Data breach: sanzione del Garante all’Ordine degli psicologi della Lombardia

Tratto da www.garanteprivacy.it – News del 30/05/2025

Il Garante privacy ha sanzionato per 30mila euro l’Ordine degli Psicologi della Regione Lombardia per non aver adottato misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati.

Il Garante è intervenuto a seguito di alcuni reclami e della notifica di data breach effettuata dall’Ordine, che ha dichiarato di essere stato colpito da un sofisticato attacco ransomware messo in atto da un gruppo di cybercriminali. La violazione ha comportato l’accesso abusivo alla rete informatica dell’Ordine, la cifratura e l’esfiltrazione di numerosi documenti contenenti, in particolare, dati personali degli iscritti all’Albo sottoposti a procedimenti disciplinari e di diversi pazienti, tra cui minori, e altre persone a vario titolo coinvolte.

L’attacco ha riguardato anche dati appartenenti a categorie particolari, come quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, la vita o l’orientamento sessuale, lo stato di salute, nonché dati relativi a condanne penali e reati. Pertanto, gli interessati sono stati esposti a rischi di discriminazione, furto d’identità, frodi, rischi reputazionali e altri pregiudizi nella sfera economica e sociale. A seguito del mancato pagamento del riscatto, i cybercriminali hanno pubblicato sul dark web i dati esfiltrati. Non sono state invece compromesse la disponibilità e l’integrità dei dati personali, che sono stati recuperati grazie alle procedure e ai sistemi di backup.

Dall’istruttoria del Garante è emerso che l’Ordine non aveva adottato misure adeguate a rilevare tempestivamente le violazioni dei dati personali e a garantire la sicurezza dei sistemi di trattamento. La sanzione è stata comminata tenuto conto della gravità e della natura particolarmente delicata dei dati coinvolti.

È stata tuttavia riconosciuta la collaborazione dell’Ordine, che ha comunicato di aver adottato ulteriori misure di sicurezza per prevenire futuri attacchi e migliorare la protezione dei dati personali trattati.

4 Giugno 2025

Attacco hacker ai sistemi informatici della Regione Lazio: sanzioni del Garante privacy

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 10/04/2024

Con tre sanzioni di 271mila, 120mila e 10mila euro, irrogate rispettivamente a LAZIOcrea (società che gestisce i sistemi informativi regionali), alla Regione Lazio e alla ASL Roma 3, il Garante Privacy ha definito i procedimenti aperti dopo l’attacco informatico al sistema sanitario regionale avvenuto nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto del 2021. Il data breach – causato da un ransomware introdotto nel sistema attraverso un portatile in uso a un dipendente della Regione – ha bloccato l’accesso a molti servizi sanitari impedendo, tra l’altro, la gestione delle prenotazioni, i pagamenti, il ritiro dei referti, la registrazione delle vaccinazioni. Asl, aziende ospedaliere, case di cura non hanno potuto utilizzare alcuni sistemi informativi regionali, attraverso i quali sono trattati i dati sulla salute di milioni di assistiti, per un arco temporale che è andato da poche ore (48) ad alcuni mesi. [VEDI PROVVEDIMENTI doc. web n. 10002324, 10002533, 10002287]

Dagli accertamenti e dalle ispezioni effettuate dall’Autorità è emerso che LAZIOcrea e Regione Lazio, pur con differenti ruoli e livelli di responsabilità, sono incorse in numerose e gravi violazioni della normativa privacy, dovute in prevalenza all’adozione di sistemi non aggiornati e alla mancata adozione di misure di sicurezza adeguate a rilevare tempestivamente le violazioni di dati personali e a garantire la sicurezza delle reti informatiche.

L’inadeguata sicurezza dei sistemi ha determinato, nel corso dell’attacco informatico, l’impossibilità per le strutture sanitarie regionali di accedere al sistema ed erogare alcuni servizi sanitari ai loro assistiti. In particolare, l’indisponibilità dei dati è stata determinata dall’attacco informatico, che ha reso inaccessibili circa 180 server virtuali, nonché dalla scelta di LAZIOcrea di spegnere tutti i sistemi, non essendo in grado di determinare quali fossero quelli compromessi, né di evitare un’ulteriore propagazione del malware. Inoltre, LAZIOcrea non ha posto in essere le azioni necessarie per una gestione corretta del data breach e delle sue conseguenze, in particolare nei confronti dei soggetti per i quali svolge compiti da responsabile del trattamento (a partire dalle numerose strutture sanitarie coinvolte).

