Conflitto in Israele: scoperte le prime campagne di truffe informatiche

 
 
 

Tratto da www.lineaedp.it – 18/10/2023

Autore: Redazione LineaEDP

Le campagne utilizzano phishing, enti di beneficenza fittizi e appelli dei rifugiati per derubare gli utenti

I criminali informatici stanno sfruttando il conflitto in Israele con Gaza per trarre vantaggi finanziari sfruttando la solidarietà degli utenti: lo annuncia oggi Bitdefender pubblicando i risultati delle truffe informatiche attualmente in corso e legate al conflitto in Israele che stanno utilizzando phishing, enti di beneficenza fittizi e appelli dei rifugiati per derubare, di fatto, gli utenti.

Bitdefender raccomanda la massima prudenza nell’aprire email con richieste di aiuto e nel visitare i siti di beneficenza, poiché i rischi legati a perdite finanziarie e attività fraudolente sono in questo momento molto elevati.

  • A partire dal 13 ottobre – (meno di una settimana dopo l’attacco di Hamas) – Bitdefender ha iniziato a osservare campagne di truffa via email per soccorrere la popolazione e aiutare i rifugiati.
  • ll 27% dello spam colpisce la Russia, seguita da Svezia (15%) e Romania (10%). Ma Bitdefender avverte che i criminali informatici potrebbero presto concentrarsi su altri Paesi.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di come i criminali informatici stiano cercando di sfruttare il conflitto in Israele:

Conflitto in israele-truffe hacker

Mentre il conflitto in Israele prosegue, Bitdefender prevede che questo tipo di email fraudolente sarà recapitato con cadenza regolare nelle caselle di posta degli utenti di tutto il mondo e che i truffatori continueranno ad adattare le loro “storie” e le loro richieste di donazione in linea con le ultime notizie e gli aggiornamenti sul conflitto.

Per non farsi ingannare da queste truffe e proteggere le proprie finanze Bitdefender raccomanda di:

– Verificare con attenzione tutte le comunicazioni relative alla guerra, sia via email, telefono, sms o social media.

– Eseguire sempre delle ricerche sull’organizzazione prima di effettuare qualsiasi pagamento: le richieste di donazione in criptovalute, i bonifici bancari e le carte regalo sono un segnale di pericolo e vanno quindi sempre evitate.

– Non rispondere mai a email non richieste che potrebbero essere una truffa. In caso di risposta i truffatori avranno la conferma della validità dell’indirizzo email e continueranno a inviare ulteriori messaggi truffaldini.

19 Ottobre 2023

Videosorveglianza: rifiuti, il Garante sanziona un Comune e due società. Utenti non informati adeguatamente sui sistemi installati

 
Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 11/09/2023
 
 

Una multa di 45mila euro è stata comminata dal Garante Privacy ad un Comune siciliano per aver installato alcune telecamere per il controllo della raccolta differenziata dei rifiuti in violazione della disciplina che tutela i dati personali.

Per contrastare il fenomeno diffuso dell’abbandono dei rifiuti, il Comune aveva incaricato due ditte, sanzionate anch’esse dal Garante, dell’acquisto, installazione e manutenzione di telecamere fisse, e della raccolta e analisi dei filmati relativi alle violazioni. 

L’intervento dell’Autorità segue le segnalazioni di un cittadino che lamentava la ricezione di alcune multe per aver conferito i rifiuti indifferenziati in modo errato. Gli accertamenti della violazione sarebbero avvenuti più di un mese dopo la registrazione dei filmati, effettuata senza che i cittadini fossero stati adeguatamente informati della presenza delle telecamere e del trattamento dei dati. Il Comune infatti aveva apposto un cartello direttamente sul cassonetto, non facilmente visibile e per di più privo delle informazioni necessarie.

Il Municipio inoltre non aveva individuato i tempi di conservazione dei dati e non aveva nominato, prima dell’inizio del trattamento, le due aziende sopracitate quali responsabili del trattamento dati, come previsto dalla normativa privacy. Anche le società dunque operavano in modo illecito, ragion per cui entrambe sono state sanzionate anch’esse dal Garante, l’una per 10.000 euro, per non essere mai stata nominata responsabile del trattamento, e l’altra per 5.000 euro, per essere stata nominata responsabile in ritardo.

Il trattamento di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici è generalmente ammesso se è necessario per adempiere un obbligo legale e la gestione dei rifiuti rientra tra le attività istituzionali affidate agli enti locali. Anche in presenza di una condizione di liceità il titolare del trattamento, ha ribadito il Garante, è in ogni caso tenuto a rispettare i principi in materia di protezione dei dati, fra i quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza. In particolare, è necessario adottare misure appropriate per fornire all’interessato tutte le informazioni previste dal GDPR in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile.

