Privacy , schede di sintesi : #3 Trasparenza del trattamento: l’informativa agli interessati

Trasparenza del trattamento: l’informativa agli interessati

Fatte salve alcune eccezioni, chi intende effettuare un trattamento di dati personali deve fornire all’interessato alcune informazioni anche per  metterlo nelle condizioni di esercitare i propri diritti (articoli 15-22 del Regolamento medesimo)

Quando

L’informativa (disciplinata nello specifico dagli artt. 13 e 14 del Regolamento) deve essere fornita all’interessato prima di effettuare il trattamento, quindi prima della raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l’interessato: articolo 13 del Regolamento).

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato (articolo 14 del Regolamento), l’informativa deve essere fornita entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure al momento della comunicazione (non della registrazione) dei dati (a terzi o all’interessato) (diversamente da quanto prevedeva l’articolo 13, comma 4, del Codice).

Cosa

I contenuti dell’informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del Regolamento e, in parte, sono più ampi rispetto al Codice. In particolare, il titolare deve sempre specificare i dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati – Data Protection Officer), ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest’ultimo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti (esempio: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite specifiche clausole contrattuali modello, ecc.). Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato (articolo 14 del Regolamento), l’informativa deve comprendere anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento.

In tutti i casi, il titolare deve specificare la propria identità e quella dell’eventuale rappresentante nel territorio italiano, le finalità del trattamento, i diritti degli interessati (compreso il diritto alla portabilità dei dati), se esiste un responsabile del trattamento e la sua identità, e quali sono i destinatari dei dati.

Il Regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto “necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente”: in particolare, il titolare deve specificare il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo.

Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l’informativa deve specificarlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l’interessato.

Come

L’informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico (soprattutto nel contesto di servizi online:  articolo 12, paragrafo 1, e considerando 58). Sono comunque ammessi “altri mezzi”, quindi può essere fornita anche in forma orale, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra (articolo 12, paragrafo 1).

Il Regolamento ammette l’utilizzo di icone per presentare i contenuti dell’informativa in forma sintetica, ma solo “in combinazione” con l’informativa estesa (articolo 12, paragrafo 7); queste icone in futuro dovranno essere uniformate in tutta l’Ue attraverso l’intervento dalla Commissione europea.

In base al Regolamento, si deve porre particolare attenzione alla formulazione dell’informativa, che deve essere soprattutto comprensibile e trasparente per l’interessato, attraverso l’uso di un linguaggio chiaro e semplice. In particolare, bisogna ricordare che per i minori si devono prevedere informative idonee (anche considerando 58).

Per maggiori dettagli ed esempi di redazione di informative,  il documento del WP29 in materia di “Trasparenza” del trattamento, qui disponibile: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/trasparenza

Fonte
Schede di sintesi redatte dall’Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla legislazione in tema di protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell’Autorità

28 Settembre 2018

Privacy , schede di sintesi : #2 la liceità del trattamento di dati personali

Assicurare la liceità del trattamento di dati personali

Il Regolamento, come già il d.lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali, prevede che ogni trattamento deve trovare fondamento in un’idonea base giuridica. I fondamenti di liceità del trattamento di dati personali sono indicati all’articolo 6 del Regolamento:

  • consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati.

Categorie particolari di dati personali

Per le “categorie particolari di dati personali” (articolo 9 del Regolamento), il loro trattamento è vietato, in prima battuta, a meno che il titolare possa dimostrare di soddisfare almeno una delle condizioni fissate all’articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento, che qui ricordiamo:

  • l’interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche;
  • il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali;
  • il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall’interessato;
  • il trattamento è necessario per uno dei seguenti scopi:
    • per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
    • per tutelare un interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora l’interessato si trovi nell’incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
    • per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
    • per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri;
    • per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali;
    • per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
    • per il perseguimento di fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici.

Per alcune di tali finalità sono previste limitazioni o prescrizioni ulteriori, anche nel diritto nazionale.

Il consenso

Quando il trattamento si fonda sul consenso dell’interessato, il titolare deve sempre essere in grado di dimostrare (articolo 7.1 del Regolamento) che l’interessato ha prestato il proprio consenso), che è valido se:

  • all’interessato è stata resa l’informazione sul trattamento dei dati personali (articoli 13 o 14 del Regolamento);
  • è stato espresso dall’interessato liberamente, in modo inequivocabile e, se il trattamento persegue più finalità, specificamente con riguardo a ciascuna di esse. Il consenso deve essere sempre revocabile.

Occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o dichiarazioni rivolte all’interessato (articolo 7.2), per esempio all’interno della modulistica.

Non è ammesso il consenso tacito o presunto (per esempio, presentando caselle già spuntate su un modulo).

Quando il trattamento riguarda le “categorie particolari di dati personali” (articolo 9 Regolamento) il consenso deve essere “esplicito”; lo stesso vale per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la profilazione – articolo 22).

Il consenso non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma scritta”, anche se questa è modalità idonea a configurare l’inequivocabilità del consenso e il suo essere “esplicito” (per le categorie particolari di dati di cui all’articolo 9 Regolamento).