La Regione Lazio, dal canto suo, in qualità di titolare del trattamento, avrebbe dovuto esercitare in maniera più efficace la vigilanza su LAZIOcrea, quale suo responsabile del trattamento, assicurando un livello di sicurezza adeguato ai rischi nonché la protezione dei dati fin dalla progettazione.

Nel definire l’ammontare delle sanzioni il Garante ha tenuto conto della natura e della gravità delle violazioni, nonché del grado di responsabilità, in particolare, di soggetti come LAZIOcrea e la Regione Lazio.

Alla Asl Roma 3 che, diversamente da altre strutture sanitarie, non ha notificato il data breach determinato dall’indisponibilità dei dati sulla salute degli assistiti trattati nell’ambito di alcuni sistemi, il Garante ha applicato la sanzione di 10mila euro.

11 Aprile 2024

Email aziendale: il collaboratore esterno ha gli stessi diritti del dipendente

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it – GPDP Newsletter del 19/05/2022
 
 
Il Garante sanziona un’azienda per 50.000 euro
 
 
 

Il lavoratore va sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale.

Questo il principio ribadito dal Garante, che, a seguito di un reclamo, ha imposto ad una società la sanzione di 50.000 euro per aver gestito l’account di posta aziendale di una collaboratrice esterna in violazione delle norme sulla privacy.

La società senza alcun preavviso né comunicazione successiva, aveva inibito alla dipendente l’accesso al suo account, utilizzato per le relazioni commerciali, account che risultava però ancora attivo.
La lavoratrice infatti continuava a ricevere sul suo computer e sul telefono gli avvisi e le richieste di immettere la nuova password di accesso, che era stata cambiata da remoto a sua insaputa.

L’interessata aveva provveduto a segnalare l’accaduto alla Società, chiedendo il tempestivo ripristino della casella di posta, che conteneva comunicazioni di lavoro e personali, ma non avendo ricevuto risposta si era rivolta al Garante.

A seguito dell’accertamento ispettivo, effettuato su mandato dell’Autorità dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, e della chiusura dell’istruttoria, l’Autorità ha ribadito gli obblighi informativi e quelli di corretta e trasparente gestione della casella di posta aziendale a carico della Società, precisando che il fatto che la reclamante fosse un’agente e non una lavoratrice subordinata non rilevava ai fini della necessità di tali adempimenti.

Numerose le violazioni contestate all’azienda: omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, inosservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati, mancata documentazione del rilascio di un’idonea informativa, mancata risposta all’istanza dell’interessata e inibizione del suo account aziendale. Rilevati gli illeciti, il Garante ha comminato alla Società una sanzione di 50.000 euro.

L’azienda dovrà inoltre consentire alla lavoratrice di accedere alla propria casella di posta per recuperare la sua corrispondenza e disattivare l’account informando clienti e fornitori con indirizzi alternativi. La società non potrà trattare i dati estratti dalla casella di posta, se non per la tutela dei diritti in sede giudiziaria e solo per il tempo necessario a tale scopo e dovrà garantire un tempestivo riscontro all’esercizio dei diritti di tutti i suoi lavoratori, rilasciando loro un’idonea, preventiva e documentata informativa sul trattamento dei dati personali, incluso l’utilizzo di Internet e della posta elettronica aziendale.

20 Maggio 2022

Whistleblowing senza privacy: Garante sanziona ospedale e società informatica

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it – GPDP Newsletter del 11/05/2022
 
 

PA e imprese devono prestare la massima attenzione nell’impostazione e gestione dei sistemi di whistleblowing, garantendo la massima riservatezza dei dipendenti e delle altre persone che presentano segnalazioni di condotte illecite. Lo ha ribadito il Garante per la privacy che ha sanzionato un’azienda ospedaliera e la società informatica che gestiva il servizio per denunciare presunte attività corruttive o altri comportamenti illeciti all’interno dell’ente.