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni il Garante ha tenuto conto del fatto che il trattamento ha riguardato potenzialmente i dati dei residenti del Comune (circa 53.000 interessati) e dei soggetti non residenti (il cui numero non è quantificabile).

Di contro, l’Autorità ha considerato il comportamento non doloso del Municipio e delle aziende, nonché l’assenza di precedenti violazioni a loro carico.

12 Settembre 2023

Sito falso, il Garante Privacy ordina a Google la rimozione dell’indirizzo web. Creato da anonimi con il nominativo di un imprenditore e dati reperiti in rete

 
Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 11/09/2023
 
 

Il Garante Privacy ha ordinato a Google la rimozione dai risultati di ricerca di un Url collegato a un sito web falso, il cui indirizzo era formato dal nome e cognome di un imprenditore italiano e al cui interno erano riportate affermazioni lesive della reputazione personale e professionale.

Il sito era stato creato da soggetti anonimi utilizzando i dati personali dell’interessato reperiti in rete, tra cui una foto e un indirizzo email la cui denominazione lasciava presupporre l’appartenenza ad un’organizzazione criminale. Il sito conteneva anche link a documenti pubblici relativi a supposte vicende giudiziarie.

Nel reclamo inviato all’Autorità, l’interessato, un imprenditore con attività anche all’estero, chiedeva la deindicizzazione del sito associato al suo nome e cognome e specificava di non aver mai riportato condanne, né di essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari, vertenze, indagini legate a contesti di criminalità o malavita organizzata come invece riportato nel sito. L’imprenditore faceva inoltre presente di aver già ottenuto da Google, a seguito di una sentenza di un’autorità giudiziaria extraeuropea, la deindicizzazione dell’Url, che rimaneva tuttavia visibile in Europa.

Google, infatti, al quale l’interessato si era rivolto per ottenere una deindicizzazione globale, aveva dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che fosse basato sulla tutela della reputazione, dell’onore e dell’immagine e non sulla tutela dei dati personali, qualificabile quindi, forse, più come reato di diffamazione e non come violazione del diritto all’oblio.

Nel ritenere fondata la richiesta, il Garante Privacy ha accolto invece le ragioni del reclamante, che sosteneva l’uso improprio e a fini denigratori dei suoi dati personali all’interno del sito in questione, e ha precisato che il motore di ricerca non aveva considerato le plurime violazioni della disciplina privacy poste in essere dagli autori del sito, tra cui la mancanza di informativa e dei riferimenti dei titolari, che tutt’ora rendono impossibile esercitare i diritti di opposizione e di rettifica di cui all’art. 12 del Regolamento.

Il Garante ha ricordato infine che, nel valutare le richieste di deindicizzazione, occorre tenere conto, in particolare, oltre che del trascorrere del tempo, anche del criterio relativo all’esattezza del dato laddove si sottolinea l’esigenza di tenere in particolare conto di quelle informazioni che originino “un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata”, come raccomandato dalle Linee Guida EDPB sul diritto all’oblio del 2014.

11 Settembre 2023

Direttiva NIS-2: come Endian supporta l’implementazione

Tratto da www.endian.com – 18/07/2023
 

La crescente digitalizzazione e i collegamenti in rete favoriscono gli attacchi informatici con conseguenze talvolta significative per l’economia e la vita pubblica. L’UE vuole contrastare questa sfida e ha quindi adottato la direttiva NIS-2. Con essa si applicano requisiti più severi per la sicurezza informatica alle aziende che operano nelle infrastrutture critiche e in alcuni settori chiave.

Quali sono le novità di NIS2?

  • Il numero di industrie appartenenti al settore delle infrastrutture critiche è significativamente aumentato rispetto a quello previsto dal regolamento NIS originario.
  • Per i settori interessati, il NIS si applica a tutte le medie e grandi imprese con più di 50 dipendenti o più di 10 milioni di fatturato. Anche le imprese più piccole possono essere tenute a implementare il NIS2 a determinate condizioni.

Entro ottobre 2024, gli Stati membri dell’UE devono applicare le norme NIS-2 nella legislazione nazionale.

Per saperne di più su NIS2 e su come Endian può aiutarvi a implementarla, consultate il whitepaper

25 Agosto 2023

Chiusura uffici

 

 

I nostri uffici rimarranno chiusi per ferie da lunedì 7 agosto a venerdì 25 agosto compreso.

 

Staff Argonavis

 

1 Agosto 2023