wi-Fi pubblico gratuito, il Garante chiede all’Agid più tutele per gli utenti

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
NEWSLETTER N. 470 del 1 dicembre 2020
 
 
 

Misure di sicurezza per evitare accessi alle reti interne della Pa, divieto di tracciamenti non necessari degli utenti, conservazione a tempo dei dati, maggiore trasparenza. Sono alcune delle importanti garanzie richieste dal Garante per la protezione dei dati personali nel parere reso all’Agid sullo schema di Linee guida sul Wi-Fi pubblico. L’Agenzia per l’Italia Digitale dovrà integrare lo schema per renderlo conforme alle disposizioni del Regolamento Ue e del Codice privacy.

Le Linee guida offrono indicazioni alle Pa che forniscono ai cittadini la connessione wireless ad Internet presso gli uffici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e turistico, anche mettendo a disposizione dei cittadini la porzione di banda non utilizzata dagli uffici.

L’offerta di tale servizio comporta tuttavia il trattamento, da parte delle amministrazioni, dei dati degli utenti che ne usufruiscono, caratterizzato da diversi profili di rischio. Per questo motivo l’Autorità ha ritenuto che le Linee guida devono essere integrate al fine di richiamare le pubbliche amministrazioni a garantire una corretta applicazione del Regolamento mediante l’adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al rischio e configurando il servizio in modo da assicurare la protezione dei dati trattati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

Lo schema sottoposto al Garante raccomanda, in particolare, alle Pa di identificare gli utenti, per poter rintracciare eventuali comportamenti malevoli. Su questo punto, l’Autorità ha precisato che le amministrazioni non sono autorizzate a conservare dati di traffico telematico e ha chiesto all’Agid di integrare le Linee guida indicando alle amministrazioni modalità rispettose del Regolamento per individuare, a posteriori, i responsabili di condotte illecite (ad es. utilizzando i soli dati relativi alla connessione e disconnessione degli utenti).

L’Autorità ha chiesto inoltre di fornire indicazioni alle amministrazioni sulle tipologie di dati da raccogliere e sui tempi di conservazione, nel rispetto del principio di minimizzazione. Dovrà essere vietato qualunque trattamento di dati relativi ai dispositivi degli utenti a fini di tracciamento dell’ubicazione o degli spostamenti (mediante tecniche di Wi-Fi location tracking), consentendo solo l’uso di quelli indispensabili per l’accesso al servizio o per individuare, a posteriori, eventuali illeciti.

È possibile, inoltre, che il servizio di Wi-Fi free pubblico venga offerto anche ai turisti, attraverso le strutture alberghiere. Al riguardo, il Garante ha richiesto che lo schema venga integrato precisando che il turista deve poter decidere autonomamente se aderire al servizio di Wi-Fi free in interoperabilità o utilizzare la sola connettività alberghiera. L’eventuale interoperabilità non deve automaticamente prevedere la comunicazione alle amministrazioni dei dati dei clienti degli alberghi.

Infine, le Linee guida dovranno ribadire alle Pa la necessità di adottare adeguate misure di sicurezza, anche per la gestione delle violazioni di dati personali (artt. 32, 33 e 34 del Regolamento), nonché suggerire specifiche cautele nel caso in cui il servizio Wi-Fi free sia utilizzato anche dai dipendenti della pubblica amministrazione che lo fornisce.

2 Dicembre 2020