L’istruttoria dell’Autorità nasce nell’ambito di un ciclo di attività ispettive sulle modalità di trattamento dei dati acquisiti tramite i sistemi di whistleblowing, in particolare quelli più utilizzati in Italia dai datori di lavoro.

Dai controlli effettuati presso un’azienda ospedaliera sono emerse diverse violazioni del Gdpr. L’accesso all’applicazione web di whistleblowing, basata su un software open source, avveniva attraverso sistemi che, non essendo stati correttamente configurati, registravano e conservano i dati di navigazione degli utenti, tanto da consentire l’identificazione di chi la utilizzava, tra cui i potenziali segnalanti.

La struttura sanitaria non aveva poi provveduto a informare preventivamente i lavoratori in merito al trattamento dei dati personali effettuato per finalità di segnalazione degli illeciti, non aveva effettuato una valutazione di impatto privacy e non aveva neppure inserito tali operazioni nel registro delle attività di trattamento, strumento utile per valutare i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. È infine emersa una non corretta gestione delle credenziali di autenticazione per l’accesso all’applicazione web di whistleblowing da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), durante la fase di transizione con il suo successore.

Nel corso dei controlli sono emersi ulteriori illeciti imputabili alla società informatica che, in qualità di responsabile del trattamento, forniva all’azienda ospedaliera l’applicazione web di whistleblowing. La società si era infatti avvalsa di un fornitore esterno per il servizio di hosting dei sistemi che ospitavano l’applicativo senza dare specifiche istruzioni sul trattamento dei dati degli interessati e senza darne notizia alla struttura sanitaria. Aveva poi utilizzato il medesimo servizio di hosting anche per proprie finalità, ad esempio per la gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti o la gestione contabile e amministrativa, anche in questo caso senza regolare il rapporto e l’uso dei dati.

Il Garante, tenendo conto della piena collaborazione offerta nel corso dell’istruttoria anche per sanare i problemi rilevati, ha comminato sia alla struttura sanitaria sia alla società informatica una sanzione di 40.000 euro. Ha inoltre concesso 30 giorni alla società informatica per adeguare il rapporto con il fornitore del servizio di hosting alla normativa sulla protezione dei dati personali.

12 Maggio 2022

Garante privacy: no al controllo indiscriminato dei lavoratori

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 
 
L’Autorità sanziona il comune di Bolzano per 84mila euro
 
 
 
 

Non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.

È quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Bolzano, avviato sulla base del reclamo presentato da un dipendente che, nel corso di un procedimento disciplinare, aveva scoperto di essere stato costantemente controllato. L’amministrazione, che inizialmente gli aveva contestato la consultazione di Facebook e Youtube durante l’orario di lavoro, aveva poi archiviato il procedimento per l’inattendibilità dei dati di navigazione raccolti.

Dagli accertamenti del Garante è emerso che il Comune impiegava, da circa dieci anni, un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di sicurezza della rete. Sebbene il datore di lavoro avesse stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla disciplina di settore, il Garante ha evidenziato che tale trattamento di dati deve comunque rispettare anche i principi di protezione dei dati previsti dal Gdpr. Il sistema, implementato dal Comune, senza aver adeguatamente informato i dipendenti, consentiva invece operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti. Il sistema raccoglieva inoltre anche informazioni estranee all’attività professionale e comunque riconducibili alla vita privata dell’interessato.

Nel provvedimento l’Autorità ha rimarcato che l’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell’interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.

Nell’ambito dell’istruttoria, sono state inoltre riscontrate violazioni anche in merito al trattamento dei dati relativi alle richieste di accertamento medico straordinario da parte dei dipendenti, effettuate attraverso un apposito modulo, Il modulo, messo a disposizione dall’amministrazione, prevedeva la presa visione obbligatoria da parte del dirigente dell’unità organizzativa, circostanza che comportava un trattamento di dati sulla salute illecito.

Il Garante, tenendo conto della piena collaborazione dell’amministrazione, ha disposto una sanzione di 84.000 euro per l’illecito trattamento dei dati del personale. Il Comune dovrà anche adottare misure tecniche e organizzative per anonimizzare il dato relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti, cancellare i dati personali presenti nei log di navigazione web registrati, nonché aggiornare le procedure interne individuate e inserite nell’accordo sindacale.

24 Giugno 2021