Trasparenza siti, il Garante privacy sanziona un Comune

Tratto da www.garanteprivacy.it – News del 25/09/2025

Il Garante privacy ha inflitto una sanzione di 12mila euro a un Comune per aver pubblicato online, i dati personali di centinaia di cittadini, in modo illecito. Le informazioni erano contenute nei registri delle richieste di accesso civico e documentale, caricati nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale e rimasti consultabili almeno fino ad aprile 2024.

Nei documenti – relativi a 1.455 istanze presentate tra il 2017 e settembre 2023 – comparivano nomi e cognomi dei mittenti e dei destinatari, numeri di protocollo, oggetto e descrizione delle istanze. In alcuni casi erano riportati i nominativi di proprietari di immobili o di intestatari di pratiche edilizie; in uno addirittura si potevano dedurre informazioni sullo stato di salute di un cittadino.

Il Comune ha giustificato la pubblicazione parlando di una “interpretazione ampia del principio di trasparenza”. Una tesi respinta dall’Autorità, che nel corso dell’istruttoria ha affermato che per tutelare la riservatezza delle persone coinvolte il Comune avrebbe dovuto oscurare i dati personali.

La diffusione di tali informazioni, sottolinea il Garante nel provvedimento, è inoltre in contrasto con le Linee guida dell’Anac e con la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione, che richiedono espressamente l’oscuramento dei dati personali presenti nel Registro degli accessi pubblicati online, inclusi i nomi dei richiedenti e delle persone fisiche citate nei documenti.

Nel definire l’ammontare della sanzione, il Garante ha tenuto in considerazione la pronta collaborazione del Comune e la rimozione dei dati dal sito istituzionale.

26 Settembre 2025

Attacco hacker ai sistemi informatici della Regione Lazio: sanzioni del Garante privacy

Tratto da www.garanteprivacy.it – Newsletter del 10/04/2024

Con tre sanzioni di 271mila, 120mila e 10mila euro, irrogate rispettivamente a LAZIOcrea (società che gestisce i sistemi informativi regionali), alla Regione Lazio e alla ASL Roma 3, il Garante Privacy ha definito i procedimenti aperti dopo l’attacco informatico al sistema sanitario regionale avvenuto nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto del 2021. Il data breach – causato da un ransomware introdotto nel sistema attraverso un portatile in uso a un dipendente della Regione – ha bloccato l’accesso a molti servizi sanitari impedendo, tra l’altro, la gestione delle prenotazioni, i pagamenti, il ritiro dei referti, la registrazione delle vaccinazioni. Asl, aziende ospedaliere, case di cura non hanno potuto utilizzare alcuni sistemi informativi regionali, attraverso i quali sono trattati i dati sulla salute di milioni di assistiti, per un arco temporale che è andato da poche ore (48) ad alcuni mesi. [VEDI PROVVEDIMENTI doc. web n. 10002324, 10002533, 10002287]

Dagli accertamenti e dalle ispezioni effettuate dall’Autorità è emerso che LAZIOcrea e Regione Lazio, pur con differenti ruoli e livelli di responsabilità, sono incorse in numerose e gravi violazioni della normativa privacy, dovute in prevalenza all’adozione di sistemi non aggiornati e alla mancata adozione di misure di sicurezza adeguate a rilevare tempestivamente le violazioni di dati personali e a garantire la sicurezza delle reti informatiche.

L’inadeguata sicurezza dei sistemi ha determinato, nel corso dell’attacco informatico, l’impossibilità per le strutture sanitarie regionali di accedere al sistema ed erogare alcuni servizi sanitari ai loro assistiti. In particolare, l’indisponibilità dei dati è stata determinata dall’attacco informatico, che ha reso inaccessibili circa 180 server virtuali, nonché dalla scelta di LAZIOcrea di spegnere tutti i sistemi, non essendo in grado di determinare quali fossero quelli compromessi, né di evitare un’ulteriore propagazione del malware. Inoltre, LAZIOcrea non ha posto in essere le azioni necessarie per una gestione corretta del data breach e delle sue conseguenze, in particolare nei confronti dei soggetti per i quali svolge compiti da responsabile del trattamento (a partire dalle numerose strutture sanitarie coinvolte).

La Regione Lazio, dal canto suo, in qualità di titolare del trattamento, avrebbe dovuto esercitare in maniera più efficace la vigilanza su LAZIOcrea, quale suo responsabile del trattamento, assicurando un livello di sicurezza adeguato ai rischi nonché la protezione dei dati fin dalla progettazione.

Nel definire l’ammontare delle sanzioni il Garante ha tenuto conto della natura e della gravità delle violazioni, nonché del grado di responsabilità, in particolare, di soggetti come LAZIOcrea e la Regione Lazio.

Alla Asl Roma 3 che, diversamente da altre strutture sanitarie, non ha notificato il data breach determinato dall’indisponibilità dei dati sulla salute degli assistiti trattati nell’ambito di alcuni sistemi, il Garante ha applicato la sanzione di 10mila euro.

11 Aprile 2024

Email aziendale: il collaboratore esterno ha gli stessi diritti del dipendente

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it – GPDP Newsletter del 19/05/2022
 
 
Il Garante sanziona un’azienda per 50.000 euro
 
 
 

Il lavoratore va sempre informato in maniera esaustiva sul trattamento dei suoi dati e il datore di lavoro deve rispettarne i diritti, le libertà fondamentali e la reputazione professionale.