Per approfondimenti:
Linee-guida sul consenso
Linee-guida in materia di profilazione e decisioni automatizzateazione.

Interesse vitale di un terzo

Si può invocare tale base giuridica per il trattamento di dati personali solo se nessuna delle altre condizioni di liceità può trovare applicazione (considerando 46 : Il trattamento di dati personali dovrebbe essere altresì considerato lecito quando è necessario per proteggere un interesse essenziale per la vita dell’interessato o di un’altra persona fisica. Il trattamento di dati personali fondato sull’interesse vitale di un’altra persona fisica dovrebbe avere luogo in principio unicamente quando il trattamento non può essere manifestamente fondato su un’altra base giuridica. Alcuni tipi di trattamento dei dati personali possono rispondere sia a rilevanti motivi di interesse pubblico sia agli interessi vitali dell’interessato, per esempio se il trattamento è necessario a fini umanitari, tra l’altro per tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e la loro diffusione o in casi di emergenze umanitarie, in particolare in casi di catastrofi di origine naturale e umana.).

Interesse legittimo prevalente di un titolare o di un terzo

Il ricorso a questa base giuridica per il trattamento di dati personali presuppone che il titolare stesso effettui un bilanciamento fra il legittimo interesse suo o del terzo e i diritti e libertà dell’interessato. Dal 25 maggio 2018, dunque, tale bilanciamento non spetta più all’Autorità, in linea di principio.
Si tratta di una delle principali espressioni del principio di “responsabilizzazione” introdotto dal Regolamento 2016/679.

L’interesse legittimo del titolare o del terzo deve risultare prevalente sui diritti e le libertà fondamentali dell’interessato per costituire un valido fondamento di liceità.

Il Regolamento chiarisce espressamente che l’interesse legittimo del titolare non costituisce idonea base giuridica per i trattamenti svolti dalle autorità pubbliche in esecuzione dei rispettivi compiti.

Si ricordi, inoltre, che il legittimo interesse non può essere invocato isolatamente quale base giuridica per il trattamento delle categorie particolari di dati personali (articolo 9, paragrafo 2, del Regolamento).

Fonte
Schede di sintesi redatte dall’Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla legislazione in tema di protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell’Autorità

21 Settembre 2018

Privacy , schede di sintesi : #1 come trattare correttamente i dati

Principi generali del trattamento di dati personali

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679, che qui si ricordano brevemente:

  • liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell’interessato;
  • limitazione della finalità del trattamento, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati;
  • minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità del trattamento;
  • esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto alle finalità del trattamento;
  • limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento;
  • integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento.

Il Regolamento (articolo 5, paragrafo 2) richiede al titolare di rispettare tutti questi principi e di essere “in grado di comprovarlo”.

Questo è il principio detto di “responsabilizzazione” (o accountability)  che viene poi esplicitato ulteriormente dall’articolo 24, paragrafo 1, del Regolamento, dove si afferma che “il titolare mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente Regolamento.” 

Fonte
Schede di sintesi redatte dall’Ufficio del Garante per la Protezione dei Dati Personali a mero scopo divulgativo. Per un quadro completo della materia, si rimanda alla legislazione in tema di protezione dei dati personali e ai provvedimenti dell’Autorità

14 Settembre 2018

GDPR : pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo

Il 4 settembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n.101 del 10 agosto 2018 in materia di privacy, che riprende e armonizza il Regolamento Europeo per il trattamento dei dati personali, o GDPR.

Il decreto legislativo entrerà in vigore il 19 settembre 2018.

Per semplificare la procedura di adeguamento delle leggi italiane al GDPR il Codice della Privacy non sarà abrogato come precedentemente previsto ma modificato e integrato con le novità introdotte, tra le quali il principio di accountability.

Il testo riporta alcune novità in merito agli obblighi e alle sanzioni in caso di violazione dei dati personali, nonché alcune misure di semplificazione per le micro, piccole e medie imprese.

Sotto questo aspetto tuttavia sarà chiamato ad esprimersi il Garante per la privacy, promuovendo modalità semplificate di adempimento degli obblighi del titolare del trattamento dei dati personali.

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha anche pubblicato il Regolamento UE 2016 679 aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 127 del 23 maggio 2018

Regolamento UE 2016/679  aggiornato

5 Settembre 2018

Scoperto AppleJeus , la campagna che attacca anche piattaforme macOS

I ricercatori del Global Research and Analysis Team (GReAT) di Kaspersky Lab hanno scoperto AppleJeus, una nuova operazione malevola del famigerato gruppo hacker Lazarus. Gli aggressori si sono infiltrati in un network di cambio di criptovaluta in Asia utilizzando software di commercio di criptovalute Trojanized. L’obiettivo dell’attacco era rubare criptovaluta dalle loro vittime. Oltre al malware basato su Windows, i ricercatori sono stati in grado di identificare una versione precedentemente sconosciuta che prende di mirapplejeusa le piattaforme macOS.