Questo il principio ribadito dal Garante, che, a seguito di un reclamo, ha imposto ad una società la sanzione di 50.000 euro per aver gestito l’account di posta aziendale di una collaboratrice esterna in violazione delle norme sulla privacy.

La società senza alcun preavviso né comunicazione successiva, aveva inibito alla dipendente l’accesso al suo account, utilizzato per le relazioni commerciali, account che risultava però ancora attivo.
La lavoratrice infatti continuava a ricevere sul suo computer e sul telefono gli avvisi e le richieste di immettere la nuova password di accesso, che era stata cambiata da remoto a sua insaputa.

L’interessata aveva provveduto a segnalare l’accaduto alla Società, chiedendo il tempestivo ripristino della casella di posta, che conteneva comunicazioni di lavoro e personali, ma non avendo ricevuto risposta si era rivolta al Garante.

A seguito dell’accertamento ispettivo, effettuato su mandato dell’Autorità dal Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza, e della chiusura dell’istruttoria, l’Autorità ha ribadito gli obblighi informativi e quelli di corretta e trasparente gestione della casella di posta aziendale a carico della Società, precisando che il fatto che la reclamante fosse un’agente e non una lavoratrice subordinata non rilevava ai fini della necessità di tali adempimenti.

Numerose le violazioni contestate all’azienda: omesso riscontro alla richiesta di informazioni del Garante, inosservanza del principio di limitazione della conservazione dei dati, mancata documentazione del rilascio di un’idonea informativa, mancata risposta all’istanza dell’interessata e inibizione del suo account aziendale. Rilevati gli illeciti, il Garante ha comminato alla Società una sanzione di 50.000 euro.

L’azienda dovrà inoltre consentire alla lavoratrice di accedere alla propria casella di posta per recuperare la sua corrispondenza e disattivare l’account informando clienti e fornitori con indirizzi alternativi. La società non potrà trattare i dati estratti dalla casella di posta, se non per la tutela dei diritti in sede giudiziaria e solo per il tempo necessario a tale scopo e dovrà garantire un tempestivo riscontro all’esercizio dei diritti di tutti i suoi lavoratori, rilasciando loro un’idonea, preventiva e documentata informativa sul trattamento dei dati personali, incluso l’utilizzo di Internet e della posta elettronica aziendale.

20 Maggio 2022

Garante privacy: no al controllo indiscriminato dei lavoratori

 
 
Tratto da www.garanteprivacy.it
 
 
 
L’Autorità sanziona il comune di Bolzano per 84mila euro
 
 
 
 

Non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.

È quanto affermato dal Garante per la protezione dei dati personali in un provvedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Bolzano, avviato sulla base del reclamo presentato da un dipendente che, nel corso di un procedimento disciplinare, aveva scoperto di essere stato costantemente controllato. L’amministrazione, che inizialmente gli aveva contestato la consultazione di Facebook e Youtube durante l’orario di lavoro, aveva poi archiviato il procedimento per l’inattendibilità dei dati di navigazione raccolti.

Dagli accertamenti del Garante è emerso che il Comune impiegava, da circa dieci anni, un sistema di controllo e filtraggio della navigazione internet dei dipendenti, con la conservazione dei dati per un mese e la creazione di apposita reportistica, per finalità di sicurezza della rete. Sebbene il datore di lavoro avesse stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, come richiesto dalla disciplina di settore, il Garante ha evidenziato che tale trattamento di dati deve comunque rispettare anche i principi di protezione dei dati previsti dal Gdpr. Il sistema, implementato dal Comune, senza aver adeguatamente informato i dipendenti, consentiva invece operazioni di trattamento non necessarie e sproporzionate rispetto alla finalità di protezione e sicurezza della rete interna, effettuando una raccolta preventiva e generalizzata di dati relativi alle connessioni ai siti web visitati dai singoli dipendenti. Il sistema raccoglieva inoltre anche informazioni estranee all’attività professionale e comunque riconducibili alla vita privata dell’interessato.

Nel provvedimento l’Autorità ha rimarcato che l’esigenza di ridurre il rischio di usi impropri della navigazione in Internet non può portare al completo annullamento di ogni aspettativa di riservatezza dell’interessato sul luogo di lavoro, anche nei casi in cui il dipendente utilizzi i servizi di rete messi a disposizione del datore di lavoro.

Nell’ambito dell’istruttoria, sono state inoltre riscontrate violazioni anche in merito al trattamento dei dati relativi alle richieste di accertamento medico straordinario da parte dei dipendenti, effettuate attraverso un apposito modulo, Il modulo, messo a disposizione dall’amministrazione, prevedeva la presa visione obbligatoria da parte del dirigente dell’unità organizzativa, circostanza che comportava un trattamento di dati sulla salute illecito.

Il Garante, tenendo conto della piena collaborazione dell’amministrazione, ha disposto una sanzione di 84.000 euro per l’illecito trattamento dei dati del personale. Il Comune dovrà anche adottare misure tecniche e organizzative per anonimizzare il dato relativo alla postazione di lavoro dei dipendenti, cancellare i dati personali presenti nei log di navigazione web registrati, nonché aggiornare le procedure interne individuate e inserite nell’accordo sindacale.

24 Giugno 2021