Questo è il primo caso in cui i ricercatori di Kaspersky Lab hanno osservato il famigerato gruppo Lazarus distribuire malware destinato ad utenti macOS e questo rappresenta un campanello d’allarme per tutti coloro che utilizzano questo sistema operativo per attività correlate alle criptovalute.

Sulla base delle analisi condotte dal GReAT, l’infiltrazione nell’infrastruttura della borsa è iniziata quando un dipendente ignaro della società ha scaricato un’applicazione di terze parti dal sito web legittimo di un’azienda che sviluppa software per il trading di criptovaluta.

Il codice dell’applicazione non è sospetto, ad eccezione di un componente: un aggiornamento. Nel software legittimo tali componenti vengono utilizzati per scaricare nuove versioni dei programmi. Nel caso di AppleJeus, si comporta come un modulo di ricognizione: prima raccoglie le informazioni di base sul computer su cui è stato installato e successivamente invia queste informazioni al server di comando e controllo e applejeusse gli aggressori decidono che il computer merita d’esser attaccato, il codice dannoso ritorna sotto forma di un aggiornamento software. L’aggiornamento dannoso installa un trojan noto come Fallchill, un vecchio tool che il gruppo Lazarus è tornato recentemente ad usare. Questo fatto ha fornito ai ricercatori una base per l’attribuzione. Al momento dell’installazione, il Trojan Fallchill fornisce agli aggressori un accesso quasi illimitato al computer attaccato, consentendo loro di rubare preziose informazioni finanziarie o di distribuire tool aggiuntivi a tale scopo.

La situazione è stata aggravata dal fatto che i criminali hanno sviluppato software sia per la piattaforma Windows che per la piattaforma macOS. Quest’ultima è generalmente molto meno esposta alle minacce informatiche rispetto a Windows. Le funzionalità delle due versioni della piattaforma del malware sono esattamente le stesse.

Un’altra cosa insolita dell’operazione AppleJeus è che mentre sembra un attacco supply-chain, in realtà, poi si mostra non esserlo. Il fornitore del software di trading di criptovaluta utilizzato per inviare il payload dannoso ai computer delle vittime dispone di un certificato digitale valido per la firma del suo software e record di registrazione che sembrano legittimi per il dominio. Tuttavia, almeno sulla base di informazioni pubblicamente disponibili, i ricercatori di Kaspersky Lab non sono stati in grado di identificare alcuna organizzazione legittima con sede all’indirizzo utilizzato nelle informazioni del certificato.

“All’inizio del 2017, abbiamo notato un crescente interesse del gruppo Lazarus per i mercati delle criptovalute, quando il software di mining Monero è stato installato su uno dei loro server da un operatore Lazarus. Da allora, sono stati individuati più volte prendere di mira i cambi di criptovaluta e tradizionali organizzazioni finanziarie. Il fatto che abbiano sviluppato malware per infettare gli utenti di macOS in aggiunta agli utenti di Windows e, molto probabilmente, persino creato una società di software e un prodotto software completamente falsi per essere in grado di fornire questo malware che non viene rilevato dalle soluzioni di sicurezza, significa che vedono profitti potenzialmente grandi nell’intera operazione e dovremmo aspettarci sicuramente più casi simili nel prossimo futuro. Per gli utenti macOS, questo caso è un campanello d’allarme, soprattutto se utilizzano i propri Mac per eseguire operazioni con criptovalute“, osserva Vitaly Kamluk, Head of GReAT APAC team di Kaspersky Lab.
Il gruppo Lazarus, noto per le sue sofisticate operazioni e collegamenti con la Corea del Nord, è noto non solo per i suoi attacchi di cyberspionaggio e cyber sabotaggio, ma anche per gli attacchi verso obiettivi finanziari. Diversi ricercatori, tra cui quelli di Kaspersky Lab, hanno riportato in passato notizie su questo gruppo relative a obiettivi come banche e altre grandi imprese finanziarie.

Per proteggersi e proteggere la propria azienda da sofisticati attacchi informatici da parte di gruppi come Lazarus, gli esperti di sicurezza di Kaspersky Lab consigliano alcuni accorgimenti:

  • Non fidarsi automaticamente del codice in esecuzione sui propri sistemi. Né un sito web dall’aspetto autentico, né un solido profilo aziendale, né certificati digitali garantiscono l’assenza di backdoor.
  • Utilizzare soluzioni di sicurezza solide, dotate di tecnologie di rilevamento del comportamento malevolo che consentano di bloccare anche minacce precedentemente sconosciute.
  • Iscrivere il team di sicurezza della propria organizzazione ad un servizio di qualità di reporting di intelligence delle minacce per ottenere un accesso tempestivo alle informazioni sugli sviluppi più recenti delle tattiche, tecniche e procedure di sofisticati autori di minacce.
  • Usare l’autenticazione multi-fattore e portafogli hardware se si ha a che fare con transazioni finanziarie significative. A tale scopo, utilizzare preferibilmente un computer standalone isolato che non si utilizza per navigare in Internet o leggere la posta elettronica.

Per ulteriori approfondimenti è disponibile la versione completa del rapporto su Securelist.

 

Fonte
Questar

 

 

 

 

 

28 Agosto 2018